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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21445/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza, deducendo: 1) violazione di legge per asserita estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il dies a quo decorresse dalla data del fatto (13 novembre 2020) e che il termine fosse maturato prima della decisione di appello; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, si applica il regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, con conseguente irrilevanza del tempo decorso in appello. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una rivalutazione in fatto e comunque non idonei a evidenziare specifiche illogicità o lacune argomentative della motivazione di merito. La Corte territoriale aveva valorizzato la rilevata elevata alcolemia, i precedenti specifici dell'imputato e la perseveranza in condotte analoghe per escludere la particolare tenuità, oltre a motivare congruamente sulla pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha escluso la prescrizione, ritenendo applicabile il regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021, e ha reputato non scrutinabili in sede di legittimità le censure su particolare tenuità del fatto e trattamento sanzionatorio, perché aspecifiche e dirette a una nuova valutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, Cod. strada

    Norma incriminatrice contestata per guida di autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato sopra soglia.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Dedotto come vizio di violazione di legge per la pretesa estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che la censura deve confrontarsi con la motivazione di merito e non limitarsi a una tesi alternativa.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    È indicata come fonte del nuovo assetto della prescrizione per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, con cessazione del corso della prescrizione alla sentenza di primo grado e operatività dell'improcedibilità in appello.

  • art. 161-bis c.p.

    cessazione del corso della prescrizione

    Introduce la regola per cui il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Prevede un autonomo meccanismo di improcedibilità nei giudizi di impugnazione, operante dopo la decisione di primo grado in luogo della prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    Per la determinazione della pena il giudice di merito deve motivare anche sinteticamente sui criteri rilevanti; non è necessario l'esame di tutti i parametri, salvo arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado; in sede di impugnazione non può quindi essere invocata la maturazione della prescrizione in base al solo tempo trascorso dopo tale decisione.
  • L'eccezione di prescrizione è infondata se il termine massimo non era ancora spirato al momento della sentenza di primo grado, poiché dopo tale pronuncia opera il diverso meccanismo dell'improcedibilità in appello.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti o della prova senza individuare specifiche lacune, contraddizioni o illogicità della motivazione impugnata.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un confronto puntuale con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; non basta richiamare in modo generico elementi favorevoli all'imputato o contestare l'esito della valutazione senza evidenziare vizi logico-giuridici.
  • La determinazione della pena entro il range edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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