Cassazione Penale, Sentenza n. 27366/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 6/10/2022 che aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Romagnollo. Il ricorrente contestava che la revoca si fosse basata su (1) un presupposto errato circa la mancata notifica dell'ordinanza di conferma del 24/02/2022 e (2) sulla constatazione di irreperibilità risultante da un verbale di vane ricerche redatto l'8/09/2022, quando invece la durata della misura, conteggiata dal 31/03/2022, si sarebbe esaurita il 30/07/2022; inoltre si censurava la mancata valutazione della gravità della presunta violazione e l'omessa acquisizione di una relazione dell'UEPE sull'andamento della misura per quantificare quanto della pena fosse stato effettivamente espinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il Tribunale aveva emissso l'ordinanza sulla base di un presupposto di fatto errato (la mancata notifica), mentre la Questura di Grosseto aveva comunicato che l'ordinanza del 24/02/2022 risultava formalmente notificata. Inoltre la constatazione di irreperibilità risultava avvenuta dopo lo spirare del termine di durata della misura (30/07/2022), e il Tribunale aveva revocato la misura con efficacia retroattiva (ex tunc) senza valutare la gravità della violazione, senza acquisire la relazione dell'UEPE e senza una valutazione complessiva dell'esito del periodo di affidamento come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Disciplina l'applicazione e la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale; la sentenza interpreta la norma nel senso che la revoca richiede accertamenti puntuali sulla notifica, sulla effettiva durata della misura e sulla gravità della violazione, non potendo disporsi efficacia retroattiva senza adeguata motivazione e senza valutazione complessiva dell'andamento del periodo di affidamento
art. 47, comma 11, Ordinamento penitenziario
Richiama le disposizioni sui termini e sugli effetti della revoca: la decisione evidenzia che l'art. 47, comma 11, non può essere applicato in modo da produrre revoche ex tunc quando la mancata notifica o l'irreperibilità sono accertate dopo il termine di durata della misura, senza valutazione della gravità della violazione e senza considerare quanto già espiato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulle materie di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione contraddittoria o mancante): il ricorso è fondato sulla presunta inosservanza/erronea applicazione delle norme sull'affidamento e sulla carenza o illogicità della motivazione adottata dal Tribunale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente la sintesi della ricostruzione dei motivi nel provvedimento di cassazione; la Corte ha adottato motivazione in forma semplificata data la non particolare complessità della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati
Massime di principio
- Prima di disporre la revoca di una misura alternativa occorre verificare con precisione la regolarità e l'efficacia delle notifiche: una notificazione formale accertata dagli atti (es. comunicazioni di Questura) può incidere sulla legittimità della revoca.
- Non si può fondare una revoca con efficacia retroattiva (ex tunc) su accertamenti di irreperibilità compiuti dopo lo scadere del termine di durata della misura, senza valutare se nel frattempo la pena sia stata già espiata.
- Il giudice che valuta la revoca deve esaminare la gravità della presunta violazione e l'andamento complessivo della misura; è auspicabile l'acquisizione di una relazione dell'UEPE per quantificare l'effettivo esito del periodo di affidamento e la quota di pena rimasta da espiare.
- Nel caso di misure concesse in via provvisoria e successivamente confermate, il Tribunale deve accertare se la conferma sia stata effettivamente portata a conoscenza dell'interessato prima di fondare una revoca su presunte irregolarità di notifica.
- La decisione di revoca deve essere adeguatamente motivata e non contraddittoria: omissioni istruttorie o motivazioni illogiche sono ragioni idonee per l'annullamento in Cassazione.
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