Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1317 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cd."condono di condono" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva aderito al condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002, ma non aveva versato tempestivamente le rate dovute. Per evitare il pagamento di interessi e sanzioni, sosteneva di poter accedere anche alla definizione prevista dall'art. 9-bis della stessa legge, qualificata come ulteriore condono. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale possibilità, sostenendo che l'art. 9-bis riguardasse esclusivamente i ritardi o le omissioni nei pagamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali e non i debiti derivanti dall'inadempimento di un precedente condono. Ha inoltre sostenuto che, in caso di mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9, restassero dovuti interessi e sanzioni e che non ricorressero condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da giustificarne la disapplicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che non è ammissibile un "condono di condono": l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 non può essere utilizzato per sanare il mancato pagamento delle rate di un precedente condono previsto dall'art. 9. Sono pertanto dovuti sia gli interessi sia le sanzioni. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Il comma 12 disciplina l'omesso versamento delle somme dovute a seguito del condono, prevedendo la permanenza del calcolo definito e la debenza di interessi e sanzioni.

    La norma regola autonomamente l'inadempimento delle rate del condono e impedisce di ricorrere a una successiva definizione agevolata per eliminare gli effetti dell'omesso pagamento.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione riguarda i ritardati od omessi pagamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali.

    La disposizione non si applica ai ritardati o omessi pagamenti relativi a un precedente condono, poiché manca una previsione espressa e non è ammessa l'applicazione analogica.

  • D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212 del 2003

    La riapertura dei termini consente, al più, la correzione, integrazione o prosecuzione della medesima opzione di condono, ma non il passaggio a un diverso condono per sanare l'inadempimento del precedente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    La disapplicazione delle sanzioni è possibile solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma tributaria violata; tale situazione non ricorre quando il contribuente sceglie arbitrariamente un condono diverso.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    I principi di tutela dell'affidamento e della buona fede non giustificano la disapplicazione delle sanzioni quando la condotta del contribuente non dipende da un'effettiva incertezza normativa.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Le norme di condono, derogando alla parità di trattamento fiscale e al principio di contribuzione secondo capacità contributiva, devono essere interpretate restrittivamente.

  • Costituzione, artt. 81 e 111

    Il condono è collegato a esigenze eccezionali di reperimento di risorse e riduzione del contenzioso, ma tali finalità non consentono di estenderne giudizialmente l'ambito oltre quanto previsto dal legislatore.

Massime di principio

  • Le norme agevolative e di condono sono di stretta interpretazione: il beneficio si applica solo ai presupposti espressamente previsti dalla legge.
  • Non è possibile utilizzare una seconda definizione agevolata per sanare il mancato pagamento di somme già ridotte o definite mediante un precedente condono, salvo un'espressa disposizione legislativa.
  • Quando una norma disciplina specificamente le conseguenze dell'omesso pagamento di un condono, non esiste un vuoto normativo che consenta l'applicazione analogica di un'altra misura agevolativa.
  • L'adesione a un condono non esonera dal rispetto delle modalità e delle scadenze di pagamento; l'inadempimento può comportare la richiesta di interessi e sanzioni secondo la disciplina applicabile.
  • La complessità della normativa non basta, da sola, a escludere le sanzioni: il contribuente deve dimostrare una reale e obiettiva incertezza interpretativa, non una scelta difensiva priva di base normativa.
  • L'estensione dell'ambito di un condono non può essere introdotta dal giudice attraverso interpretazioni forzate, poiché la decisione sull'opportunità e sui limiti del condono appartiene al legislatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.