Sentenza del 19/01/2018 n. 1317 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cd."condono di condono" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva aderito al condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002, ma non aveva versato tempestivamente le rate dovute. Per evitare il pagamento di interessi e sanzioni, sosteneva di poter accedere anche alla definizione prevista dall'art. 9-bis della stessa legge, qualificata come ulteriore condono. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale possibilità, sostenendo che l'art. 9-bis riguardasse esclusivamente i ritardi o le omissioni nei pagamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali e non i debiti derivanti dall'inadempimento di un precedente condono. Ha inoltre sostenuto che, in caso di mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9, restassero dovuti interessi e sanzioni e che non ricorressero condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da giustificarne la disapplicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che non è ammissibile un "condono di condono": l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 non può essere utilizzato per sanare il mancato pagamento delle rate di un precedente condono previsto dall'art. 9. Sono pertanto dovuti sia gli interessi sia le sanzioni. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
Il comma 12 disciplina l'omesso versamento delle somme dovute a seguito del condono, prevedendo la permanenza del calcolo definito e la debenza di interessi e sanzioni.
La norma regola autonomamente l'inadempimento delle rate del condono e impedisce di ricorrere a una successiva definizione agevolata per eliminare gli effetti dell'omesso pagamento.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La definizione riguarda i ritardati od omessi pagamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali.
La disposizione non si applica ai ritardati o omessi pagamenti relativi a un precedente condono, poiché manca una previsione espressa e non è ammessa l'applicazione analogica.
D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212 del 2003
La riapertura dei termini consente, al più, la correzione, integrazione o prosecuzione della medesima opzione di condono, ma non il passaggio a un diverso condono per sanare l'inadempimento del precedente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni è possibile solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma tributaria violata; tale situazione non ricorre quando il contribuente sceglie arbitrariamente un condono diverso.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
I principi di tutela dell'affidamento e della buona fede non giustificano la disapplicazione delle sanzioni quando la condotta del contribuente non dipende da un'effettiva incertezza normativa.
Costituzione, artt. 3 e 53
Le norme di condono, derogando alla parità di trattamento fiscale e al principio di contribuzione secondo capacità contributiva, devono essere interpretate restrittivamente.
Costituzione, artt. 81 e 111
Il condono è collegato a esigenze eccezionali di reperimento di risorse e riduzione del contenzioso, ma tali finalità non consentono di estenderne giudizialmente l'ambito oltre quanto previsto dal legislatore.
Massime di principio
- Le norme agevolative e di condono sono di stretta interpretazione: il beneficio si applica solo ai presupposti espressamente previsti dalla legge.
- Non è possibile utilizzare una seconda definizione agevolata per sanare il mancato pagamento di somme già ridotte o definite mediante un precedente condono, salvo un'espressa disposizione legislativa.
- Quando una norma disciplina specificamente le conseguenze dell'omesso pagamento di un condono, non esiste un vuoto normativo che consenta l'applicazione analogica di un'altra misura agevolativa.
- L'adesione a un condono non esonera dal rispetto delle modalità e delle scadenze di pagamento; l'inadempimento può comportare la richiesta di interessi e sanzioni secondo la disciplina applicabile.
- La complessità della normativa non basta, da sola, a escludere le sanzioni: il contribuente deve dimostrare una reale e obiettiva incertezza interpretativa, non una scelta difensiva priva di base normativa.
- L'estensione dell'ambito di un condono non può essere introdotta dal giudice attraverso interpretazioni forzate, poiché la decisione sull'opportunità e sui limiti del condono appartiene al legislatore.
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