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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32211/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo due censure: da un lato, la violazione di legge in tema di dolo, sostenendo che la sua condotta non sarebbe stata sorretta dalla consapevolezza richiesta; dall'altro, l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella dei giudici di merito, valutazione non manifestamente illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato l'esclusione della particolare tenuità del fatto e, inoltre, aveva legittimamente escluso il requisito dell'episodicità in ragione della recidiva reiterata e specifica dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama implicitamente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo corretta la sua esclusione per mancanza di tenuità e di episodicità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, qui esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa del compendio probatorio quando la motivazione della sentenza di merito sia non manifestamente illogica.
  • La valutazione del dolo può essere desunta anche da elementi sintomatici del comportamento tenuto dall'imputato, purché sorretta da motivazione ragionevole.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in modo immune da censure quando la condotta non sia episodica e il soggetto risulti recidivo reiterato e specifico.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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