Ordinanza n. 1153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato, cittadino straniero assunto con contratto stagionale da una società privata, alla scadenza del contratto ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto ha respinto la richiesta ritenendo non raggiunto il numero minimo di giornate lavorative necessario alla conversione, sulla base della circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023. L'interessato ha appellato la sentenza del TAR Toscana n. 328/2026, deducendo la necessità di un diverso e più corretto computo delle ore lavorate, anche in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, nonché la non corretta applicazione della citata circolare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale e ha sospeso gli effetti della sentenza di primo grado, ritenendo che le deduzioni dell'appellante richiedano un approfondimento nella fase di merito, con particolare riguardo all'esatto computo delle ore lavorate, alla rilevanza delle condizioni meteorologiche avverse e alla corretta applicazione della circolare interministeriale n. 5969/2023. Ha inoltre ravvisato un pregiudizio grave, poiché il diniego potrebbe determinare l'allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. La trattazione del merito è stata fissata per il 3 dicembre 2026. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare proposta in appello.
circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023
È stata utilizzata dall'amministrazione quale parametro per valutare il numero minimo di giornate lavorative necessario alla conversione del permesso stagionale; la sua corretta applicazione deve essere approfondita nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del cittadino straniero.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può sussistere quando le censure relative al computo dell'attività lavorativa e all'applicazione del parametro amministrativo utilizzato per negare la conversione del permesso di soggiorno richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.
- Nella valutazione della domanda di conversione di un permesso di soggiorno stagionale, l'amministrazione deve procedere a un computo corretto e completo dell'attività lavorativa svolta, verificando anche la rilevanza di circostanze oggettive che abbiano inciso sull'effettiva prestazione lavorativa, quali condizioni meteorologiche avverse.
- Il periculum in mora è grave quando l'efficacia del diniego di conversione del permesso di soggiorno può determinare l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale.
- La sospensione cautelare della sentenza di primo grado può essere disposta quando risultino congiuntamente esigenze di approfondimento sulle censure dedotte e un pregiudizio grave derivante dall'immediata esecuzione della decisione.
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