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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5637/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati indicati (artt. 81 cpv., 110, 628 c.p.; art. 71 D.Lgs. n.159/2011; art. 707 c.p.), contestando l'errata qualificazione giuridica del fatto, la sproporzionalità della pena e chiedendo l'applicazione della diminuente derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024. Contestava altresì la mancata valutazione della reale titolarità/uso degli strumenti attinenti all'art.707 c.p. e la carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento dell'improcedibilità ex art.131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto rispetto alla mancata applicazione della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo affinché valuti l'applicabilità della diminuzione. Ha invece ritenuto manifestamente infondati gli altri motivi (presunte carenze motivazionali su art.707, art.131-bis e art.62-bis), rilevando che tali questioni non erano state devolute correttamente alla cognizione del giudice d'appello o erano già state trattate in primo grado; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Citato in relazione alla responsabilità concorrente e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; non oggetto di autonoma revisione da parte della Corte

  • art. 99 c.p. (comma 4)

    Richiamato nella censura sull'errata qualificazione giuridica; nessuna specifica reinterpretazione operata dalla Corte nella decisione

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; non modificata la qualificazione penale dei fatti rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito

  • art. 628 cod. pen.

    Reato principale contestato (rapina o furto con particolare modalità a seconda del capo); la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla qualificazione giuridica in cassazione, salvo per la questione della diminuente

  • art. 71 D.Lgs. n.159/2011

    Norma richiamata tra le fattispecie contestate; la Corte non ha ritenuto necessario riesaminare la qualificazione rispetto a questa disposizione

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte di Cassazione ha rilevato che quella valutazione aveva considerato solo l'aspetto patrimoniale e non le modalità e i mezzi dell'azione, quindi è necessario verificare l'applicabilità complementare della diminuente indicata dalla Consulta

  • art. 707 cod. pen.

    Contestata dal difensore con riferimento alla mancata motivazione sull'uso/esclusiva titolarità degli arnesi; la Cassazione ha ritenuto la censura non devoluta in appello e quindi inammissibile in cassazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Eccepita la mancata declaratoria di improcedibilità; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata devoluta correttamente all'appello e pertanto non esaminabile in cassazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado; la Corte non ha accolto la relativa censura perché il profilo risultava già trattato

  • Sentenza Corte Costituzionale n.86 del 2024

    La pronuncia della Consulta ha chiarito i limiti di applicazione dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità e ha introdotto la possibilità di una diminuente quando il minimo edittale risulti sproporzionato; la Cassazione ha ritenuto applicabile la verifica ex sentenza n.86/2024 e ha rinviato per nuova valutazione

Massime di principio

  • Se il giudice di merito riconosce l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità ma valuta solo l'aspetto economico, il giudice chiamato a decidere deve comunque esaminare separatamente la natura, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione per verificare l'applicabilità della diminuente indicata dalla Corte Costituzionale n.86/2024
  • Questioni non sollevate e devolute all'attenzione del giudice d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: la Cassazione non riesamina profili che non erano nella cognizione del giudice di appello
  • La mancata declaratoria di improcedibilità ex art.131-bis c.p. o il mancato riconoscimento di circostanze se non adeguatamente dedotti nei gradi precedenti difficilmente saranno riesaminati in cassazione
  • Quando la Cassazione annulla limitatamente a un profilo (qui l'applicabilità della diminuente), il giudice rimettente deve compiere una nuova motivazione specifica su quel punto, con valutazione completa sia dell'aspetto patrimoniale che delle modalità dell'azione
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado limita le possibilità del ricorrente di ottenere lo stesso beneficio in cassazione senza nuove e fondate censure procedurali o di fatto

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