Sentenza n. 13019/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo alla determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D37-00238 n. 13812 del 14.12.2022 recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e relativi allegati (per brevità anche solo il “provvedimento di recupero”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimenti regionali di recupero delle quote di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società, operante nel commercio all’ingrosso di dispositivi e materiali sanitari, ha impugnato gli atti statali e gli accordi della Conferenza Stato-Regioni che hanno dato attuazione al meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali di individuazione delle aziende obbligate e di quantificazione delle somme dovute. Sono stati dedotti vizi propri e derivati degli atti, tra cui violazione di legge, eccesso di potere, retroattività della fissazione dei tetti regionali, lesione del legittimo affidamento e dell’equilibrio economico dei contratti di fornitura, alterazione delle procedure di gara, violazione delle tempistiche normative e illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina. La ricorrente ha inoltre contestato i provvedimenti regionali sotto il profilo della quantificazione del fatturato e dell’importo di ripiano. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto legittima la disciplina statale del payback, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il meccanismo come misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e contributo solidaristico, escludendo la violazione della libertà d’impresa, della riserva di legge, del principio di irretroattività e del legittimo affidamento. Secondo il TAR, l’obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015, così come le percentuali di contribuzione e il criterio proporzionale basato sull’incidenza del fatturato; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% non ha innovato sostanzialmente il sistema, essendo già noto il tetto nazionale nella medesima misura. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, incidendo sul fatturato complessivo dei fornitori e non sull’entità della fornitura o sul prezzo contrattuale, sicché non altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica. I due ricorsi per motivi aggiunti contro i provvedimenti regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tali atti svolgono infatti una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: le Regioni si limitano a verificare i dati contabili, individuare le aziende, applicare percentuali già fissate dalla legge e richiedere il pagamento. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’obbligazione, non intermediato dall’esercizio di un potere autoritativo, e spetta al giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La disposizione pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, secondo percentuali crescenti per gli anni 2015-2018 e in proporzione all’incidenza del fatturato aziendale.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha posto inizialmente il relativo ripiano a carico della Regione interessata.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Ha fissato, dal 2014, il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, prevedendo che il superamento del tetto sia rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell’IVA e dichiarato con decreto ministeriale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Per gli anni 2015-2018 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito esecutivo di verificare i dati contabili, individuare le aziende obbligate, determinare gli importi dovuti secondo criteri già fissati e iscrivere il relativo credito in bilancio.
art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, disciplinando la procedura di attuazione del payback per le annualità 2015-2018.
art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
«solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»
Ha istituito un fondo e previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende; la sentenza richiama anche la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della limitazione del beneficio alle sole imprese non litigiose.
art. 4, comma 8-bis, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
Ha differito al 30 aprile 2023 il termine per il versamento da parte dei fornitori.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata dal giudice amministrativo estranea alla propria giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 133 c.p.a.
Il TAR precisa che la controversia sui provvedimenti regionali di recupero non rientra in una materia di giurisdizione esclusiva e va risolta secondo il criterio ordinario di riparto fondato sul petitum sostanziale.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale e recepiti dal giudice amministrativo, il principio di irretroattività, il legittimo affidamento o la libertà d’impresa quando l’obbligo di ripiano, le percentuali di contribuzione e il criterio di calcolo erano già previsti dalla legge al momento delle gare e delle forniture.
- La successiva determinazione del tetto regionale di spesa non è retroattiva in senso sostanziale se si limita a rendere operativo un meccanismo legislativo già vigente e se il tetto regionale viene fissato nella stessa misura del tetto nazionale già conoscibile dagli operatori.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai singoli contratti pubblici di fornitura: esso incide sul fatturato complessivo del fornitore e non modifica né il prezzo contrattuale, né l’entità della fornitura, né l’esito della gara.
- Quando la Regione, nell’attuazione del payback, si limita a verificare dati contabili, individuare le aziende obbligate e applicare percentuali predeterminate dalla legge a un fatturato già rilevato, esercita un’attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva, priva di potere autoritativo discrezionale.
- La controversia relativa alla correttezza del calcolo della quota di payback richiesta da una Regione o Provincia autonoma riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e, non essendo intermediata dall’esercizio di un potere amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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