Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/613

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32019R0613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce in acciaio inossidabile destinata a un sistema di frenatura idraulico per autoveicoli. La Commissione chiarisce che il prodotto deve essere ricondotto al codice NC 7318 16 39, in quanto presenta le caratteristiche oggettive di un dado di acciaio inossidabile e non di un accessorio per tubi. Il regolamento mira a garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale nell’Unione e disciplina anche un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili.

Classificazione doganale di una specifica merce di acciaio inossidabile nella nomenclatura combinata (NC).

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari, della merce descritta nell’allegato al regolamento, ossia un articolo filettato di acciaio inossidabile con filettatura interna, a forma di dado con flangia, destinato all’assemblaggio della condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo. Produce effetti nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti, per un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi rilasciate per le merci interessate.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, richiamando le regole generali di interpretazione della NC e la competenza conferita dal codice doganale dell’Unione, classifica una specifica merce di acciaio inossidabile destinata al montaggio di una condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, e mira a evitare difformità applicative tra Stati membri nella classificazione tariffaria di merci omogenee. Nei considerando, la Commissione afferma che la classificazione delle merci indicate nell’allegato è necessaria per garantire uniformità e coerenza con le regole generali della nomenclatura combinata.

Ambito oggettivo della classificazione

La merce descritta nell’allegato è un articolo filettato di acciaio inossidabile con filettatura interna, sagomato come un dado con flangia a un’estremità. È progettato per essere usato nell’assemblaggio della condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo e, una volta serrato, serve a posizionare correttamente i componenti del giunto di collegamento, garantendo la tenuta idraulica.

Codice NC attribuito e ragionamento classificatorio

La Commissione stabilisce che la merce deve essere classificata nel codice NC 7318 16 39. L’allegato specifica che la classificazione si basa sulle RGI 1 e 6 e sul testo delle voci e sottovoci pertinenti della voce 7318. Il prodotto è qualificato come "altro dado di acciaio inossidabile" perché presenta le caratteristiche oggettive degli articoli filettati della voce 7318.

Esclusione della voce 7307 e della qualificazione come accessorio/raccordo

Il regolamento esclude la classificazione alla voce 7307, relativa agli accessori per tubi. La ragione è che l’articolo non viene a contatto con il fluido trasportato nella condotta e non crea né mantiene la tenuta idraulica; si limita a comprimere i componenti del giunto di collegamento. È inoltre esclusa la classificazione come accessorio/raccordo non finito ai sensi della RGI 2 a), poiché l’articolo non possiede il carattere essenziale di tale prodotto.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

L’articolo 2 disciplina gli effetti del regolamento sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Quelle non conformi possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola di transizione utile per gli operatori economici che abbiano fatto affidamento su ITV precedenti.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’NC

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce oggetto del caso, il codice assegnato è 7318 16 39, ossia "altro dado di acciaio inossidabile".

Motivazione della classificazione

L’allegato precisa che la classificazione deriva dalle regole generali di interpretazione (RGI) 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo delle voci 7318, 7318 16 e 7318 16 39. È esclusa la voce 7307 relativa agli accessori per tubi, perché l’articolo comprime i componenti del giunto senza venire a contatto con il liquido e senza svolgere la funzione di garantire la tenuta idraulica; è altresì esclusa la classificazione come accessorio/raccordo non finito ai sensi della RGI 2 a).

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinataunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.