Regolamento (UE) 2019/612
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di due articoli in tessuto di cotone destinati all’arredamento di camere per bambini, escludendone la qualificazione come giocattoli. Entrambi gli articoli sono ricondotti al codice NC 6304 92 00, come altri manufatti per l’arredamento di cotone. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento.
Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci in tessuto di cotone destinate all’arredamento di camere per bambini.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a due articoli in tessuto di cotone da collocare su o accanto a un letto a castello per creare una struttura decorativa o uno spazio coperto nella stanza di un bambino. L’effetto è vincolante per la classificazione doganale nell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Restano salve, per un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi rilasciate ai titolari, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione in relazione a specifici articoli in tessuto di cotone destinati all’arredamento di camere per bambini. La Commissione richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e il codice doganale dell’Unione, adottando una classificazione vincolante per le merci descritte nell’allegato.
Finalità e base giuridica
L’atto si fonda sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Il considerando centrale evidenzia l’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 e di precisare la classificazione delle merci elencate nell’allegato del regolamento.
Ambito materiale della classificazione
L’allegato riguarda due articoli in tessuto di cotone:
- un articolo a forma di torre, retto da un telaio metallico, da collocare accanto a un letto a castello e fissato con viti, non autoportante e non spostabile;
- un articolo da appendere a un letto a castello fino a raggiungere il pavimento, così da creare uno spazio coperto sotto al letto.
Entrambi presentano aperture simili a porte o finestre ed elementi decorativi adatti a una stanza di bambino.
Esclusione dalla voce dei giocattoli
La Commissione esclude la classificazione nella voce 9503, relativa agli “altri giocattoli”, perché gli articoli non sono destinati essenzialmente al divertimento dei bambini. Nel primo caso rilevano l’instabilità, la struttura, le finestre alte e la necessità di fissaggio mediante viti; nel secondo caso rileva il fatto che l’articolo copre lo spazio sotto il letto. In entrambi i casi, il richiamo alle note esplicative del sistema armonizzato conferma che si tratta di articoli con funzione decorativa e di arredamento, non di giocattoli.
Codice NC attribuito
Entrambe le merci sono classificate nel codice NC 6304 92 00. La Commissione le qualifica come altri manufatti per l’arredamento, non rientranti nella voce 9404, di cotone, diversi da quelli a maglia. La classificazione è determinata applicando le regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché il testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00.
Effetti per le informazioni tariffarie vincolanti
Per attenuare l’impatto del mutamento classificatorio, il regolamento consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente indicato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme in tutta l’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci in allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per entrambi gli articoli in tessuto di cotone descritti, il codice assegnato è 6304 92 00.
Motivazione della classificazione
La Commissione precisa che i prodotti non sono destinati essenzialmente al divertimento dei bambini e quindi non rientrano nella voce 9503 relativa ai giocattoli. Sono invece qualificati come articoli in tessuto per l’arredamento della stanza di un bambino e classificati come altro manufatto per l’arredamento, di cotone, diverso da quelli a maglia, sotto il codice NC 6304 92 00.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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