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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/561

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione, dell'8 aprile 2019, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno

Normativa europea32019R0561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede a Capo Verde una deroga temporanea alle regole di origine preferenziale dello SPG per specifiche preparazioni o conserve di tonno. La misura consente di considerare originari di Capo Verde, entro un contingente annuo di 5 000 tonnellate, prodotti ottenuti nel paese da pesce non originario, al fine di sostenere l'industria locale di trasformazione ittica. La deroga è limitata nel tempo e cessa comunque, se precedente, alla vigilia dell'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale. Sono previsti obblighi di controllo quantitativo e di comunicazione periodica alla Commissione.

Concessione a Capo Verde di una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale per talune preparazioni o conserve di tonno prodotte con pesce non originario.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, oppure, se l'Accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale entra in vigore entro il 31 dicembre 2019, fino al giorno immediatamente precedente l'entrata in vigore di tale accordo. La deroga riguarda un quantitativo annuo massimo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno indicate nell'allegato, prodotte a Capo Verde da pesce non originario. Restano applicabili le condizioni dell'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le regole di gestione quantitativa previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Sono esclusi i prodotti e i quantitativi fuori dal perimetro dell'allegato o eccedenti il contingente annuo.

Concessione a Capo Verde di una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale per il tonno

Il regolamento risponde alla richiesta di Capo Verde di mantenere, per un periodo limitato, una deroga alle norme di origine preferenziale applicabili nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG). La Commissione evidenzia che l'industria capoverdiana di trasformazione ittica dipende in parte da pesce non originario e che, senza la deroga, le esportazioni verso l'Unione sarebbero seriamente compromesse, con possibili effetti negativi sullo sviluppo del settore e sulla futura capacità di rispettare le regole di origine.

Ambito materiale e merceologico

La deroga riguarda le preparazioni o conserve di tonno classificate nei codici NC 1604 14, 1604 20 e 0304 87, prodotte a Capo Verde da pesce non originario. L'allegato elenca i sottocodici TARIC interessati e specifica le categorie di prodotto, tra cui preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus) e tonno bianco (Thunnus alalunga).

Effetto della deroga sulle regole di origine

L'articolo 1 stabilisce che, in deroga agli articoli 41, lettera b), e 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti interessati sono considerati originari di Capo Verde. In concreto, viene superato l'ostacolo derivante dall'utilizzo di materiale non interamente ottenuto nel paese beneficiario, purché la lavorazione avvenga a Capo Verde e siano rispettate le condizioni del regolamento.

Durata, limiti quantitativi e cessazione anticipata

Ai sensi dell'articolo 2, la misura si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, oppure, se l'Accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale entra in vigore prima o entro il 31 dicembre 2019, fino al giorno immediatamente precedente l'entrata in vigore dell'accordo. Il quantitativo massimo autorizzato è pari a 5 000 tonnellate annue. La Commissione sottolinea che il limite temporale di un anno serve anche a valutare la capacità di Capo Verde di adeguarsi progressivamente alle regole di origine ordinarie.

Gestione dei contingenti e controlli amministrativi

I quantitativi sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè mediante le regole di gestione dei contingenti tariffari. Il regolamento impone inoltre alle autorità doganali di Capo Verde di adottare misure per controllare quantitativamente le esportazioni dei prodotti beneficiari della deroga, così da evitare superamenti del massimale autorizzato.

Prova dell'origine e obblighi informativi

Il regolamento richiede che nei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità capoverdiane sia inserita la dicitura "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561". Se nel corso del 2019 entra in vigore a Capo Verde il sistema degli esportatori registrati (REX), la medesima indicazione deve comparire nelle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati. Inoltre, ogni trimestre le autorità competenti devono inviare alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati emessi certificati e/o dichiarazioni di origine, unitamente ai numeri di serie dei certificati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga all'origine preferenziale

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di tonno dei codici NC 1604 14, 1604 20 e 0304 87 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde ai fini dell'applicazione dello SPG.

Periodo di applicazione e contingente annuo

La deroga si applica alle esportazioni da Capo Verde dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, oppure fino al giorno immediatamente precedente l'entrata in vigore dell'APE UE-Africa occidentale, se tale accordo entra in vigore entro il 31 dicembre 2019. La deroga vale entro il limite di 5 000 tonnellate annue ed è subordinata al rispetto delle condizioni dell'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Gestione dei quantitativi

I quantitativi autorizzati sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativi alla gestione dei contingenti tariffari.

Controlli delle autorità capoverdiane e attestazioni di origine

Le autorità doganali di Capo Verde devono adottare misure per il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti interessati. Nei certificati di origine modulo A deve figurare la dicitura "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561"; se il sistema REX entra in vigore a Capo Verde nel 2019, la stessa indicazione va apposta nelle dichiarazioni di origine degli esportatori registrati.

Comunicazione trimestrale alla Commissione

Le autorità competenti di Capo Verde devono trasmettere ogni trimestre alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine in applicazione del regolamento, insieme ai numeri di serie dei relativi certificati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliorigine preferenzialesistema di preferenze generalizzatecontingenti tariffaricommercio internazionale

Testo integrale

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