Regolamento (UE) 2019/560
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/560 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/560 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 relativo alle misure restrittive contro determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. Il Consiglio, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, ha deciso di prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2020 e di aggiornare le voci riguardanti 51 persone e un’entità. Il provvedimento opera quindi come atto di aggiornamento dell’elenco sanzionatorio già vigente, con effetto immediato dalla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 aggiornando l’elenco delle persone e dell’entità soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iran e prorogando di fatto il regime sanzionatorio fino al 13 aprile 2020.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea a tutte le persone fisiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, nell’ambito delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Iran. Il regolamento incide sugli operatori UE che debbano applicare il regime di congelamento e le altre restrizioni previste dal regolamento base; il testo in esame non introduce esclusioni proprie, ma opera mediante aggiornamento dell’elenco nominativo e dell’entità già esistente.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/560 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in relazione all’Iran
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE già istituito dal regolamento (UE) n. 359/2011, che prevede misure restrittive nei confronti di soggetti collegati alla situazione dei diritti umani in Iran. Il Consiglio, richiamato il riesame della decisione 2011/235/PESC, ha ritenuto opportuno prorogare le misure fino al 13 aprile 2020 e aggiornare l’elenco nominativo allegato al regolamento base.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento non istituisce un nuovo regime, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. Il contenuto è coerente con la logica delle misure restrittive UE in ambito PESC: mantenere pressione su soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o coinvolti nella repressione interna.
Modifica dell’allegato I e aggiornamento delle iscrizioni
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento n. 359/2011 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiorna le voci di 51 persone e di un’entità, indicando per ciascuna i dati identificativi, i motivi dell’inserimento e la data di iscrizione. Le descrizioni richiamano, in sintesi, ruoli apicali nella polizia, nell’IRGC, nella magistratura, nell’amministrazione carceraria o in organi politici e amministrativi, nonché condotte consistenti in repressione di manifestanti, detenzioni arbitrarie, torture, processi sommari, condanne a morte e limitazioni della libertà di espressione e di riunione.
L’entità inserita in elenco: Polizia Criminalità informatica
Tra le voci aggiornate figura la Polizia Criminalità informatica di Teheran. La descrizione la qualifica come unità della polizia della Repubblica islamica dell’Iran, attiva dal gennaio 2011 e diretta fino all’inizio del 2015 da Esmail Ahmadi-Moqaddam, già inserito in elenco. Secondo il testo, l’unità ha svolto un ruolo nella sorveglianza e repressione dell’attività online: direttive per gli internet café, raccolta e conservazione dei dati degli utenti, installazione di telecamere, contrasto alle VPN e arresti di blogger e attivisti, incluso il caso di Sattar Beheshti.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità, per gli operatori economici e gli intermediari interessati, di continuare ad applicare le misure restrittive sulla base dell’elenco così aggiornato.
Osservazioni operative per i professionisti
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono soggetti operanti con controparti iraniane, il dato centrale è l’aggiornamento dell’elenco e la continuità del regime sanzionatorio. Occorre verificare la corrispondenza tra i nominativi/enti presenti in rapporti commerciali, finanziari o contrattuali e quelli inseriti nell’allegato I del regolamento n. 359/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/560, al fine di evitare violazioni del congelamento dei beni e delle altre restrizioni applicabili.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 359/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiorna le voci di 51 persone fisiche e di un’entità, con relative informazioni identificative, motivi dell’inserimento e date di iscrizione in elenco.
Proroga del regime restrittivo fino al 13 aprile 2020
Nei considerando si precisa che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive previste fino al 13 aprile 2020. Il regolamento esecutivo si inserisce dunque nel quadro di continuità del regime sanzionatorio già in essere.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento delle persone elencate
L’allegato sostituisce/aggiorna le voci relative a soggetti ritenuti responsabili o associati a gravi violazioni dei diritti umani in Iran, in particolare per repressione di manifestanti, detenzioni arbitrarie, torture, processi iniqui, esecuzioni e restrizioni della libertà di espressione. Le voci riportano anche incarichi pubblici, funzioni giudiziarie, di polizia o nell’IRGC, nonché date di inserimento dal 2011 al 2013 per i soggetti già elencati.
Aggiornamento dell’entità 'Polizia Criminalità informatica'
L’allegato aggiorna anche la voce relativa alla Polizia Criminalità informatica di Teheran, unità della polizia iraniana fondata nel gennaio 2011 e coinvolta, secondo la descrizione in elenco, in repressione online, richieste di dati agli utenti degli internet café, installazione di telecamere e arresti collegati all’attività su reti sociali e internet.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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