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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/566

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l'inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia

Normativa europea32019R0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sugli accessori per tubi originari di Turchia, Russia, Corea e Malaysia. La Commissione ritiene cessate le condizioni per mantenere le misure nei confronti della Turchia, mentre conferma che in Russia, Corea e Malaysia persistono o rischiano di reiterarsi dumping e pregiudizio per l’industria dell’Unione. Vengono quindi mantenuti i dazi antidumping per Russia, Corea e Malaysia e abrogate le misure per la Turchia.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo su alcuni accessori per tubi originari di Russia, Corea e Malaysia, con abrogazione delle misure nei confronti della Turchia e chiusura del relativo procedimento.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori per tubi (diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati), di ferro o acciaio non inossidabile, con diametro esterno massimo pari o inferiore a 609,6 mm, destinati alla saldatura testa a testa o ad altre applicazioni, classificati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 e nei corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda le merci originarie della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia; per la Repubblica di Turchia le misure precedenti sono abrogate e il procedimento è chiuso. Si inserisce nel quadro del riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, con effetti applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/566: dazio antidumping definitivo su alcuni accessori per tubi

Il regolamento chiude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 relativo a accessori per tubi in ferro o acciaio non inossidabile. La Commissione distingue nettamente tra la Turchia, per la quale le misure vengono abrogate, e Russia, Corea e Malaysia, per le quali i dazi antidumping vengono mantenuti perché il dumping persiste o rischia di ripetersi e il pregiudizio per l’industria dell’Unione rischia di reiterarsi.

Contesto procedurale

Il riesame è stato avviato il 27 gennaio 2018 a seguito di una domanda presentata dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry per conto di produttori dell’Unione rappresentanti circa il 51 % della produzione unionale. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha riguardato il 2017, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1º gennaio 2014 alla fine del PIR. La Commissione ha fatto ricorso al campionamento per i produttori dell’Unione e ha utilizzato, per molte conclusioni, i dati disponibili ex articolo 18 del regolamento di base a causa della scarsa o nulla collaborazione dei produttori esportatori di Russia, Corea e Malaysia.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, di ferro o acciaio escluso l’acciaio inossidabile, con diametro esterno massimo non superiore a 609,6 mm, usati per saldatura testa a testa o altre applicazioni. Il regolamento precisa i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80, nonché una serie di codici TARIC puntuali. Il prodotto fabbricato nei paesi interessati e quello prodotto nell’Unione sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Esito del riesame per la Turchia

Per la Turchia la Commissione non ha rilevato dumping nel PIR e neppure elementi idonei a fondare un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. L’analisi si è fondata sui dati disponibili, tenuto conto del basso livello di collaborazione, ma ha comunque portato a un esito favorevole all’abrogazione. Per questo motivo l’inchiesta relativa alla Turchia viene chiusa e le misure antidumping precedenti sono lasciate scadere ai sensi dell’articolo 2.

Esito del riesame per la Russia

Per la Russia nessun produttore ha collaborato; la Commissione ha quindi utilizzato la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, le statistiche GTA e le informazioni della domanda di riesame. Nel PIR è stato accertato un margine di dumping del 41,8 %. Inoltre la Russia dispone di una capacità produttiva stimata in 90 000 tonnellate e di una capacità inutilizzata di 50 000 tonnellate, prossima al consumo complessivo dell’Unione, e il mercato dell’Unione è considerato attrattivo. La Commissione conclude sia per la persistenza del dumping sia per il rischio di reiterazione in caso di scadenza delle misure.

Esito del riesame per la Corea

Per la Corea, in assenza di collaborazione, l’analisi si è fondata su domanda di riesame, statistiche GTA e dati doganali statunitensi. La Commissione rileva nel PIR un margine di dumping del 7,2 % con valore normale costruito e del 9,1 % usando il listino prezzi interno. La capacità produttiva coreana è valutata in 160 000 tonnellate e quella inutilizzata in 112 000 tonnellate, pari al doppio del consumo unionale. La Commissione ritiene pertanto molto probabile, in caso di abrogazione delle misure, una ripresa di esportazioni in dumping verso l’Unione.

Esito del riesame per la Malaysia

Anche per la Malaysia non vi è stata collaborazione. La Commissione ha ricavato i dati necessari da domanda di riesame, statistiche GTA e dati statunitensi. Nel PIR il margine di dumping risulta superiore all’86,7 %. La capacità produttiva è stimata in 59 000 tonnellate e la capacità inutilizzata in 44 000 tonnellate, quasi pari al consumo dell’Unione. Inoltre la Commissione considera l’Unione un mercato attraente, anche alla luce delle restrizioni commerciali riscontrate negli Stati Uniti. Ne deriva la conclusione di probabile reiterazione del dumping se le misure venissero meno.

Analisi del pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da 21 produttori; quattro sono stati inclusi nel campione e rappresentano oltre il 54 % della produzione unionale. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione scende del 12 %, la produzione del 15 %, la capacità produttiva del 9 % e l’occupazione del 30 %. Anche il volume delle vendite interne cala del 17 % e la quota di mercato dell’industria unionale diminuisce complessivamente. La redditività resta fortemente negativa, passando da -12,3 % nel 2014 a -14,9 % nel PIR; il flusso di cassa migliora ma resta fortemente influenzato dalle esportazioni, mentre gli investimenti proseguono in un contesto di ristrutturazione.

Nesso causale e rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ritiene che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione nel PIR non sia stato causato dalle importazioni da Russia, Corea e Malaysia, dato il loro volume limitato nel periodo esaminato. Tuttavia conclude che, in caso di abrogazione delle misure, l’elevata capacità inutilizzata in questi paesi, i probabili prezzi di dumping e l’attrattiva del mercato dell’Unione comporterebbero un forte rischio di reiterazione del pregiudizio. Le importazioni potrebbero aumentare significativamente e comprimere ulteriormente prezzi, vendite, utilizzo degli impianti e redditività dell’industria unionale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta l’interesse dell’Unione considerando industria unionale, importatori e utenti. Poiché nelle inchieste precedenti non era emerso un impatto negativo significativo sulle categorie a valle e nel presente riesame nessun importatore o utente ha collaborato fornendo elementi contrari, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure su Malaysia, Corea e Russia non è contrario all’interesse dell’Unione. Per la Turchia, invece, la conclusione è opposta solo in senso procedurale, perché le misure vengono abrogate per assenza di dumping e di rischio di reiterazione.

Dispositivo e aliquote

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie di Malaysia, Federazione russa e Repubblica di Corea. Le aliquote specifiche sono: Malaysia 59,2 % per Anggerik Laksana Sdn Bhd, 49,9 % per Pantech Steel Industries Sdn Bhd e 75,0 % per tutte le altre società; Russia 23,8 % per tutte le società; Corea 32,4 % per TK Corporation e 44,0 % per tutte le altre società. Il regolamento precisa che le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente indicate e per i prodotti da esse fabbricati, mentre gli altri soggetti restano soggetti all’aliquota per "tutte le altre società".

Abrogazione per la Turchia ed entrata in vigore

L’articolo 2 abroga i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori per tubi originari della Turchia e chiude il procedimento relativo a tali importazioni. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza

La Commissione ha avviato il riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 su domanda presentata per conto di produttori dell’Unione rappresentanti circa il 51 % della produzione unionale del prodotto. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha riguardato il 2017; l’analisi del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1º gennaio 2014 alla fine del PIR.

Definizione del prodotto e codici doganali

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi di ferro o acciaio non inossidabile, diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, con diametro esterno massimo non superiore a 609,6 mm, del tipo usato per saldatura testa a testa o altre applicazioni. Il prodotto è classificato nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 e nei codici TARIC elencati nell’articolo 1.

Esito per la Turchia

Per le importazioni originarie della Turchia la Commissione non ha riscontrato dumping nel PIR né un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Conseguentemente, l’inchiesta relativa alla Turchia è chiusa e le misure antidumping sono abrogate ai sensi dell’articolo 2.

Esito per la Russia

Per la Russia la Commissione accerta la persistenza del dumping nel PIR con un margine di dumping del 41,8 %. Considera inoltre probabile la reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, alla luce dell’ampia capacità inutilizzata, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e dei prezzi osservati. Le misure sono pertanto mantenute.

Esito per la Corea

Per la Corea, pur in assenza di collaborazione, la Commissione conclude per un rischio elevato di reiterazione del dumping: il margine riscontrato nel PIR è pari al 7,2 % con valore normale costruito e al 9,1 % con il listino prezzi interno, mentre la capacità inutilizzata è stimata in 112 000 tonnellate. Le misure sono mantenute.

Esito per la Malaysia

Per la Malaysia, in assenza di collaborazione, la Commissione rileva un margine di dumping superiore all’86,7 % nel PIR e ritiene probabile la reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, anche per l’elevata capacità inutilizzata e per le restrizioni commerciali presenti in altri mercati. Le misure sono mantenute.

Valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è individuata in 21 produttori. Nel periodo in esame il consumo unionale diminuisce del 12 %, la produzione cala del 15 %, le vendite interne del 17 %, l’occupazione del 30 % e la redditività resta negativa (da -12,3 % a -14,9 %). La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole.

Nesso con le importazioni e rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ritiene che il pregiudizio non sia imputabile alle importazioni da Russia, Corea e Malaysia nel PIR per via dei volumi limitati, ma che in caso di abrogazione delle misure vi sia un forte rischio di reiterazione del pregiudizio, dato l’elevato livello di capacità inutilizzata, i probabili prezzi di dumping e l’attrattiva del mercato unionale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione valuta l’interesse dell’Unione e conclude che non vi sono motivi contrari al mantenimento delle misure verso Malaysia, Corea e Russia. Per importatori e utenti non emergono elementi di difficoltà tali da controbilanciare la tutela dell’industria unionale; per la Turchia, invece, le misure vengono meno.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Articolo 1, paragrafo 2: per la Malaysia si applicano il 59,2 % a Anggerik Laksana Sdn Bhd, il 49,9 % a Pantech Steel Industries Sdn Bhd e il 75,0 % per tutte le altre società; per la Federazione russa il dazio è del 23,8 % per tutte le società; per la Repubblica di Corea il 32,4 % per TK Corporation e il 44,0 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali si applicano solo alle società specificamente indicate e ai prodotti da esse fabbricati.

Applicazione e norme generali

Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. L’eventuale applicazione di aliquote individuali richiede comunicazione tempestiva alla Commissione in caso di cambiamenti societari o organizzativi rilevanti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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