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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/611

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/611 della Commissione, del 9 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Liquirizia di Calabria» (DOP)]

Normativa europea32019R0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Liquirizia di Calabria". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la richiesta per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute opposizioni, ha adottato l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Liquirizia di Calabria" (DOP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Liquirizia di Calabria" e, in concreto, ai produttori e agli operatori che immettono sul mercato il prodotto conforme al relativo disciplinare. Riguarda il territorio dell’Unione europea in quanto modifica di un regime di qualità UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri prodotti o settori al di fuori della specifica DOP indicata.

Liquirizia di Calabria (DOP): approvazione di una modifica non minore del disciplinare

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/611 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Liquirizia di Calabria". Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria prevista per le modifiche non minori dei disciplinari.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire eventuali opposizioni.

Assenza di opposizioni e approvazione

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare pubblicato. Il regolamento non contiene nel testo riportato ulteriori dettagli sostanziali sulla natura della modifica, limitandosi ad approvarla formalmente.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’assetto del disciplinare della DOP interessata.

Disposizioni principali

Esame e approvazione della modifica del disciplinare

La Commissione approva la modifica del disciplinare della denominazione "Liquirizia di Calabria" (DOP), registrata in precedenza ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2011, come già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1403/2013. L’approvazione riguarda una modifica qualificata come non minore.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La domanda italiana è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori ex articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteregimi di qualità dei prodotti alimentaritutela delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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