Sentenza n. 4111/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della Sent. n. 10982/2024 pubbl. il 30/10/2024 RG n. 19350/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE, entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo di euro 1.133,00, oltre accessori, come quantificato nel preavviso di fattura (all. 8); 2) ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alla Sent. n. 10982/2024 pubbl. il 30/10/2024 RG n. 19350/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 500,00 euro per l'anno scolastico 2018/2019; 3) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 10982/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019 e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 10982/2024. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019, per un valore di 500 euro, secondo il sistema proprio della Carta e con gli accessori indicati nel titolo, nonché aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.133 euro per compensi professionali, oltre IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario. La parte ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio. Ha inoltre chiesto il pagamento delle spese del giudizio civile nella misura indicata nel preavviso di fattura. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha rilevato che l'ottemperanza a una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di verificare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione, il giudice ha ritenuto comprovata l'inerzia dell'amministrazione e l'obbligo di provvedere. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al diritto alla Carta elettronica del docente per l'importo complessivo di 500 euro relativo all'anno scolastico 2018/2019 e al pagamento di 1.133 euro, oltre IVA e CPA, per i compensi professionali distratti in favore del procuratore antistatario. È stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, affinché, in caso di ulteriore inadempimento, provveda entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il TAR ha escluso la debenza degli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ritenendo applicabile, in assenza di una specifica previsione del titolo giudiziale, il solo interesse legale previsto dal primo comma della medesima disposizione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
“l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione delle pronunce del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per ordinare l'esecuzione del titolo e nominare il commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
“diritto del ricorrente ... ad accedere alla Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 500,00 ... per l’anno scolastico 2018/2019”
È richiamata quale base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 1284, comma 1, c.c.
In mancanza di una diversa ed espressa specificazione nel titolo giudiziale, l'interesse legale dovuto è quello ordinario previsto dal primo comma.
art. 1284, comma 4, c.c.
Gli interessi nella misura prevista dal quarto comma non sono stati riconosciuti in sede di ottemperanza, poiché il titolo esecutivo non li aveva espressamente previsti.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato nel titolo civile posto in esecuzione con riguardo alla decorrenza degli interessi o della rivalutazione relativi al beneficio della Carta docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: deve verificare l'inadempimento o l'elusione del titolo e imporne l'attuazione, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il creditore allega la mancata esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario e l'amministrazione intimata non fornisce chiarimenti, documentazione o indicazioni idonee a dimostrare l'adempimento, l'inerzia amministrativa può essere accertata ai fini dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- In presenza di un obbligo amministrativo derivante da un titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento, anche con facoltà di sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
- In sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti interessi diversi o ulteriori rispetto a quelli risultanti dal titolo esecutivo; se la pronuncia non specifica l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., resta dovuto il solo interesse legale ordinario previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.
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