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Circolare

Circolare numero 147 del 12-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa della proroga del termine per usufruire delle regolarizzazioni contributive agevolate, spostato dal 31 marzo 1994 al 31 luglio 1994 dal D.L. 29 aprile 1994, n. 257; poiché la nuova scadenza cade di domenica, il versamento è utilmente effettuabile entro il 1 agosto 1994. Vengono richiamati i soggetti ammessi, i periodi regolarizzabili, il criterio di calcolo della somma aggiuntiva ridotta e le importanti novità sul pagamento rateale, ora consentito senza limiti di importo. Sono inoltre indicate le scadenze delle tre rate bimestrali e le maggiorazioni applicabili.

Proroga al 31 luglio 1994 delle regolarizzazioni contributive agevolate e nuove regole per il pagamento rateale

Proroga delle regolarizzazioni contributive agevolate

La circolare fornisce una prima informativa sulla proroga concessa dal D.L. 29 aprile 1994, n. 257, che ha spostato al 31 luglio 1994 il termine per usufruire delle regolarizzazioni contributive agevolate previste dal D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21. Poiché tale data cade di domenica, il versamento è considerato utilmente effettuabile entro il 1 agosto 1994.

Soggetti che possono aderire

Possono avvalersi del condono tutti i soggetti tenuti al versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali. La circolare non introduce limitazioni ulteriori rispetto alla platea già prevista dalle disposizioni richiamate.

Periodi regolarizzabili

Per quanto riguarda i periodi oggetto di regolarizzazione, la proroga non modifica i criteri già stabiliti dalla legge n. 21/1994.

  • Per i soggetti già iscritti, restano regolarizzabili i periodi conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, e quindi fino a tutto il mese di dicembre 1992.
  • Per i soggetti di nuova iscrizione, il termine finale varia in relazione alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione e può, in concreto, coincidere al massimo con la nuova scadenza del 1 agosto 1994.

Somma aggiuntiva ridotta e ricalcolo

La misura agevolata delle sanzioni civili resta invariata: il calcolo avviene con un tasso di interesse annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell'importo complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione agevolata. Tuttavia, per chi si avvale della proroga, la somma aggiuntiva ridotta deve essere determinata fino alla nuova scadenza, cioè fino al 1 agosto 1994.

La circolare specifica che il nuovo conteggio va effettuato per il periodo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento e la data del pagamento effettivo. Inoltre, sulla base dei criteri richiamati dalla circolare n. 72 del 3 marzo 1994, possono essere riconsiderati e riammessi in termine anche eventuali versamenti effettuati in ritardo rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo 1994.

Pagamento rateale: novità introdotte

Il D.L. n. 257/1994 introduce una disciplina più favorevole per la rateazione delle somme dovute. La possibilità di pagamento rateale viene riconosciuta senza alcun limite di importo a tutti i contribuenti che intendano avvalersene, superando la precedente soglia di lire cinque milioni che condizionava l'accesso alla rateizzazione.

Chi non abbia ancora regolarizzato la propria posizione contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi può farlo secondo le modalità fissate dagli enti impositori, mediante tre rate bimestrali di eguale importo.

Scadenze delle rate e oneri accessori

Le rate devono essere corrisposte alle seguenti scadenze:

  • prima rata: entro il 31 luglio 1994, con la precisazione che, trattandosi di giorno festivo, il termine utile è il 1 agosto 1994;
  • seconda rata: entro il 30 settembre 1994, con aumento degli interessi dell'8% annuo per il periodo di differimento;
  • terza rata: entro il 30 novembre 1994, con aumento degli interessi dell'8% annuo per il periodo di differimento.

Le rate successive alla prima devono inoltre essere maggiorate di un diritto di mora del 4%. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità di calcolo di tale diritto.

Indicazioni finali

La circolare invita le sedi a dare la massima divulgazione alle nuove disposizioni attraverso i consueti canali informativi, precisando che ulteriori chiarimenti potranno seguire.

Punti principali

Proroga del termine

Il D.L. 29 aprile 1994, n. 257, art. 76, proroga al 31 luglio 1994 il termine per avvalersi delle regolarizzazioni contributive agevolate previsto dall'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21. Poiché il 31 luglio 1994 cade di domenica, il versamento può essere effettuato validamente entro il 1 agosto 1994.

Soggetti interessati

Possono accedere al condono tutti i soggetti tenuti al versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali.

Periodi regolarizzabili

Per i soggetti già iscritti restano regolarizzabili i periodi conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, cioè fino a tutto dicembre 1992. Per i soggetti di nuova iscrizione il termine finale dipende dalla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione e può arrivare, al limite, fino alla nuova scadenza del 1 agosto 1994.

Somma aggiuntiva ridotta

Resta invariata la riduzione delle sanzioni civili: tasso di interesse annuo del 17% entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione agevolata. Per chi si avvale della proroga, la somma aggiuntiva ridotta va calcolata fino alla nuova scadenza, cioè fino al 1 agosto 1994, considerando il periodo tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento e la data dell'effettivo pagamento. I versamenti effettuati in ritardo rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo 1994 possono essere riconsiderati e riammessi nei termini secondo i criteri della circolare n. 72 del 3 marzo 1994.

Pagamento rateale

La rateazione è ammessa senza limiti di importo per tutti i contribuenti interessati, superando il precedente vincolo del minimo di lire cinque milioni. Chi non abbia ancora regolarizzato la propria posizione può farlo in tre rate bimestrali di eguale importo, secondo le modalità fissate dagli enti impositori.

Scadenze e maggiorazioni delle rate

Le tre rate sono così scandite: prima rata entro il 31 luglio 1994, in realtà entro il 1 agosto 1994; seconda rata entro il 30 settembre 1994 con interessi dell'8% annuo per il periodo di differimento; terza rata entro il 30 novembre 1994 con interessi dell'8% annuo per il periodo di differimento. Le rate successive alla prima devono inoltre essere maggiorate di un diritto di mora del 4%, per il quale sono annunciate ulteriori istruzioni.

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