Circolare numero 150 del 13-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulle procedure da seguire in caso di cessione di credito già disciplinate con la circolare n. 60 del 22/2/1994. Conferma l’obbligo di inviare una lettera all’amministrazione ceduta e, per conoscenza, al Ministero del Tesoro, anche per informarlo che l’eventuale credito riconosciuto sarà trasferito a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. Precisa inoltre che, se l’amministrazione non riconosce il credito ceduto, la Sede deve riprendere tempestivamente il recupero dei contributi omessi nei confronti dell’azienda debitrice, informandola dell’inefficacia della cessione e assegnandole un breve termine per il pagamento, con copia della comunicazione anche al Ministero del Tesoro.
Chiarimenti sulle cessioni di credito per il pagamento di contributi
Chiarimenti sulle cessioni di credito per il pagamento dei contributi
La circolare interviene a integrazione della precedente n. 60 del 22/2/1994, precisando le modalità operative da seguire nelle ipotesi di cessione di credito utilizzata per il pagamento dei contributi. L’obiettivo è disciplinare sia la comunicazione alle amministrazioni interessate sia le conseguenze dell’eventuale mancato riconoscimento del credito ceduto.
Comunicazioni da inviare dopo la ricezione dell’atto di cessione
Ricevuto l’atto di cessione e quantificato il debito dell’azienda cedente, le Sedi devono trasmettere la lettera predisposta e allegata alla circolare:
- all’amministrazione ceduta;
- per conoscenza, al Ministero del Tesoro, Direzione Generale Ser. II, Div. IV e Ragioneria Generale dello Stato.
L’invio al Ministero è motivato dall’esigenza di informarlo che, qualora il credito ceduto venga confermato, esso sarà trasferito dall’Istituto a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria e che il pagamento del debito sarà eseguito dall’Amministrazione ceduta direttamente in favore del Ministero del Tesoro sul conto corrente infruttifero appositamente indicato.
Mancato riconoscimento del credito e recupero contributivo
La circolare prevede che, se l’Amministrazione ceduta non riconosce l’esistenza del credito, la Sede interessata debba riprendere l’azione di recupero dei contributi omessi e dei relativi oneri accessori nei confronti dell’azienda debitrice. Tale attività deve essere svolta con ogni possibile sollecitudine.
Comunicazione all’azienda debitrice e annullamento della cessione
A tal fine deve essere predisposta una lettera all’azienda debitrice con cui si informa che la cessione di credito posta in essere per il pagamento dei contributi non è valida e che, conseguentemente, l’azienda deve pagare il debito nei confronti dell’Istituto entro il breve termine che sarà assegnato.
La stessa comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al Ministero del Tesoro, indicando gli estremi della precedente lettera di riferimento, così da informare il Dicastero dell’annullamento della cessione, in quanto non perfezionata in tutti i suoi elementi.
Punti principali
Rinvio alla circolare n. 60 del 22/2/1994
La nota si pone in continuità con la circolare n. 60 del 22 febbraio 1994, che aveva già disciplinato le cessioni di credito relative al pagamento dei contributi, e interviene per fornire chiarimenti operativi applicativi.
Comunicazione all’amministrazione ceduta e al Ministero del Tesoro
Dopo aver ricevuto l’atto di cessione e quantificato il debito dell’azienda cedente, le Sedi devono inviare la lettera predisposta e allegata alla circolare sia all’amministrazione ceduta sia, per conoscenza, al Ministero del Tesoro (Direzione Generale Ser. II, Div. IV e Ragioneria Generale dello Stato). L’invio al Dicastero serve a informarlo che, se il credito ceduto sarà confermato, esso verrà trasferito dall’Istituto a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria e che il pagamento del debito avverrà direttamente sul conto corrente infruttifero indicato.
Ipotesi di mancato riconoscimento del credito
Se l’amministrazione ceduta non riconosce l’esistenza del credito, la Sede deve riprendere l’azione di recupero dei contributi omessi e dei relativi oneri accessori nei confronti dell’azienda debitrice. La circolare sottolinea che tale recupero deve essere avviato con la massima sollecitudine.
Comunicazione all’azienda debitrice in caso di cessione non valida
In caso di mancato perfezionamento della cessione, deve essere predisposta una lettera all’azienda debitrice per informarla che la cessione di credito per il pagamento dei contributi non è valida e che deve quindi provvedere al pagamento del debito verso l’Istituto entro il breve termine che sarà assegnato. La lettera va inviata anche al Ministero del Tesoro, richiamando gli estremi della precedente comunicazione, per informarlo dell’annullamento della cessione non perfezionata in tutti i suoi elementi.
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