Circolare numero 149 del 13-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce la disciplina previgente del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e illustra gli effetti della riforma previdenziale introdotta dal D.Lgs. 503/1992, con ulteriori interventi della L. 438/1992 e della L. 537/1993. Vengono esaminati i requisiti per vecchiaia, anzianità anticipata, invalidità e superstiti, le regole di calcolo della retribuzione pensionabile e delle aliquote, la decorrenza delle prestazioni, il regime transitorio per le anzianità maturate prima e dopo il 31 dicembre 1992, nonché le limitazioni al cumulo e i nuovi criteri per l’integrazione al trattamento minimo.
Riordino del sistema pensionistico del Fondo ex dazieri alla luce del D.Lgs. 503/1992 e delle leggi 438/1992 e 537/1993
Riordino pensionistico del Fondo ex dazieri alla luce del D.Lgs. 503/1992
La circolare ricostruisce la disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e illustra gli effetti della riforma previdenziale introdotta dal D.Lgs. 503/1992, coordinata con la L. 438/1992 e la L. 537/1993. L’obiettivo è fornire le regole applicabili alla liquidazione delle pensioni, distinguendo la normativa previgente dalla disciplina transitoria e a regime.
Quadro normativo e decorrenza delle innovazioni
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 contiene norme sul riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, con una parte dedicata all’assicurazione generale obbligatoria, una alle forme sostitutive ed esclusive e una serie di disposizioni generali. L’art. 18 stabilisce che le innovazioni hanno effetto dal 1 gennaio 1993, salvo diversa previsione. Le disposizioni del decreto incidono anche sulle pensioni del Fondo ex dazieri, insieme alle previsioni pensionistiche della L. 14 novembre 1992, n. 438 e della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
Disciplina previgente del Fondo
Prima della riforma erano iscritti al Fondo il personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo o dai Comuni che gestivano in economia il servizio, transitato dal 1 gennaio 1973 alle dipendenze statali o mantenuto in servizio presso i Comuni dopo l’abolizione delle imposte di consumo. Le prestazioni erogate si dividevano in prestazioni pensionistiche e prestazioni di capitale.
Pensioni erogate
Il Fondo riconosceva pensioni di vecchiaia, pensioni anticipate per dimissioni volontarie, pensioni per invalidità e pensioni ai superstiti.
Per la vecchiaia erano previsti due canali alternativi:
- 65 anni di età e 10 anni di contribuzione;
- 55 anni di età e 30 anni di contribuzione.
Per la pensione anticipata per dimissioni volontarie era richiesto, per uomini e donne, il possesso di almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di contribuzione, a condizione di cessazione dal servizio dopo l’entrata in vigore della L. 312/1980.
Per l’invalidità ordinaria servivano 5 anni di contribuzione; per l’invalidità per causa di servizio non era richiesto alcun minimo contributivo. Era considerato invalido chi, per difetto fisico o mentale, non fosse più idoneo agli obblighi professionali; inoltre l’iscritto che avesse compiuto 70 anni era considerato invalido senza accertamento.
Le pensioni ai superstiti richiedevano, in via ordinaria, 10 anni di contribuzione; per la causa di servizio non era richiesto un minimo. La circolare richiama la disciplina generale dell’A.G.O. per beneficiari e condizioni, ma segnala specifiche regole del Fondo per figli minori, genitori, fratelli e sorelle.
Requisiti comuni e decorrenza
Ai fini del diritto a pensione, la frazione di anno superiore a sei mesi valeva come anno intero. Presupposto per la liquidazione era la cessazione dal servizio alle dipendenze dello Stato o dei Comuni. Nel Fondo non operava il principio dell’automaticità delle prestazioni: i trattamenti erano riconosciuti in relazione ai periodi di effettiva assicurazione.
La decorrenza era regolata così:
- pensione anticipata: dal primo giorno del mese successivo alla cessazione;
- pensione di vecchiaia: dal primo giorno del mese successivo alla cessazione;
- pensione di invalidità ordinaria e privilegiata: dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, oppure alla domanda se presentata dopo la cessazione;
- pensione ai superstiti: dal primo giorno del mese successivo al decesso.
Anzianità contributiva e retribuzione pensionabile
Erano utili ai fini del diritto e della misura della pensione i periodi di iscrizione obbligatoria, i versamenti volontari, i riscatti, la regolarizzazione del servizio militare, la ricongiunzione ai sensi della L. 29/1979 e il servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con relativo versamento al Fondo di riferimento. Venivano inoltre richiamati specifici periodi di servizio presso uffici doganali di confine e aeroportuali, oggi non più rilevanti per la cessazione dell’iscrizione al Fondo dal 10 maggio 1990.
La retribuzione pensionabile era composta dallo stipendio e dagli altri emolumenti continuativi, nonché dagli eventuali assegni o compensi ad personam continuativi e percepiti in via ordinaria. Il calcolo della pensione considerava:
- gli ultimi dodici mesi di servizio per gli elementi fissi;
- la media del quinquennio per gli assegni ad personam, entro il limite del 10% della retribuzione base.
Restavano escluse le variazioni dovute a promozioni, declassamenti per trasferimento o cause straordinarie nel biennio precedente la cessazione, salvo eccezioni per pensioni indirette ai superstiti e per invalidità.
Misura delle pensioni e trattamenti accessori
Le pensioni di vecchiaia e invalidità erano calcolate nella misura del 32,50% per i primi cinque anni di servizio, aumentata dell’1,70% dal sesto al trentesimo anno e dell’1% per ogni anno successivo. L’importo non poteva superare l’85% della retribuzione di base né essere inferiore al trattamento minimo.
Per le pensioni anticipate delle iscritte con requisiti particolari previsti dall’art. 42 del D.P.R. 1092/1973, la pensione era liquidata con riferimento a 20 anni di iscrizione e con successivo adeguamento ai miglioramenti dei pensionati. Le pensioni privilegiate si calcolavano assumendo comunque 20 anni di versamenti se l’iscritto ne avesse maturati meno. Per il part-time si applicavano le regole della L. 554/1988 e del D.P.C.M. 117/1989.
Le pensioni ai superstiti erano determinate in percentuale della pensione spettante al dante causa, con aliquote differenziate secondo il numero degli aventi diritto. I trattamenti di famiglia seguivano la disciplina dell’A.G.O. e erano a carico della gestione prestazioni temporanee. Le pensioni erano rivalutate secondo la perequazione automatica vigente nell’A.G.O. dal 1 gennaio 1978.
La pensione anticipata e alcune quote fisse non erano cumulabili con redditi da lavoro subordinato; il divieto non si applicava alle pensioni ai superstiti con più titolari. Erano previsti ricorsi amministrativi entro 90 giorni al Comitato speciale del Fondo, con collegio medico in caso di invalidità e successivo accesso alla tutela giudiziaria nei termini di legge.
Prestazioni di capitale
Le prestazioni di capitale comprendevano il trattamento di fine rapporto e il premio di fedeltà. Il TFR spettava alla cessazione dal servizio alle dipendenze dello Stato o dei Comuni, secondo l’art. 2120 c.c. e la L. 297/1982. L’anticipazione del TFR era ammessa una sola volta durante il rapporto di lavoro e poteva essere richiesta per spese sanitarie o per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa.
Il premio di fedeltà spettava in caso di cessazione per morte o per licenziamento da parte del datore di lavoro, escluso il recesso per giusta causa, dopo almeno 20 anni di assicurazione ininterrotta. La circolare descrive anche il riparto di competenze tra INPS e INA per le anticipazioni del TFR e il relativo accertamento dei requisiti.
Effetti della riforma sulla vecchiaia
Il D.Lgs. 503/1992 estende alle forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. l’innalzamento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia. Restano però fermi, se più elevati, i limiti già vigenti al 31 dicembre 1992 e quelli previsti dagli ordinamenti del pubblico impiego.
Per il Fondo ex dazieri:
- resta invariato il limite di 65 anni per la pensione di vecchiaia con 10 anni di contribuzione;
- per la pensione con 30 anni di contribuzione, l’età viene elevata gradualmente dal 1 gennaio 1994 fino a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, con aumento di un anno ogni due;
- resta fermo il limite di 55 anni per gli invalidi con menomazione non inferiore all’80%;
- si applica anche ai dipendenti iscritti al Fondo la facoltà di permanere in servizio fino a due anni oltre il limite di età.
Requisiti contributivi e pensioni ai superstiti
Per le forme esclusive e sostitutive dell’A.G.O. il diritto alla vecchiaia è riconosciuto con almeno 20 anni di contribuzione, salvo requisiti più elevati dei singoli ordinamenti. Nel Fondo, il requisito di 30 anni per la pensione di cui alla lett. b) resta fermo; il requisito della lett. a) viene elevato gradualmente di un anno ogni due, arrivando a 11 anni nel biennio 1993/94. La circolare precisa che al 31 dicembre 1992 tutti gli iscritti al Fondo avevano comunque già maturato almeno 20 anni di contribuzione.
Sono esclusi dall’innalzamento:
- gli assicurati che al 31 dicembre 1992 avevano già maturato i requisiti previgenti;
- gli ammessi ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992.
Per riscatti e ricongiunzioni si considerano anche i periodi anteriori al 1 gennaio 1993, sebbene il pagamento degli oneri sia successivo.
Per le pensioni ai superstiti, l’elevazione dei requisiti non si applica e restano fermi quelli previgenti.
Nuovo criterio di retribuzione pensionabile
L’art. 7 del D.Lgs. 503/1992 modifica in modo sostanziale la determinazione della retribuzione pensionabile per gli iscritti alle forme esclusive e sostitutive. Per chi al 31 dicembre 1992 possedeva almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione annua pensionabile viene calcolata sugli ultimi dieci anni di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione.
L’ampliamento del periodo di riferimento è graduale:
- per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 si aggiunge il 50% dei mesi intercorrenti tra tale data e la decorrenza;
- il sistema prosegue fino al massimo di dieci anni.
Le retribuzioni sono rivalutate in base alla variazione annua ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, con l’aggiunta di un punto percentuale per ciascun anno solare considerato. Il nuovo criterio si applica solo alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992; per la quota antecedente restano fermi i criteri previgenti.
Pensionamento anticipato e sua decorrenza
Per il pensionamento anticipato restano ferme le regole previgenti per chi aveva già maturato i requisiti al 31 dicembre 1992. La L. 438/1992 dispone che, per i soggetti iscritti a forme con anzianità contributiva inferiore a 35 anni, la decorrenza ordinaria della pensione anticipata sia fissata al 1 settembre di ogni anno. In prima applicazione, per il 1994, l’accesso è consentito dal 1 gennaio 1994 per chi avesse maturato i requisiti al 31 dicembre 1992.
La L. 537/1993 introduce inoltre una riduzione dell’importo della pensione anticipata per chi consegue il diritto con meno di 35 anni di contribuzione, secondo una tabella progressiva che va dall’1% per un anno mancante fino al 35% per quindici anni mancanti. La circolare specifica che, per il Fondo ex dazieri, la riduzione si applica ai pensionamenti anticipati derivanti dalla L. 312/1980, salvo che la domanda sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993.
Integrazione al minimo e limiti reddituali
Per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1993 continua ad applicarsi la disciplina previgente: l’integrazione al trattamento minimo non spetta se i redditi del titolare superano due volte l’importo annuo del minimo del FPLD, con esclusione di TFR, anticipazioni, reddito dell’abitazione principale e competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Per le pensioni con decorrenza nel 1994, invece, si considera anche il reddito del coniuge. In tale caso:
- il limite di reddito personale non può superare due volte il minimo;
- il limite di reddito cumulato con il coniuge non può superare cinque volte il minimo.
La circolare riporta anche gli importi numerici dei limiti per il 1994.
Cumulo con redditi da lavoro
La L. 537/1993 prevede che le pensioni anticipate di anzianità non siano cumulabili integralmente con i redditi da lavoro dipendente e siano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nei limiti previsti dal D.Lgs. 503/1992. Per i lavoratori che al 31 dicembre 1994 siano già pensionati o abbiano maturato i requisiti minimi per la vecchiaia o l’anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti se più favorevoli.
Aliquote di rendimento e calcolo in due quote
L’art. 12 del D.Lgs. 503/1992 introduce nuovi criteri di rendimento per la parte di retribuzione eccedente il tetto pensionabile e li estende progressivamente alle forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. La circolare chiarisce però che, per effetto della norma transitoria dell’art. 13, tali criteri operano solo sulle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Ne deriva che la pensione va determinata in due quote:
- una quota calcolata con la normativa previgente per le anzianità maturate entro il 31 dicembre 1992;
- una quota calcolata con le nuove regole per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in avanti.
Criteri di arrotondamento e esempi applicativi
Poiché nel Fondo la frazione di anno pari o superiore a sei mesi vale come anno intero, la circolare indica un criterio operativo per la ripartizione delle anzianità tra periodo ante e post 1 gennaio 1993. Si procede dapprima all’arrotondamento dell’anzianità complessiva utile a pensione; poi si arrotonda separatamente l’anzianità maturata dopo il 1 gennaio 1993 e, per differenza, si ottiene quella imputabile al periodo precedente.
Sono forniti due esempi pratici per una pensione con decorrenza 1 maggio 1993 e una con decorrenza 1 agosto 1993, al fine di mostrare l’applicazione concreta del criterio di arrotondamento.
Tabella di riduzione per pensionamento anticipato
La circolare richiama infine la tabella allegata alla L. 537/1993, che collega gli anni mancanti al requisito dei 35 anni di contribuzione alle corrispondenti riduzioni dell’importo della pensione anticipata, con valori crescenti fino al 35% per 15 anni mancanti.
Punti principali
Ambito della circolare e fonti normative
La circolare riguarda il Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e spiega come le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 incidano sulla liquidazione delle pensioni a carico del Fondo. Sono richiamate anche la L. 14 novembre 1992, n. 438 e la L. 24 dicembre 1993, n. 537. Le innovazioni del D.Lgs. 503/1992 producono effetti dal 1 gennaio 1993, salvo diversa previsione dei singoli articoli.
Disciplina previgente del Fondo
Prima della riforma, gli iscritti al Fondo erano il personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo o dai Comuni che gestivano in economia il servizio di riscossione e che, dal 1 gennaio 1973, erano transitati alle dipendenze statali o erano rimasti in servizio presso i Comuni. Le prestazioni erano di due tipi: pensionistiche e di capitale. Le pensioni comprendevano vecchiaia, anticipate per dimissioni volontarie, invalidità e superstiti; le prestazioni di capitale comprendevano trattamento di fine rapporto e premio di fedeltà.
Requisiti per le pensioni di vecchiaia ante riforma
Per la pensione di vecchiaia erano previsti, in alternativa, 65 anni di età e 10 anni di contribuzione, oppure 55 anni di età e 30 anni di contribuzione. Per la pensione degli iscritti con requisiti diversi o più favorevoli continuavano a valere le regole del regolamento del Fondo, con il computo della frazione di anno superiore ai sei mesi come anno intero.
Pensioni anticipate, invalidità e superstiti nella disciplina previgente
La pensione anticipata per dimissioni volontarie spettava agli uomini e alle donne cessati dal servizio dopo l’entrata in vigore della L. 312/1980 con almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di contribuzione. Per l’invalidità ordinaria servivano 5 anni di contribuzione, mentre per causa di servizio non era richiesto un minimo contributivo; era considerato invalido chi non fosse più idoneo al servizio per difetto fisico o mentale, con presunzione di invalidità al compimento dei 70 anni. Le pensioni ai superstiti richiedevano 10 anni di contribuzione in via ordinaria, con disciplina analoga all’A.G.O. per beneficiari e condizioni, ma con specifiche peculiarità per figli minori, genitori e fratelli/sorelle.
Retribuzione pensionabile e calcolo delle pensioni ante riforma
La retribuzione pensionabile era composta dallo stipendio e dagli emolumenti continuativi, nonché dagli assegni o compensi ad personam continuativi. La base di calcolo era riferita agli ultimi 12 mesi di servizio per gli elementi fissi e alla media del quinquennio per gli assegni ad personam, entro il limite massimo del 10% della retribuzione contrattuale. Le pensioni di vecchiaia e invalidità erano calcolate al 32,50% per i primi cinque anni, con aumento dell’1,70% dal sesto al trentesimo anno e dell’1% per gli anni successivi; l’importo non poteva superare l’85% della base né scendere sotto il minimo legale.
Prestazioni di capitale, TFR e premio di fedeltà
Le prestazioni di capitale erano il trattamento di fine rapporto e il premio di fedeltà. Il TFR era liquidato secondo l’art. 2120 c.c. e la L. 297/1982; l’anticipazione poteva essere chiesta una sola volta durante il rapporto e veniva detratta dal TFR finale. Il premio di fedeltà spettava in caso di cessazione per morte o licenziamento dopo almeno 20 anni di assicurazione ininterrotta, con percentuali differenziate in base alla durata del servizio. La circolare precisa anche competenze di INPS e INA nella gestione delle anticipazioni e dei relativi accertamenti.
Nuovi limiti di età per la vecchiaia dopo il D.Lgs. 503/1992
Il D.Lgs. 503/1992 estende alle forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. l’innalzamento dei limiti di età per la vecchiaia. Restano però fermi, se più elevati, i limiti vigenti al 31 dicembre 1992 e quelli previsti dai singoli ordinamenti. Per il Fondo dazieri resta invariato il limite di 65 anni della vecchiaia con 10 anni di contribuzione, mentre per la vecchiaia con 30 anni di contribuzione l’età viene elevata gradualmente dal 1 gennaio 1994 fino a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Rimane fermo il limite di 55 anni per gli invalidi almeno all’80% e si applica anche al Fondo la facoltà di permanenza in servizio fino a due anni oltre il limite di età.
Requisiti contributivi e regime transitorio
Per le forme esclusive e sostitutive dell’A.G.O. il diritto alla pensione di vecchiaia richiede almeno 20 anni di contribuzione, salvo requisiti più elevati previsti dagli ordinamenti. Nel Fondo, il requisito di 30 anni per la pensione di cui alla lett. b) resta fermo; quello per la pensione di cui alla lett. a) viene elevato gradualmente di un anno ogni due, arrivando a 11 anni nel biennio 1993/94. Sono esclusi dall’innalzamento gli assicurati che al 31 dicembre 1992 avevano già maturato i requisiti previgenti e gli ammessi ai versamenti volontari prima di tale data. Per riscatti e ricongiunzioni si considerano i periodi collocati prima del 1 gennaio 1993, anche se il pagamento è successivo.
Pensioni ai superstiti: requisiti invariati
La circolare precisa che l’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi non si applica alle pensioni ai superstiti: per tali trattamenti restano quindi fermi i requisiti previgenti del Fondo.
Nuovo criterio di retribuzione pensionabile
Per chi al 31 dicembre 1992 aveva almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione annua pensionabile è calcolata sugli ultimi dieci anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione. L’ampliamento del periodo avviene gradualmente: per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 si aggiunge il 50% dei mesi intercorrenti tra tale data e la decorrenza, fino al massimo di dieci anni. Le retribuzioni sono rivalutate in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo e aumentate di un punto percentuale per ogni anno solare considerato; il nuovo sistema si applica solo alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Pensionamento anticipato e decorrenza
Per il pensionamento anticipato restano ferme le norme previgenti per chi aveva maturato i requisiti al 31 dicembre 1992. La L. 438/1992 fissa, per le forme con anzianità contributiva inferiore a 35 anni, la decorrenza ordinaria al 1 settembre di ciascun anno; per il 1994, in prima applicazione, l’accesso è consentito dal 1 gennaio 1994 per chi aveva maturato i requisiti al 31 dicembre 1992.
Riduzione dell’importo della pensione anticipata
Dal 1 gennaio 1994 la L. 537/1993 prevede una riduzione dell’importo della pensione anticipata per chi va in quiescenza con meno di 35 anni di contribuzione: la riduzione cresce in proporzione agli anni mancanti, da 1% per un anno fino al 35% per quindici anni. La circolare richiama la tabella allegata e precisa che, per il Fondo ex dazieri, la disciplina si applica ai pensionamenti anticipati derivanti dall’art. 37 della L. 312/1980, salvo che la domanda sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993.
Integrazione al trattamento minimo e limiti reddituali
Per le pensioni con decorrenza nell’anno 1993 continua ad applicarsi la disciplina previgente: l’integrazione al minimo non spetta se i redditi del titolare superano due volte il trattamento minimo annuo del FPLD, con esclusione di TFR, anticipazioni, casa di abitazione e arretrati a tassazione separata. Per le pensioni con decorrenza nel 1994, invece, si considera anche il reddito del coniuge: il limite personale resta pari a due volte il minimo, mentre il reddito cumulato non deve superare cinque volte il minimo. La circolare indica anche, per il 1994, gli importi numerici dei limiti di reddito personale e cumulato.
Cumulo con redditi da lavoro
La L. 537/1993 stabilisce che le pensioni anticipate di anzianità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per intero e con i redditi da lavoro autonomo nei limiti già previsti dal D.Lgs. 503/1992. Per i lavoratori che al 31 dicembre 1994 sono già titolari di pensione o hanno maturato i requisiti minimi per vecchiaia o anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti se più favorevoli.
Aliquote di rendimento e norma transitoria
L’art. 12 del D.Lgs. 503/1992 introduce nuovi criteri per le aliquote di rendimento sulle quote di retribuzione eccedenti il tetto, estendendoli progressivamente alle forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. Tuttavia, per effetto della norma transitoria dell’art. 13, tali criteri operano solo sulle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. La pensione va quindi calcolata in due quote: una per le anzianità maturate entro il 31 dicembre 1992 secondo la disciplina previgente, l’altra per le anzianità successive secondo la nuova disciplina.
Criteri di arrotondamento e esempi applicativi
Poiché nel Fondo la frazione di anno pari o superiore a sei mesi vale come anno intero, la circolare precisa il metodo di calcolo per le pensioni da liquidare in due quote: prima si determina l’anzianità complessiva arrotondata; poi si arrotonda separatamente l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1993 e si ricava per differenza quella da imputare al periodo anteriore. Sono forniti due esempi pratici, uno con decorrenza 1 maggio 1993 e uno con decorrenza 1 agosto 1993, per mostrare l’applicazione del criterio di arrotondamento.
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