Circolare numero 145 del 11-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione alle norme transitorie del d.lgs. 503/1992. Viene chiarito come distinguere la quota A, riferita alle anzianità maturate al 31 dicembre 1992, e la quota B, relativa alle anzianità successive, con specifiche indicazioni sul periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, sulla rivalutazione annuale, sul trattamento delle competenze accessorie e sugli arrotondamenti. La circolare introduce inoltre modifiche al quadro 7 del mod. ET02/P e un allegato annuale per la quota B, da richiedere alle aziende per le pratiche già liquidate provvisoriamente o ancora da definire.
Chiarimenti sul calcolo della pensione nel Fondo autoferrotranvieri dopo il d.lgs. 503/1992
Chiarimenti applicativi sul calcolo delle pensioni del Fondo autoferrotranvieri dopo il d.lgs. 503/1992
La circolare interviene a integrazione della n. 243 del 27 ottobre 1993 e fornisce istruzioni operative specifiche per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Il chiarimento riguarda soprattutto la corretta applicazione del sistema a due quote introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nonché gli adempimenti documentali richiesti alle aziende del settore.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama, in primo luogo, l'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che stabilisce che la pensione è composta da:
- quota A, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, da calcolare secondo le norme previgenti;
- quota B, relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in avanti, da calcolare secondo il nuovo regime introdotto dal decreto.
Viene inoltre richiamato l'articolo 7 del medesimo decreto, che disciplina l'ampliamento dei periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile in base all'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992:
- per chi ha meno di 15 anni di anzianità, il periodo di riferimento è incrementato dei periodi intercorrenti tra il 31 dicembre 1992 e la data di decorrenza della pensione;
- per chi ha almeno 15 anni di anzianità, in fase di prima applicazione, il periodo di riferimento è incrementato del 50% dei mesi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione.
Regole previgenti del Fondo autoferrotranvieri
Per la quota A continua ad applicarsi integralmente la disciplina previgente del Fondo, in particolare:
- l'articolo 2, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che prevede il calcolo sulle retribuzioni godute negli ultimi 12 mesi di servizio effettivamente prestato;
- l'articolo 2, secondo comma, della stessa legge, che consente, in caso di assenza senza paga o con paga ridotta nei 12 mesi precedenti l'esonero, di assumere a base la retribuzione corrisposta a un agente di pari qualifica, anzianità e livello retributivo presso la medesima azienda;
- l'articolo 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che disciplina il computo degli elementi accessori della retribuzione, i limiti del 40% riferiti agli ultimi 36 mesi e le esclusioni per promozioni, declassamenti e altre variazioni straordinarie intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio.
La circolare precisa che, per le pensioni indirette ai superstiti e per le pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio, l'esclusione delle variazioni retributive dovute a promozione non opera.
Calcolo della quota A
Per la quota A non vi sono innovazioni rispetto al regime precedente. Il calcolo deve quindi essere effettuato:
- sulle retribuzioni pensionabili riferite agli ultimi 12 mesi di servizio antecedenti l'esonero;
- applicando le limitazioni e le protezioni già previste dall'articolo 17 della legge n. 889/1971;
- tenendo conto, per gli elementi accessori, del limite del 40% calcolato sulle competenze complessivamente percepite nei 36 mesi precedenti la data di esonero.
Calcolo della quota B
Per la quota B, relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993, la circolare stabilisce che la retribuzione pensionabile deve essere determinata tenendo conto delle medesime limitazioni e protezioni dell'articolo 17 della legge n. 889/1971 fino a quando il periodo di riferimento non supera:
- il terzo anno, per le disposizioni sul calcolo dei periodi ulteriori;
- il secondo anno, per il mantenimento delle protezioni e limitazioni sugli elementi accessori.
Poiché l'articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 503/1992 prevede la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili della quota B secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, le aziende devono trasmettere i dati retributivi distinti per singolo anno solare. In presenza di assenze senza paga o con paga ridotta, deve essere comunicata la retribuzione di riferimento di un lavoratore comparabile per qualifica, anzianità e livello retributivo.
Criteri per i periodi non coincidenti con il mese terminale
La circolare affronta anche il caso in cui la data di esonero non coincida con l'ultimo giorno del mese. In tale ipotesi, la retribuzione annua pensionabile della quota B va determinata partendo dagli ultimi 12 mesi previsti dalla normativa previgente e incrementandoli:
- del 100% dei mesi e giorni intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di esonero, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;
- del 50% dei mesi e giorni intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di esonero, per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 15 anni.
Non essendo previsti arrotondamenti specifici per il numero di mesi da considerare, viene applicato il criterio dell'arrotondamento per difetto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 503/1992 per le pensioni dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
Esempio operativo
La circolare riporta un esempio di pensionamento per vecchiaia di un agente con 17 anni di anzianità al 31 dicembre 1992 ed esonero l'8 settembre 1994.
Per la quota A viene presa in considerazione la retribuzione degli ultimi 12 mesi di servizio, dal 9 settembre 1993 all'8 settembre 1994, pari a L. 30.000.000, composta da:
- L. 15.000.000 di paga tabellare;
- L. 5.000.000 di mensilità aggiuntive;
- L. 10.000.000 di competenze accessorie;
- confronto con il 40% delle competenze accessorie dei 36 mesi precedenti, pari a L. 12.000.000.
La quota A viene quindi calcolata sulle voci a), b) e sulla minore tra c) e d), riferite a 17 anni di anzianità.
Per la quota B il periodo viene scomposto per anni solari:
- anno 1992, dal 9 novembre 1992 al 31 dicembre 1992, con retribuzione di L. 4.000.000 da rivalutare;
- anno 1993, dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, con retribuzione di L. 29.000.000;
- anno 1994, dal 1 gennaio 1994 all'8 settembre 1994, con retribuzione di L. 20.000.000.
La circolare mostra anche il meccanismo di rivalutazione e la successiva determinazione della retribuzione media annua pensionabile, fino all'importo finale di L. 29.018.160, da assumere per il calcolo della quota B.
Nuovo mod. ET02/P e allegato annuale
Per rendere possibili gli adempimenti connessi alle pratiche di pensionamento ET interessate dal d.lgs. n. 503/1992, la Direzione centrale ha modificato il quadro 7 del mod. ET02/P, utilizzato per i dati aziendali essenziali alla liquidazione delle pensioni. Contestualmente è stato istituito un allegato annuale relativo a ciascun anno solare utile al calcolo della quota B.
Le aziende del settore sono invitate a riprodurre temporaneamente i nuovi modelli e a utilizzarli per le pratiche aventi decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi. Le sedi periferiche devono richiedere gli allegati per ogni pratica già liquidata in via provvisoria o ancora da liquidare, con riferimento agli anni solari da prendere a base per la quota B.
Comunicazioni alle aziende e istruzioni finali
La circolare dispone che le istruzioni siano comunicate con la massima urgenza alle aziende autoferrotranviarie con cui le sedi intrattengono rapporti per l'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in coerenza con le precedenti circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.
In allegato vengono riportati i fac-simile del quadro 7 per la quota A, del quadro 7 allegato per la quota B e un esempio compilato che mostra come suddividere e dichiarare la retribuzione pensionabile nei diversi anni solari interessati.
Punti principali
Oggetto dei chiarimenti e richiamo alla circolare n. 243/1993
La circolare integra quanto già illustrato con la n. 243 del 27 ottobre 1993, limitatamente ai punti richiamati della parte prima e della parte quarta. I chiarimenti riguardano i criteri di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 503/1992 per le pensioni del Fondo autoferrotranvieri e le conseguenti istruzioni operative per le sedi e per le aziende del settore.
Regola generale di calcolo della pensione: quota A e quota B
Richiamando l'articolo 13 del d.lgs. 503/1992, la circolare ricorda che la pensione è composta dalla somma di due quote: la quota A, riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1992 e calcolata secondo le norme previgenti, e la quota B, riferita alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi e calcolata secondo il nuovo regime. Viene inoltre richiamato l'articolo 7 del decreto, che disciplina l'ampliamento dei periodi di riferimento della retribuzione pensionabile in funzione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992.
Quota A: applicazione delle norme previgenti del Fondo autoferrotranvieri
Per la quota A non cambia il criterio già vigente: il calcolo si effettua sulle retribuzioni pensionabili riferite agli ultimi 12 mesi di servizio effettivamente prestato prima dell'esonero. Continuano ad applicarsi le limitazioni e le protezioni previste dall'articolo 17 della legge n. 889/1971, inclusa la disciplina delle competenze accessorie e delle esclusioni per promozioni o altre variazioni retributive straordinarie intervenute nel biennio precedente la cessazione.
Quota B: periodo di riferimento e limiti sulle competenze accessorie
Per la quota B, la retribuzione pensionabile deve essere determinata con riferimento a periodi più ampi, secondo quanto prevede l'articolo 7 del d.lgs. 503/1992. Nei periodi precedenti gli ultimi 12 mesi, e comunque fino a quando il periodo di riferimento non supera il terzo anno, continuano a valere le limitazioni e protezioni dell'articolo 17 della legge n. 889/1971. In particolare, le competenze accessorie restano computabili nei limiti del 40% di quanto percepito nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.
Rivalutazione annuale della retribuzione pensionabile della quota B
La circolare precisa che, per effetto dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 503/1992, le retribuzioni pensionabili della quota B devono essere rivalutate in base alla variazione ISTAT dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per questo motivo le aziende devono comunicare i dati retributivi con riferimento a ciascun anno solare, distinguendo le retribuzioni dei diversi anni interessati dal periodo utile al calcolo.
Assenze senza paga o con paga ridotta
Richiamando il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 4435/1952, la circolare stabilisce che, se nell'anno o nel periodo di riferimento l'agente è stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione pensionabile da comunicare deve essere quella percepita nello stesso periodo da un agente di pari qualifica e anzianità, di pari livello retributivo, in servizio presso la medesima azienda.
Arrotondamento e calcolo del periodo aggiuntivo per la quota B
Quando la data di esonero non coincide con il giorno terminale del mese, la retribuzione annua pensionabile va determinata partendo dagli ultimi 12 mesi previgenti, incrementati del 100% o del 50% dei mesi e giorni intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di esonero, a seconda che l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 sia inferiore o almeno pari a 15 anni. Poiché la norma non prevede arrotondamenti specifici per i mesi da aggiungere, viene ritenuto applicabile l'arrotondamento per difetto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 503/1992 per i lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
Esempio applicativo fornito dalla circolare
La circolare sviluppa un esempio di pensionamento per vecchiaia con 17 anni di anzianità al 31 dicembre 1992 e data di esonero 8 settembre 1994. Per la quota A viene considerata la retribuzione degli ultimi 12 mesi (9 settembre 1993/8 settembre 1994), pari a L. 30.000.000, composta da paga tabellare, mensilità aggiuntiva e competenze accessorie nei limiti del 40% delle competenze accessorie dei 36 mesi. Per la quota B viene invece ricostruito il periodo 9 novembre 1992/8 settembre 1994, con distinzione tra anno 1992, 1993 e 1994, applicazione dei coefficienti di rivalutazione e determinazione della retribuzione pensionabile annua su base giornaliera, fino all'importo finale indicato di L. 29.018.160.
Nuovo quadro 7 del mod. ET02/P e allegato annuale per la quota B
Per consentire gli adempimenti connessi alle pratiche di pensionamento ET interessate dal d.lgs. 503/1992, la Direzione centrale ha modificato il quadro 7 del mod. ET02/P, utilizzato per i dati aziendali essenziali alla liquidazione delle pensioni. Contestualmente è stato istituito un allegato per ciascun anno solare utile al calcolo della quota B. I nuovi modelli devono essere utilizzati per le pratiche con decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi, e le aziende sono invitate a riprodurli in attesa della distribuzione ufficiale.
Adempimenti delle sedi periferiche e delle aziende
Le sedi periferiche devono richiedere alle aziende, per ogni pratica già liquidata in via provvisoria o da liquidare, gli allegati del quadro 7 con riferimento agli anni solari da considerare per la quota B. Le disposizioni devono essere comunicate con urgenza alle aziende autoferrotranviarie con cui le sedi operano per accertamento, riscossione e recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, ai sensi delle circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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