Circolare numero 148 del 13-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare coordina la disciplina delle integrazioni salariali nel settore edile, affine e lapideo, richiamando la normativa di riferimento e i principali criteri applicativi. Definisce i datori e i lavoratori destinatari, le causali ammissibili, la misura del trattamento, i limiti temporali, le modalità di domanda, l’istruttoria, il procedimento decisionale, i ricorsi e gli adempimenti successivi all’autorizzazione. Vengono inoltre precisati aspetti specifici su intemperie, orario ridotto a 35 ore, festività, recuperi, malattia, scioperi e contributo addizionale.
Compendio sulla cassa integrazione salariale ordinaria per edilizia, affini e lapidei
Cassa integrazione salariale in edilizia, affini e lapidei
La circolare raccoglie e coordina la disciplina dell’integrazione salariale ordinaria e dei principali interventi connessi per il settore edile, affine e lapideo. Il testo ha funzione ricognitiva e interpretativa: richiama le norme di base, chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e definisce gli adempimenti amministrativi richiesti alle imprese e alle Sedi INPS.
Premessa e finalità del compendio
La circolare muove dalla peculiarità del settore edile, caratterizzato da mobilità della manodopera e da attività svolta in cantieri e fasi produttive fortemente esposte a fattori esterni, soprattutto meteorologici. Su tale base vengono richiamate le principali fonti normative succedutesi nel tempo, a partire dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77 per l’edilizia industriale, estesa poi alle imprese artigiane con la legge 2 febbraio 1970, n. 14 e al settore lapideo con la legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Sono inoltre richiamate le innovazioni introdotte dalla legge 6 agosto 1975, n. 427 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.
Il documento precisa che il compendio è un testo coordinato e riassuntivo: le disposizioni richiamate mantengono integralmente il loro valore ed efficacia e, per il trattamento straordinario nel settore edile e lapideo, in via generale vale la disciplina propria del settore industria.
Campo di applicazione: settore edile e affini
La circolare individua anzitutto le aziende destinatarie della disciplina speciale. Per il settore edile ed affini, la legge n. 77/1963 si applica alle imprese tenute ad applicare il contratto collettivo dell’edilizia, con esclusione di alcune attività ritenute estranee al settore.
Sono considerate escluse, tra le altre:
- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente installazione e montaggio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica e di impianti telegrafici, telefonici, telescriventi, radio-telegrafonici, televisivi, di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, gas e acqua;
- le imprese che svolgono in via assolutamente prevalente lavori di armamento ferroviario, cioè opere inerenti alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo la realizzazione della linea ferroviaria.
Sono invece ricondotte all’edilizia, in determinate ipotesi, anche imprese operanti nell’installazione di impianti, comprese quelle ferroviarie, quando eseguono prevalentemente lavori di natura preparatoria o propriamente edili, quali:
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- opere murarie in cemento armato e/o acciaio;
- scavi, trincee, reinterri e ripristino della pavimentazione dopo posa di cavi;
- scavi e opere murarie per tubazioni gas, acqua e poste pneumatiche;
- sterri, sbancamenti, massicciate e opere dirette alla costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso.
In caso di attività promiscua, quando sia possibile distinguere chiaramente fasi diverse di lavorazione e l’organizzazione aziendale lo consenta, l’impresa può ottenere una duplice posizione contributiva.
La disciplina può applicarsi anche alle imprese nazionali del settore che operano nell’ambito della CEE o in altri Stati con accordi di sicurezza sociale, purché autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano.
Campo di applicazione: settore lapideo
Per il settore lapideo, la legge n. 1058/1971 estende le provvidenze ai lavoratori dipendenti da aziende industriali che esercitano attività di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo. Le stesse disposizioni si applicano anche alle aziende artigiane, ma solo quando la lavorazione sia collegata strutturalmente e organizzativamente all’escavazione.
Restano escluse:
- le aziende artigiane che svolgono esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei;
- le aziende che lavorano il materiale in laboratori con struttura e organizzazione distinte dall’escavazione.
La lavorazione rilevante è quella riferita al materiale nel suo stato naturale; sono escluse le attività di trasformazione. La circolare precisa però che la produzione di marmi composti rientra nell’ambito applicativo della disciplina.
Lavoratori beneficiari
Sono beneficiari delle integrazioni salariali:
- gli operai di qualsiasi qualifica;
- gli impiegati;
- i quadri;
- i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro, anche se soci.
La legge n. 223/1991 ha esteso il trattamento ordinario anche agli impiegati e ai quadri. La circolare precisa inoltre che possono fruire delle provvidenze anche:
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori assunti con contratto di solidarietà;
- i lavoratori il cui apprendistato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 56/1987;
- i giovani assunti ai sensi dell’art. 22 della medesima legge, in possesso di diploma di qualifica professionale.
Restano esclusi gli apprendisti durante il rapporto di apprendistato.
Cause di intervento: intemperie e altre sospensioni
Il trattamento può essere concesso in caso di sospensione o riduzione dell’attività conseguente ad intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.
Le intemperie stagionali comprendono fenomeni meteorologici che impediscono la normale prosecuzione dell’attività in qualsiasi periodo dell’anno, come:
- precipitazioni;
- gelo;
- nebbia o foschia quando compromettono la visibilità;
- vento, considerato normalmente rilevante se pari o superiore a 30 nodi, cioè oltre 50 km/h;
- temperature eccezionalmente elevate che impediscano i lavori edili.
La sussistenza e l’entità delle condizioni climatiche avverse devono essere accertate con la massima scrupolosità sulla base di documentazione ufficiale acquisita dalle Sedi presso enti abilitati alla rilevazione dei dati meteorologici, quali osservatori, aeroporti, istituti agrari, servizi forestali, capitanerie di porto, uffici idrografici e mareografici.
Per le sospensioni o riduzioni non meteorologiche, come la "fine lavoro" o la "fine fase lavorativa", sono essenziali due requisiti:
- la non imputabilità della causale a datore di lavoro o operai;
- la transitorietà dell’evento.
Non imputabilità e casi collegati a opere pubbliche
La non imputabilità non coincide solo con l’assenza di volontarietà, imperizia o negligenza, ma anche con l’assenza di riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. Non può invece essere invocata quando la sospensione derivi da un fatto imputabile al committente, salvo i casi dell’art. 10 della legge n. 223/1991.
La circolare richiama l’ampliamento dell’intervento ordinario nel settore edile per particolari situazioni legate alla realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, individuando come fattispecie rilevanti:
- mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;
- varianti necessarie apportate ai progetti originari;
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge n. 575/1963.
Ai fini dell’individuazione della grande dimensione dell’opera pubblica, il D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, richiede che i lavori edili previsti abbiano durata di 18 mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a 30 mesi consecutivi.
Transitorietà dell’evento e disoccupazione frizionale
Il requisito della transitorietà è collegato sia alla temporaneità della causale sia alla ripresa dell’attività, riferita al complesso aziendale e non ai singoli lavoratori. In linea generale, una sospensione non è considerata transitoria quando la ripresa sia prevista in un momento troppo lontano rispetto al limite massimo delle 13 settimane integrabili.
Il protrarsi della sospensione oltre tale termine deve comunque essere contenuto e giustificato, in relazione alla tipologia della causale e alla situazione concreta aziendale, con ripresa che comporti un effettivo riavvio dell’attività del complesso della maestranza. Non è necessario il rientro di tutti i lavoratori singolarmente considerati, ma almeno di una parte consistente e comunque della maggioranza, per un congruo periodo.
In questo quadro si colloca la nozione di "disoccupazione frizionale", intesa come mancanza di lavoro per brevi periodi durante i quali permane il rapporto in attesa di un nuovo ciclo lavorativo presso la stessa azienda.
La circolare chiarisce inoltre che i lavoratori dimissionari durante o al termine del periodo di riduzione o sospensione non perdono il beneficio, purché si rioccupino in aziende dello stesso settore, anche se all’estero.
Eventi oggettivamente non evitabili e contributo addizionale
La legge n. 427/1975 attribuisce il carattere di "eventi oggettivamente non evitabili" a causali determinate da fattori fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per le quali risulti evidente e certa la forza maggiore. In edilizia, gli eventi meteorologici sono sempre considerati oggettivamente non evitabili.
Questo riconoscimento comporta l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Misura delle integrazioni salariali
Le integrazioni salariali sono corrisposte nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, entro il limite di 40 ore settimanali o del minore orario contrattuale o normalmente praticato.
Per i lavoratori con orari particolari, il trattamento spetta per le ore non effettuate rispetto all’orario individuale e, comunque, entro 40 ore settimanali. La circolare richiama in particolare:
- i lavoratori discontinui, con orari che possono variare tra 50 e 60 ore settimanali, per i quali l’integrazione è riconoscibile fino a 40 ore;
- gli addetti ai lavori di custodia;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per i quali il limite è determinato dall’orario settimanale prestato, al netto delle ore destinate all’addestramento teorico.
Quando i lavori si svolgano in periodi ultrasettimanali predeterminati, il trattamento va commisurato alla media settimanale del periodo considerato.
Orario settimanale di 35 ore nel settore edile
Nel settore edile è previsto contrattualmente, in alcuni periodi dell’anno, un orario di 35 ore settimanali, a compensazione della riduzione fisiologica delle ore di luce. La riduzione riguarda operai e personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, con corresponsione di permessi individuali retribuiti tramite accantonamento presso la Cassa Edile.
Secondo i contratti collettivi nazionali vigenti, la riduzione si applica per otto settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre. Contratti integrativi provinciali possono però stabilire periodi diversi, sempre autunnali o invernali, e in alcuni casi prevedere il mantenimento delle 40 ore anche per dicembre e gennaio.
La disciplina si coordina con le integrazioni salariali, che sono riconoscibili nei limiti di 35 ore nei periodi in cui tale orario sia contrattualmente vigente. Se il contratto integrativo provinciale prevede 40 ore per tutto l’anno, l’intervento può essere corrisposto entro tale limite, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’orario.
Il settore lapideo è escluso da questa disciplina, poiché il relativo contratto nazionale non prevede riduzioni di orario programmate.
Recupero dei periodi di sosta e festività
Nel settore edile e lapideo è possibile il recupero delle ore non prestate per cause di forza maggiore. Se il recupero è effettuato entro i dieci giorni lavorativi immediatamente successivi all’interruzione, non sussiste diritto all’integrazione, poiché non vi è decurtazione dell’orario o della retribuzione.
Quando il recupero non sia possibile per ragioni organizzative e vi sia comunque una riduzione effettiva dell’orario con perdita retributiva, l’intervento resta riconoscibile. Le soste di breve durata dovute a forza maggiore, che nel complesso non superino 30 minuti, non incidono sulla retribuzione e non sono quindi integrabili.
Sulle festività, la circolare distingue:
- le ex festività abolite dalla legge n. 54/1977, considerate a tutti gli effetti giornate lavorative ai fini dell’integrazione;
- il 25 aprile e il 1° maggio, sempre a carico del datore di lavoro;
- le altre festività, per le quali occorre distinguere tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e non fissa.
Per i lavoratori a retribuzione fissa mensile, le festività non riducono la misura settimanale del trattamento. Per i lavoratori non retribuiti in misura fissa, le festività infrasettimanali cadenti oltre le prime due settimane di sospensione sono integrabili, mentre quelle che cadono in una settimana ad orario ridotto sono sempre a carico del datore di lavoro e si computano come ore lavorate.
Scioperi e malattia durante l’integrazione
Se durante il periodo autorizzato vengono proclamati scioperi e i lavoratori interessati vi aderiscono, questi sono esclusi dal beneficio dell’integrazione salariale.
Se la malattia insorge nel corso del trattamento, l’erogazione dell’integrazione è sospesa e viene corrisposta l’indennità di malattia secondo la relativa disciplina. Al termine dell’evento morboso, il trattamento può riprendere nei limiti dell’autorizzazione.
Durata dell’intervento e limiti temporali ordinari
La legge n. 427/1975 prevede:
- un limite di tre mesi continuativi, pari a 13 settimane, prorogabile eccezionalmente nei soli casi di riduzione di orario per periodi trimestrali fino a un massimo complessivo di 12 mesi, pari a 52 settimane;
- la possibilità di una nuova domanda, per la medesima unità produttiva, solo dopo 52 settimane di ripresa dell’attività normale se l’impresa ha già fruito dell’intervento per 12 mesi continuativi;
- il limite di 12 mesi non consecutivi nel biennio.
Ai fini del computo si considerano sia le settimane di sospensione totale sia quelle di riduzione di orario; si computano anche i periodi autorizzati per eventi oggettivamente non evitabili. Non si computano invece i periodi non richiesti o non autorizzati, fermo restando che il loro protrarsi può incidere sulla valutazione della temporaneità dell’evento.
I periodi di ferie collettive costituiscono parentesi neutre e non si computano nei limiti temporali.
Unità produttiva e imputazione dei periodi
I limiti temporali si determinano con riferimento alla singola unità produttiva autonoma, che può coincidere con azienda, cantiere, laboratorio o cava. Per unità produttiva si intende il complesso organizzato di personale e mezzi idoneo a conseguire un risultato produttivo.
Nel settore edile, per individuare l’unità produttiva occorre verificare l’esistenza di distinti contratti di appalto. Se vi sono appalti diversi, con organizzazioni distinte per tempo e dimensione, a ciascuno corrisponde un’unità produttiva autonoma, anche se i lavori sono eseguiti contemporaneamente o in successione su lotti di una medesima area.
Nelle imprese che operano su più lavori e per brevi periodi, le settimane di intervento per eventi accidentali a portata locale, come il maltempo, si imputano al singolo cantiere; i periodi derivanti da altre cause, come fine lavoro o mancanza di commesse, si ascrivono alla sede centrale e quindi alla struttura aziendale nel suo complesso.
Limiti speciali per le causali dell’art. 10 della legge n. 223/1991
Per le causali introdotte dall’art. 10 della legge n. 223/1991, la durata del trattamento è stabilita per ciascuna opera in un periodo non superiore a tre mesi, previa autorizzazione della Commissione provinciale territorialmente competente. Il limite può riguardare un solo periodo di sospensione oppure più periodi da cumulare.
Eventuali proroghe possono essere concesse dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere del CIPI, per ulteriori periodi trimestrali, ma la durata complessiva non può superare un quarto della durata dei lavori necessari per completare l’opera.
Se l’opera è frazionata in più appalti o subappalti, il trattamento non può comunque superare la durata dei lavori oggetto della richiesta. I periodi riconosciuti ex art. 10 non si computano nei limiti ordinari di 13 e 52 settimane.
Termine di presentazione della domanda
La domanda di ammissione va presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. Ai soli fini di questa disciplina, la settimana si considera conclusa alla domenica.
Se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Se la domanda riguarda più periodi intervallati da ripresa a orario pieno, ciascun periodo continuativo di contrazione va considerato autonomamente ai fini del termine.
La domanda può essere presentata alla Sede INPS competente per l’unità produttiva o inviata per posta raccomandata; in tal caso fa fede il timbro di spedizione. Se presentata oltre il termine, il trattamento non può decorrere per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, e l’eventuale intervento può decorrere dal lunedì della settimana precedente quella di inoltro.
L’omessa o tardiva presentazione che comporti perdita, totale o parziale, del diritto all’integrazione obbliga l’imprenditore a corrispondere ai lavoratori una somma pari alle integrazioni non percepite.
Modalità di compilazione e contenuto della domanda
La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo INPS mod. IGi 15 Ed, compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione utile. L’uso del modulo non è requisito sostanziale di ammissibilità, ma è indispensabile per una completa istruttoria; una richiesta informale non può essere rigettata solo perché non formalizzata sul modello, purché contenga la volontà di ottenere l’intervento e gli elementi utili alla sua identificazione.
La domanda deve contenere almeno:
- le cause dettagliate della sospensione o riduzione;
- il periodo interessato, con settimane intere di calendario;
- i giorni in cui si sono verificati gli eventi meteorologici;
- il numero dei lavoratori in forza e quello dei dipendenti per i quali si chiede l’integrazione;
- l’unità produttiva e la data di costituzione;
- la data prevista o effettiva di ripresa dell’attività a orario completo;
- gli operai dimissionari e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore;
- l’articolazione delle ore lavorate in ciascuna giornata della settimana richiesta.
La circolare sottolinea l’importanza di indicare anche straordinari, recuperi e assenze non retribuite, perché in taluni casi l’orario contrattuale viene comunque raggiunto e ciò incide sul numero delle ore integrabili.
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal titolare o dal legale rappresentante; non è sufficiente il solo timbro aziendale. Se la firma manca ma il termine non è ancora scaduto, la Sede deve invitare immediatamente la ditta a regolarizzare. Se la sottoscrizione valida avviene oltre il termine, la domanda è tardiva e va rigettata.
Documentazione istruttoria e specificità per alcune fattispecie
Per la verifica della domanda possono essere richiesti libri paga, fogli presenza e altra documentazione utile a confermare la riduzione di orario, la temporaneità dell’evento e la ripresa dell’attività. Per le richieste non collegate alle intemperie, la documentazione deve comprovare la causale addotta, ad esempio ordini di sospensione o di ripresa del committente, perizie di variante o fatture per riparazioni di danni a macchinari.
Non è richiesta la preventiva consultazione sindacale prevista per altri settori industriali.
Per le domande per intemperie la trasmissione dei bollettini meteorologici non è obbligatoria per l’impresa, ma la loro acquisizione deve comunque essere curata dalla Sede INPS.
Per i periodi di riduzione di orario eccedenti le 13 settimane continuative del primo intervento, occorre una domanda distinta e autonoma, con elementi che dimostrino l’esigenza eccezionale di protrazione della contrazione.
Per i trattamenti relativi a impiegati e quadri si utilizza temporaneamente il mod. IGi 15 Ed con apposita dicitura. Per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro va presentata domanda autonoma, indicando anche la data di notifica del contratto all’Ispettorato provinciale del lavoro, la durata, le ore di solo addestramento teorico e il progetto approvato o concordato.
Per le causali ex art. 10 della legge n. 223/1991 la domanda va compilata sul medesimo modello con la dicitura specifica e corredata della documentazione prevista dalla deliberazione del CIPI.
Istruttoria e decisione delle Commissioni provinciali
Le Commissioni provinciali esaminano e decidono le domande, ma la fase istruttoria è svolta dalle Sedi INPS. In tale fase si verifica, innanzitutto, la validità della sottoscrizione, il rispetto dei termini e la presenza degli elementi essenziali e dei documenti necessari.
Se vi sono carenze documentali o informative, la Sede deve richiedere integrazioni con raccomandata A/R, indicando puntualmente gli elementi mancanti e assegnando un termine breve per la risposta. Se i chiarimenti non pervengono, la domanda è comunque sottoposta alla Commissione, che decide nel merito sulla base degli atti.
La reiezione è possibile quando non risultino certi e comprovati i requisiti essenziali: effettiva riduzione o sospensione, sussistenza della causa, non imputabilità e concretezza della ripresa. Se le informazioni mancanti sono comunque acquisibili presso altre sedi o tramite archivi, o se si tratta di elementi ordinariamente istruttori come i bollettini meteorologici, la carenza non può di regola essere opposta in sede di decisione.
La Commissione, in caso di accoglimento, non può subordinare la concessione a condizioni. In caso di rigetto, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e comunicato in modo completo all’azienda. Il componente dissenziente può far mettere a verbale il proprio dissenso e proporre ricorso, anche chiedendo la sospensione dell’esecutività.
Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale
Contro la decisione della Commissione provinciale possono ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica:
- l’azienda richiedente;
- i singoli lavoratori interessati;
- Patronati e Sindacati muniti di espresso mandato;
- le associazioni imprenditoriali, sempre su mandato degli aderenti;
- ciascun partecipante alla riunione della Commissione, compreso il rappresentante dell’Istituto, entro 30 giorni dalla delibera.
Il ricorso deve essere notificato alla ditta, in modo da consentire le controdeduzioni, e va indirizzato al Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti tramite la Sede competente. Le Sedi devono istruire tempestivamente il ricorso e trasmetterlo alla Sede centrale con tutta la documentazione utile.
In caso di richieste basate su sospensione disposta dal committente, perizie di variante, riduzioni di orario stabilizzate, intemperie e richieste precedenti o successive, la Sede deve inviare un quadro completo dei fatti e dei documenti, inclusi verbali, note di chiarimento, dati di orario e bollettini meteorologici.
Se il ricorso è respinto, il provvedimento del Comitato deve essere notificato integralmente alla ditta. Contro tale decisione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica. Per le controversie di diritto nella fase di esecuzione del provvedimento è ammessa azione davanti al giudice ordinario entro un anno.
Adempimenti dei datori di lavoro dopo l’autorizzazione
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equivalenti le integrazioni salariali corrisposte a ciascun lavoratore.
Deve inoltre compilare l’elenco nominativo dei percipienti e conservarlo tra la documentazione aziendale, al fine di raccogliere la firma per quietanza dei singoli beneficiari. Tale elenco non va più allegato alla richiesta di rimborso come previsto in precedenza.
Rimborso delle somme anticipate e decadenza
La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale è soggetta al termine di decadenza di sei mesi, applicabile anche al settore edilizio e lapideo.
Il termine decorre:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, se la notifica dell’autorizzazione avviene prima di tale scadenza;
- dal termine del periodo di paga in corso alla data di notifica, se il periodo autorizzato è già concluso quando l’autorizzazione viene notificata.
La circolare ribadisce quindi che la decadenza semestrale si applica anche quando la notifica dell’autorizzazione intervenga dopo la fine del periodo da integrare.
Quadro normativo e rinvii
Il documento chiude con un’ampia elencazione delle circolari e delle disposizioni legislative rilevanti, utili per ricostruire l’evoluzione della materia. Tra le fonti richiamate figurano, in particolare, le leggi n. 77/1963, n. 14/1970, n. 1058/1971, n. 427/1975, n. 41/1986, n. 223/1991 e il D.L. n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993, oltre a numerose circolari e messaggi interpretativi relativi a inquadramento, limiti di durata, modulistica, ricorsi, festività, recuperi e contributo addizionale.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
La disciplina riguarda le aziende industriali, artigiane e cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore edile e affini, nonché le aziende industriali e artigiane del settore lapideo, secondo criteri interpretativi consolidati. Sono inclusi operai, impiegati e quadri, oltre ad alcuni lavoratori con contratti di formazione e lavoro, di solidarietà e apprendisti trasformati a tempo indeterminato; restano esclusi gli apprendisti durante il rapporto di apprendistato.
Cause ammissibili e requisiti dell’intervento
Il trattamento spetta in caso di sospensione o riduzione dell’attività per intemperie stagionali o altre cause non imputabili a datore di lavoro o lavoratori, purché transitorie. Le intemperie comprendono eventi meteorologici quali pioggia, gelo, nebbia, vento e temperature eccezionalmente elevate; gli eventi meteorologici sono qualificati come oggettivamente non evitabili e comportano l’esonero dal contributo addizionale. Sono richiamati anche i casi di fine lavoro, fine fase lavorativa e, per opere pubbliche di grandi dimensioni, le ipotesi previste dall’art. 10 della legge n. 223/1991.
Misura del trattamento e criteri di calcolo
L’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale persa, entro il limite delle 40 ore settimanali o del minore orario contrattuale o di fatto. La retribuzione utile comprende gli elementi fissi e continuativi soggetti a contribuzione, incluse maggiorazioni ferie, gratifica natalizia e mensilità aggiuntive; sono escluse le voci collegate alla presenza effettiva. Le somme erogate sono ridotte del 5,84% ai sensi dell’art. 26 della legge n. 41/1986.
Durata, limiti temporali e unità produttiva
La durata ordinaria è di 13 settimane continuative, prorogabili eccezionalmente fino a 12 mesi complessivi, con un ulteriore limite di 12 mesi non consecutivi nel biennio. I limiti si computano per singola unità produttiva, intesa come complesso organizzato autonomo di persone e mezzi; i periodi per eventi oggettivamente non evitabili e quelli autorizzati ex art. 10 della legge n. 223/1991 hanno regole specifiche e non sempre incidono sui limiti ordinari.
Domanda, istruttoria, decisione e ricorsi
La domanda va presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della settimana di inizio della sospensione o riduzione, su modulo INPS, con firma valida del titolare o legale rappresentante e con documentazione idonea a provare causale, periodo, lavoratori interessati, orari e ripresa dell’attività. Le Commissioni provinciali decidono previa istruttoria delle Sedi INPS; contro la decisione è ammesso ricorso al Comitato amministratore, poi al TAR entro 60 giorni e, per questioni di diritto in fase esecutiva, azione al giudice ordinario entro un anno.
Adempimenti dopo l’autorizzazione
Dopo l’autorizzazione il datore di lavoro deve registrare le integrazioni sul libro paga o documenti equivalenti e conservare l’elenco nominativo dei beneficiari con quietanza. Il rimborso delle somme anticipate è soggetto a decadenza semestrale, decorrente dal termine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, o dalla notifica dell’autorizzazione se successiva alla fine del periodo da integrare.
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