Cassazione Civile, Ordinanza n. 34640/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale e alla correlata esecuzione promossa nei confronti del debitore, che aveva convenuto in giudizio anche l’ente creditore e l’agente della riscossione. Dopo un primo giudizio favorevole all’opponente, la causa era stata riassunta in rinvio, nel quale il giudice aveva condannato il Comune alle spese ma aveva compensato le spese nel rapporto tra opponente e agente della riscossione, ritenendo che quest’ultimo non avesse responsabilità nella formazione dei ruoli, imputabile al creditore. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l’avvio dell’azione esattoriale da parte dell’agente impediva di compensare le spese solo perché l’illegittimità dell’azione esecutiva derivava da responsabilità del Comune, ferma restando la regolazione interna dei rapporti tra ente creditore e agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nella controversia promossa dal debitore contro l’esecuzione esattoriale, la circostanza che l’illegittimità della pretesa o dell’azione esecutiva sia imputabile al creditore non esclude, di per sé, la condanna alle spese dell’agente della riscossione né giustifica automaticamente la compensazione delle spese nei rapporti tra debitore vittorioso e agente. Ha precisato che restano salvi il diritto dell’agente di chiedere manleva all’ente impositore e la possibilità di porre le spese a carico del solo ente creditore, compensandole con l’agente, ma solo se ricorrono i presupposti legali dell’art. 92 c.p.c., non bastando la sola riferibilità della soccombenza all’ente creditore. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito: ha cassato la sentenza impugnata e ha condannato in solido Comune e agente della riscossione alla rifusione delle spese dei gradi di merito e ha inoltre posto a carico dell’agente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regola di soccombenza sulle spese opera anche nei confronti dell’agente della riscossione quando l’opponente risulta vittorioso nell’impugnazione dell’esecuzione esattoriale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede presupposti ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’esito sfavorevole dell’azione esecutiva dipenda da ragioni riferibili all’ente creditore.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamata come base procedurale della proposta del relatore in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella controversia in cui il debitore contesti una cartella esattoriale o l’esecuzione conseguente, l’agente della riscossione può essere condannato alle spese verso il debitore vittorioso anche se l’illegittimità della pretesa deriva da un vizio imputabile all’ente creditore.
- La sola imputabilità sostanziale dell’errore all’ente impositore non basta, di per sé, a giustificare la compensazione delle spese tra debitore e agente della riscossione.
- Il giudice può porre le spese a carico del solo ente creditore e compensarle nei rapporti con l’agente della riscossione solo in presenza dei presupposti dell’art. 92 c.p.c., che devono essere autonomi e ulteriori rispetto alla mera responsabilità del creditore.
- Restano distinti il rapporto processuale verso il debitore vittorioso e i rapporti interni di manleva o rivalsa tra agente della riscossione ed ente impositore.
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