Cassazione Penale, Sentenza n. 56/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva applicato la pena concordata per reati commessi durante una manifestazione sportiva nello stadio di Erice Casa Santa: resistenza a pubblico ufficiale, violazione dell'art. 6-bis, comma 2, legge n. 401/1989 (lancio di bottiglie/uso di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive) e danneggiamento (art. 635, commi 2 e 3, c.p.). Il ricorrente deduceva errore di qualificazione giuridica: (a) quanto al capo a) sostiene che i fatti contestati con riferimento all'art. 6-bis non sarebbero riconducibili temporalmente e contestualmente alla manifestazione sportiva descritta; (b) quanto al capo b) sostiene che l'ipotesi di reato prevista dall'art. 6-bis sarebbe assorbita dal reato di danneggiamento, con conseguente doppia imputazione e doppia punizione per la stessa condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di patteggiamento e applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura in cassazione sulla qualificazione del fatto è ammessa solo se l'errore è manifestamente evidente dall'imputazione o dalla decisione (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). La censura relativa al capo a) richiedeva accertamenti di fatto e valutazioni non immediatamente evidenti, perciò inammissibile. Quanto al capo b), la Corte ha ritenuto la doglianza apodittica e manifestamente infondata: l'art. 6-bis tutela un bene giuridico diverso (correttezza e incolumità nelle manifestazioni sportive, reato di pericolo concreto) rispetto al danneggiamento che tutela l'integrità della cosa; dunque non opera l'assorbimento previsto dalla clausola di riserva dell'art. 6-bis. Conseguentemente il giudicato e l'accordo di pena sono confermati e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una somma (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 6-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401
La norma punisce condotte pericolose in occasione di manifestazioni sportive (lancio di fumogeni, razzi, corpi contundenti ecc.) come reato di pericolo concreto volto a tutelare la correttezza dello svolgimento delle manifestazioni e l'incolumità; la clausola di riserva del comma 1 non opera se il reato più grave tutela un bene diverso rispetto al reato meno grave
art. 635 cod. pen.
Norma sul danneggiamento (danno a cose mobili/immobili), tutela l'integrità della cosa e il godimento della stessa; può convivere con reati speciali quando i beni giuridici tutelati sono diversi
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita la portata del sindacato di Cassazione sulle qualificazioni del fatto nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: è ammessa la censura per errore di qualificazione solo se l'errore è immediatamente e manifestamente evidente dall'imputazione o dalla sentenza
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e altro disposto dal dispositivo)
Massime di principio
- Nei casi di patteggiamento/applicazione della pena su richiesta delle parti, la cassazione può censurare la qualificazione del fatto solo se l'errore è palesemente ed immediatamente desumibile dagli atti; censure che richiedono accertamenti di fatto sono inammissibili.
- Per contrastare la convivenza di reati simili (es. reato speciale previsto da legge sportiva e reato comune di danneggiamento) occorre dimostrare concretamente che tutelano lo stesso bene giuridico e che l'assorbimento è applicabile; affermazioni apodittiche senza argomentazione giuridica sono destinate a essere respinte.
- La clausola di riserva prevista in norme speciali opera solo se il reato più grave tutela lo stesso interesse giuridico del reato meno grave; se i beni tutelati sono diversi, può sussistere la concorrenza di reati.
- Se si vuole impugnare la qualificazione giuridica in cassazione dopo patteggiamento, è necessario predisporre una motivazione chiara e immediatamente leggibile negli atti che dimostri l'errore di qualificazione senza necessitare di accertamenti fattuali ulteriori.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e ad altre sanzioni economiche processuali ai sensi degli articoli procedurali richiamati.
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