Sentenza n. 374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 8245/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria concorsuale rettificata, nella parte in cui non riconosceva al candidato la riserva di posti per il servizio prestato nelle forze armate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha partecipato a un concorso pubblico aggregato per 485 posti di operatore sociosanitario, chiedendo il riconoscimento della riserva prevista per il personale che ha prestato servizio nelle forze armate. Ha impugnato la graduatoria rettificata, deducendo l'illegittimità del mancato riconoscimento della riserva e della preferenza. In appello ha contestato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR, sostenendo che non fosse necessario impugnare anche la graduatoria originaria, poiché la graduatoria rettificata avrebbe avuto carattere interamente sostitutivo. Nel merito ha dedotto che la documentazione comprovante il titolo di riserva era stata trasmessa successivamente tramite PEC, che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, che vi sarebbero stati malfunzionamenti della piattaforma e che il mancato riconoscimento sarebbe stato viziato da difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità e difetto di motivazione. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanze cautelari, l'amministrazione ha riesaminato la posizione del candidato, confermando il mancato riconoscimento della riserva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto persistente l'interesse alla decisione, nonostante il riesame disposto in sede cautelare, poiché il riesame aveva confermato la valutazione contestata e l'efficacia interinale delle ordinanze cautelari avrebbe potuto venir meno in caso di rigetto dell'appello. Ha accolto la censura relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo applicabile l'errore scusabile in ragione dell'incertezza generata dall'apertura del procedimento di riesame sulla graduatoria originaria. Ha inoltre ritenuto sussistente l'utilità concreta dell'impugnazione, poiché l'eventuale annullamento della graduatoria rettificata avrebbe imposto all'amministrazione di formularne una nuova tenendo conto del requisito della riserva. Nel merito, tuttavia, ha respinto le censure. Il bando, non impugnato, imponeva di dichiarare e documentare il titolo di precedenza o preferenza già con la domanda telematica, a pena di non valutazione o decadenza dal beneficio. La trasmissione della documentazione tramite PEC del 28 novembre 2024 era quindi tardiva e non poteva sanare la decadenza. La lettura coordinata degli articoli 4 e 5 del bando rendeva chiaro che l'espressione "ove necessario" comportava l'obbligo di allegare la documentazione quando il candidato intendesse far valere il titolo. Non sussisteva pertanto l'obbligo di soccorso istruttorio, né potevano configurarsi difetti di istruttoria o di motivazione per il mancato riconoscimento della riserva. L'appello è stato accolto solo quanto alla precedente declaratoria di inammissibilità, ma il ricorso di primo grado è stato definitivamente respinto nel merito. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. 487/1994
Richiamato dal bando quale disciplina dei titoli di precedenza e preferenza nelle procedure concorsuali.
art. 4 del bando di concorso
l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i, allegando, ove necessario, la documentazione probatoria
Letto congiuntamente all'art. 5 del bando, imponeva al candidato che intendesse avvalersi della riserva di dichiarare il titolo e allegare la documentazione probatoria insieme alla domanda.
art. 5 del bando di concorso
documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i; ove necessario, pena non valutazione/decadenza dai benefici
La clausola, non impugnata, stabiliva un termine decadenziale per la produzione della documentazione relativa al titolo di riserva o preferenza, escludendo la rilevanza di produzioni successive e la doverosità del soccorso istruttorio.
art. 37 c.p.a.
Non richiamato espressamente; il giudice ha comunque deciso l'appello con sentenza definitiva.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso impone, a pena di non valutazione o decadenza, la produzione della documentazione comprovante un titolo di riserva, precedenza o preferenza insieme alla domanda di partecipazione, la documentazione trasmessa successivamente non consente di ottenere il beneficio, anche se l'amministrazione era eventualmente a conoscenza dell'esistenza del titolo.
- La previsione del bando secondo cui la documentazione va allegata "ove necessario", se coordinata con l'obbligo di dichiarare il titolo e con la sanzione della non valutazione o decadenza, deve essere interpretata nel senso che l'allegazione è necessaria ogni volta che il candidato intenda far valere il titolo in graduatoria.
- Il soccorso istruttorio non è doveroso per acquisire tardivamente la documentazione costitutiva del titolo di riserva, precedenza o preferenza quando il bando stabilisce un preciso onere documentale da assolvere entro il termine di presentazione della domanda.
- L'impugnazione della graduatoria rettificata è ammissibile quando l'incertezza generata dal procedimento di riesame della graduatoria originaria rende scusabile l'omessa impugnazione di quest'ultima e quando l'eventuale accoglimento imporrebbe comunque all'amministrazione di riformulare la graduatoria tenendo conto del titolo rivendicato.
- Il riesame disposto in sede cautelare non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito quando abbia confermato l'atto contestato e la misura cautelare abbia efficacia interinale, suscettibile di venir meno per effetto della decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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