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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11077/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un'azione sociale di responsabilità promossa da un socio di una società a responsabilità limitata in liquidazione contro un coamministratore, ritenuto autore di atti di mala gestio. In concreto, gli era stato addebitato di avere distratto somme derivanti da una transazione societaria destinandone una parte all'emissione di un assegno circolare per il pagamento di debiti sociali, una parte al rimborso di un proprio credito in violazione della postergazione ex art. 2467 c.c., e la parte residua al pagamento di un credito sociale ancora inesigibile. Gli era inoltre contestato di aver ritirato l'assegno presso il notaio quando non era più legittimato a compiere atti per la società, essendo stato rimosso dalla carica. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, liquidando il danno, e la Corte d'appello aveva respinto il gravame. Con il ricorso per cassazione l'amministratore ha dedotto: 1) l'esistenza di un conflitto di interessi tra socio attore e società, con conseguente necessità di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., lamentando anche omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 24 Cost.; 2) l'omessa pronuncia sulla legittimazione processuale della società costituita in persona del liquidatore, nonostante l'annullamento giudiziale della sua nomina, e in subordine la mancata sospensione del giudizio in attesa del giudicato sulla validità di quella nomina; 3) la violazione delle norme processuali e costituzionali per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili i motivi di gravame relativi al rigetto di prove orali e all'omessa acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul punto del preteso conflitto di interessi fosse sufficiente e non apparente; ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per mancata indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado; ha ribadito che, nell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, terzo comma, c.c., il conflitto è astratto tra società e amministratore convenuto, mentre non sussiste tra società e socio che agisce in sostituzione processuale nell'interesse della società. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il difetto di legittimazione processuale o di rappresentanza deve essere tempestivamente dedotto nei giudizi di merito e non può essere prospettato per la prima volta in cassazione, in assenza di deduzione e allegazione degli atti che provino la tempestiva eccezione in appello. Sul terzo motivo, ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di superfluità o genericità della prova testimoniale e discrezionale l'ordine di esibizione, sottolineando inoltre che il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare contenuto, finalità e rilevanza delle prove richieste. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2476, terzo comma, c.c.

    Nell'azione sociale di responsabilità il conflitto di interessi va valutato in astratto e si configura tra società e amministratore convenuto; il socio che agisce esercita una legittimazione straordinaria in sostituzione processuale e il suo interesse coincide con quello della società.

  • art. 78, secondo comma, c.p.c.

    La nomina del curatore speciale presuppone un concreto conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante; non è giustificata quando il conflitto dedotto non incide sull'oggetto del giudizio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca del tutto il minimo costituzionale; è sufficiente una motivazione che consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è preclusa in caso di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non è proponibile la censura di omesso esame di fatti decisivi se non si dimostra che le due decisioni si fondano su ragioni di fatto diverse.

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione del socio ad agire in responsabilità sociale ha natura straordinaria e si svolge nell'interesse della società, non in conflitto con esso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale a sostegno della doglianza sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 34 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla sospensione del giudizio, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non tempestivamente proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia, ma la questione non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della richiesta di sospensione necessaria, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Invocato in relazione alla sospensione del processo in attesa del giudicato su altra sentenza; la censura è stata respinta per tardività.

  • art. 2310 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza della società in liquidazione, ma la questione è stata dichiarata inammissibile per mancata tempestiva deduzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in richiesta di nuovo esame del merito, salvo violazione di specifiche regole legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del giudice sulle prove è insindacabile in cassazione se non per violazione di legge o macroscopica illogicità.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze processuali senza incidere sull'esito, per la mancata specificazione delle prove asseritamente pretermesse.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che i motivi di appello devono essere specifici; la generica riproposizione di capitoli istruttori non è sufficiente.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla fase di appello, ma senza superare il rilievo di inammissibilità.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato rispetto all'istruttoria in appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è strumento residuale e discrezionale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile aliunde e la richiesta non abbia finalità esplorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione sociale di responsabilità proposta dal socio nell'interesse della società, il conflitto di interessi rilevante ai fini della nomina del curatore speciale va apprezzato in modo astratto e riguarda il rapporto tra società e amministratore convenuto, non tra società e socio attore che agisce in sostituzione processuale.
  • La deduzione del vizio di rappresentanza processuale della società o della mancata legittimazione del rappresentante deve essere tempestiva nel giudizio di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta già devoluta nei precedenti gradi.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri le diverse rationes decidendi poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La valutazione del giudice sulla superfluità o genericità delle prove orali è un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o insanabile illogicità.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale: il ricorrente deve specificare con precisione fatti, documenti, finalità e rilevanza della richiesta, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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