Cassazione Penale, Sentenza n. 39539/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso deducendo tre censure principali: i) che i fatti contestati riguardavano l'uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti e non il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; ii) che è stata erroneamente applicata la continuazione ex art. 81 cod. pen. nella determinazione della pena; iii) che la pena inflitta è eccessiva. Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 173, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che le argomentazioni della sentenza impugnata fossero logiche e congrue e che la valutazione di elementi fattuali — quali il quantitativo rilevante, la diversa natura delle sostanze, la condotta del prevenuto che ha gettato la droga dal finestrino e le condizioni personali dell'imputato — legittimassero la statuizione sulla destinazione non esclusivamente personale degli stupefacenti. Sul secondo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza: la continuazione è stata correttamente riconosciuta rispetto ai vari episodi, compresa la detenzione in casa delle pasticche di "suboxone". Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena, superiore al cennato medio edittale, è stata giustificata dalla riconosciuta intensità del dolo e dal trasporto di un rilevante quantitativo di sostanze di varia tipologia destinate allo spaccio. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 7 luglio 2023.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La norma incrimina la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti in misura idonea allo spaccio; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie data la quantità, la varietà delle sostanze e gli altri elementi indiziari che escludono l'uso esclusivamente personale
Codice penale, art. 81
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della continuazione fra i diversi episodi criminosi contestati, in quanto sussistevano elementi di unitarietà del disegno criminoso e connessione temporale/fattuale
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione regola le censure che possono essere proposte in cassazione; la Corte ha osservato che alcune deduzioni costituivano sindacato di merito non consentito in sede di legittimità
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
La pronuncia è richiamata per affermare che, non riscontrandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese processuali
Massime di principio
- In casi di detenzione di stupefacenti la distinzione tra uso personale e destinazione allo spaccio si fonda su elementi concreti: quantità rilevante, varietà di sostanze, modalità di occultamento o di fuga (es. gettare la droga), e condizioni personali dell'imputato. Questi elementi sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in cassazione.
- La Corte di cassazione non riesamina alcun fatto che sia stato valutato in modo logico e congruo dai giudici di merito; i ricorsi che si traducano in un riesame della prova o della valutazione della responsabilità sono spesso dichiarati inammissibili.
- La continuazione ex art. 81 cod. pen. può essere legittimamente riconosciuta quando più condotte sono tra loro omogenee e riconducibili a un disegno unitario o siano temporalmente e causalmente connesse; la presenza di atti diversi (es. detenzione in luoghi diversi e trasporto) non esclude la continuazione se sussiste un nesso.
- La determinazione della pena può giustificare l'assunzione di una misura superiore al rilievo medio edittale quando è dimostrata una particolare intensità del dolo e la finalità di spaccio, desumibile dalla rilevanza quantitativa e qualitativa delle droghe coinvolte.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale formulare censure di diritto o questioni di legittimità chiaramente configurabili; motivi che si risolvono in apprezzamenti di fatto o di merito sono improcedibili e espongono al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche.
- La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la conseguenza ordinaria dell'inammissibilità del ricorso quando non sussistono particolari giustificazioni; pertanto, valutare la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporre il ricorso è cruciale.
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