Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-164/23

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 28 February 2024. — Drinks Prod SRL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark IGISAN – Earlier EU word mark IGNISAN – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-164/23

Giurisprudenza europea62023TJ0164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Drinks Prod SRL contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione al marchio figurativo IGISAN. La Corte ribadisce che la valutazione del rischio di confusione va compiuta globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. Nel caso di specie, la somiglianza tra IGISAN e IGNISAN, unita alla forte prossimità di molti prodotti di Classi 3 e 5, è sufficiente a fondare il rifiuto di registrazione.

Opposizione al marchio UE figurativo IGISAN: verifica della probabilità di confusione con il marchio anteriore IGNISAN ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno figurativo IGISAN possa essere registrato come marchio dell’Unione europea oppure debba essere respinto, in tutto o in parte, per rischio di confusione con il marchio anteriore IGNISAN, tenuto conto del livello di attenzione del pubblico pertinente, della somiglianza tra i prodotti e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste una probabilità di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, quando i prodotti sono identici o simili, i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media, il confronto concettuale è neutro per una parte non trascurabile del pubblico e il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco medio; in tali condizioni, anche un elemento figurativo aggiuntivo nel marchio richiesto non basta a escludere il rischio di associazione. Il ricorso è quindi respinto e il Tribunale non può, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, impartire ordini all’EUIPO di proseguire la procedura di registrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio UE figurativo IGISAN per rischio di confusione con IGNISAN

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Drinks Prod SRL avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato, in sede di opposizione, il rifiuto della registrazione del marchio figurativo IGISAN per parte dei prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5. Il contenzioso opponeva il richiedente ai titolari del marchio anteriore IGNISAN.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Drinks Prod SRL aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo contenente la denominazione "igisan" e un elemento grafico con segno "+". I prodotti rivendicati, poi ridotti nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, ricadevano nelle Classi 3 e 5 della classificazione di Nizza e comprendevano numerose preparazioni detergenti, cosmetiche, igieniche e medicinali.

Gli intervenienti avevano proposto opposizione basata sul marchio anteriore verbale IGNISAN, registrato per prodotti delle Classi 5 e 10. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in parte sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; la Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello del richiedente, ritenendo sussistente un rischio di confusione.

Domande ed eccezioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente chiedeva sia l’annullamento della decisione impugnata sia un ordine nei confronti dell’EUIPO di proseguire la procedura di registrazione. Il Tribunale dichiara in limine il difetto di giurisdizione su tale seconda domanda, ricordando che nel controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE non può impartire ordini alle istituzioni o agenzie dell’Unione.

Nel merito, il ricorso si fondava su un unico motivo di violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolato in tre censure:

  • errore nella definizione del livello di attenzione del pubblico pertinente;
  • erronea valutazione della somiglianza dei segni;
  • erronea comparazione dei prodotti.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto in caso di identità o somiglianza con un marchio anteriore e di identità o somiglianza dei prodotti o servizi, quando ne derivi un rischio di confusione per il pubblico. Viene inoltre ricordato l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), per la nozione di marchi anteriori, nonché il contesto processuale dell’articolo 263 TFUE e delle norme procedurali del Tribunale.

Pubblico pertinente e livello di attenzione

La Commissione di ricorso aveva individuato come territorio rilevante l’insieme dell’Unione europea. Per i prodotti della Classe 5, in particolare quelli farmaceutici e connessi alla salute, aveva ritenuto che il pubblico fosse composto sia da consumatori finali sia da professionisti, con livello di attenzione elevato. Per i prodotti della Classe 3, il pubblico era la generalità dei consumatori, con livello di attenzione almeno medio.

Il Tribunale respinge la censura della ricorrente: osserva che la contestazione è in parte inefficace, poiché l’argomento della ricorrente riguarda solo alcuni prodotti della Classe 5, mentre molti prodotti della Classe 3 non attengono alla salute. Conferma inoltre che, quando il pubblico pertinente è composto da gruppi con diversi livelli di attenzione, occorre considerare il segmento meno attento, qui il consumatore medio con attenzione almeno media.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma la valutazione dell’EUIPO secondo cui i prodotti del marchio richiesto sono in parte identici e in parte simili a quelli del marchio anteriore.

Per la Classe 3, viene confermata la somiglianza tra molte preparazioni detergenti, cosmetiche e per l’igiene personale e i "disinfectants" del marchio anteriore, in quanto tali prodotti condividono finalità di pulizia, igiene o prevenzione di irritazioni e infezioni, e possono avere gli stessi produttori, canali di distribuzione e consumatori.

Il Tribunale condivide anche la somiglianza tra alcuni prodotti cosmetici e da toilette del marchio richiesto e le "pharmaceuticals, medical and veterinary preparations" del marchio anteriore, evidenziando la possibile commercializzazione in farmacia, la produzione da parte di imprese farmaceutiche e la complementarità funzionale in ambito di cura della persona.

Riguardo ai restanti prodotti della Classe 3, il Tribunale approva la conclusione che essi siano almeno simili ai "disinfectants" poiché, pur con finalità più specifiche, restano prodotti destinati a pulizia, manutenzione, sbiancamento, deodorazione o igiene domestica, con possibili coincidenze di fabbricanti, distribuzione e pubblico.

Per la Classe 5, il Tribunale conferma la somiglianza tra le "first-aid boxes, filled" e i "disinfectants", poiché i kit di primo soccorso contengono spesso prodotti disinfettanti e condividono quindi carattere complementare, produttori e canali di vendita.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale ritiene corretta la valutazione di una somiglianza media. I segni condividono sei lettere nello stesso ordine: "ignisan" e "igisan". Le differenze derivano dall’assenza della lettera "n" nel segno richiesto e dalla presenza di elementi figurativi, tra cui un simbolo "+" su fondo rosso e una cornice ovale azzurra.

La Corte osserva che il simbolo "+" ha scarsa distintività, potendo evocare un incremento qualitativo o quantitativo oppure, per parte del pubblico, una croce associata alla salute; inoltre è graficamente meno rilevante della componente verbale. Gli altri elementi figurativi sono ritenuti decorativi e privi di autonoma capacità distintiva. Poiché i consumatori tendono a riferirsi a un marchio tramite la sua componente verbale, il nucleo comune "igisan/ignisan" prevale nell’impressione complessiva.

Sul piano fonetico, la Corte conferma la somiglianza media: i due segni presentano tre sillabe e coincidono nella pronuncia di tutte le lettere salvo la "n" del marchio anteriore. La pronuncia dell’elemento "+" non incide in modo significativo.

Sul piano concettuale, la Corte ritiene il confronto sostanzialmente neutro per il pubblico dell’Unione, poiché le parole non hanno un significato chiaro nella maggior parte delle lingue UE. Anche se una parte del pubblico potrebbe collegare il gruppo "igi" all’idea di igiene, la ricorrente non ha dimostrato che ciò avvenga per una quota non trascurabile del pubblico pertinente. Per tale ragione, l’assenza di un significato comune rafforza il rischio di confusione per la parte del pubblico che percepisce i segni come termini di fantasia.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

La Commissione di ricorso aveva riconosciuto al marchio anteriore IGNISAN un carattere distintivo intrinseco medio, e il Tribunale conferma tale apprezzamento.

Nella valutazione complessiva, la Corte applica il principio di interdipendenza: a prodotti simili o identici e a un marchio anteriore di distintività media corrisponde il rischio che il pubblico, anche solo in una parte non trascurabile del territorio dell’Unione, ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Ciò basta per integrare la probabilità di confusione, compresa l’associazione tra i segni.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda volta a ottenere un ordine all’EUIPO di proseguire la registrazione;
  • respinge il ricorso nel merito;
  • condanna Drinks Prod SRL a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dagli intervenienti.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la somiglianza di numerosi prodotti di igiene, pulizia e medicinali, unita a una somiglianza visiva e fonetica media tra i segni e all’assenza di un vero scarto concettuale per una parte non trascurabile del pubblico, è sufficiente a fondare un rischio di confusione anche in presenza di elementi figurativi aggiuntivi nel marchio richiesto.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneclassificazione di nizzaproprietà intellettuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.