Sentenza n. 510/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del provvedimento in data 31 luglio 2025 di rigetto della richiesta di ostensione di copia dei verbali e delle delibere assunte dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi relative alla posizione del ricorrente e di rigetto della richiesta di ostensione delle relative fonoregistrazioni; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 30 luglio 2025, con conseguente ordine alle amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso a verbali, delibere e fonoregistrazione della seduta del Comitato Centrale del 1° luglio 2025 nell’ambito di un procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale opposto dalla Federazione alla richiesta di accesso agli atti del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, deducendo violazione degli artt. 9 Cost., 22 e 24 ss. l. n. 241/1990, degli artt. 5, comma 2, e 5-bis d.lgs. n. 33/2013, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. In particolare, il ricorrente sosteneva che l’accesso avrebbe dovuto essere garantito anche rispetto alla fase istruttoria e preprocedimentale del procedimento disciplinare e che le fonoregistrazioni delle sedute costituissero documenti amministrativi ostensibili. La Federazione ha sostenuto che l’istanza fosse stata sostanzialmente soddisfatta quanto agli atti cartacei, non esistessero ulteriori documenti rispetto a quelli trasmessi e che la fonoregistrazione non rientrasse nella nozione di documento amministrativo. Ha inoltre invocato l’art. 39, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 221/1950, assumendo che l’accesso fosse limitato agli atti formatisi dopo il deferimento dell’iscritto a giudizio disciplinare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il diritto di accesso si applichi anche alla fase prodromica e istruttoria dei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, senza che la disciplina speciale possa restringerlo ai soli atti successivi all’incolpazione formale. Tuttavia, nel caso concreto, ha accertato che la Federazione aveva già trasmesso l’intero fascicolo disciplinare, il verbale della seduta del 1° luglio 2025, la delibera sanzionatoria, gli esposti e le segnalazioni utilizzati nel procedimento; non risultava quindi l’esistenza di ulteriore documentazione cartacea non ostesa. La domanda è stata respinta su tale profilo. Il ricorso è stato invece accolto quanto alla fonoregistrazione della seduta del Comitato Centrale del 1° luglio 2025. Il regolamento federale qualificava le registrazioni come strumenti destinati a garantire trasparenza e tracciabilità, mentre la nozione di documento amministrativo comprende anche riproduzioni elettromagnetiche e registrazioni audio e video. Il diniego è stato pertanto annullato limitatamente alla fonoregistrazione, che la Federazione deve mettere a disposizione del ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La nozione di documento amministrativo comprende le rappresentazioni del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
La nozione di documento ostensibile è ampia e non è limitata ai documenti cartacei; comprende anche registrazioni audio e altri supporti elettromagnetici.
art. 24 l. 241/1990
Le limitazioni al diritto di accesso devono essere applicate nel rispetto della funzione di trasparenza e della tutela della posizione del richiedente.
art. 39 d.P.R. 221/1950
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
La disciplina speciale del procedimento disciplinare non esclude l’accesso agli atti della fase preliminare e istruttoria; deve essere riletta alla luce dei principi di trasparenza e partecipazione introdotti dalla l. n. 241/1990.
art. 7 del Regolamento delle riunioni in modalità telematica della Federazione nazionale degli ordini dei Biologi
Le riunioni sono registrate per garantire trasparenza e tracciabilità, nonché per consentire una corretta verbalizzazione.
Le registrazioni delle riunioni degli organi federali sono documenti pubblici soggetti a trasparenza e devono essere rese ostensibili all’interessato.
artt. 5, comma 2, e 5-bis d.lgs. 33/2013
Richiamati dal ricorrente in relazione alla richiesta di accesso civico, senza che la decisione sviluppi una specifica autonoma interpretazione di tali disposizioni.
Massime di principio
- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si applica anche alla fase prodromica e istruttoria dei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, anteriormente alla formale apertura del procedimento, quando gli atti siano collegati all’accertamento dei fatti e possano incidere sulle successive determinazioni disciplinari.
- La previsione, nella disciplina speciale del procedimento disciplinare, dell’accesso agli atti dopo la formale contestazione degli addebiti non rende inaccessibili gli atti della fase preliminare: tale disciplina deve essere interpretata in coerenza con i principi di trasparenza e partecipazione della l. n. 241/1990.
- La nozione di documento amministrativo ostensibile è tecnologicamente neutra e comprende, oltre ai documenti cartacei, le riproduzioni elettromagnetiche e le registrazioni audio e video detenute dall’amministrazione e riferibili ad attività di pubblico interesse.
- Quando il regolamento dell’ente prevede la registrazione delle sedute degli organi collegiali per finalità di trasparenza, tracciabilità e corretta verbalizzazione, la fonoregistrazione costituisce documento pubblico soggetto ad accesso da parte dell’interessato.
- L’accoglimento dell’azione di accesso richiede l’effettiva esistenza e detenzione del documento richiesto: se l’amministrazione ha già trasmesso l’intero fascicolo e non risulta l’esistenza di ulteriori atti, la domanda relativa a documentazione ulteriore deve essere respinta.
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