Cassazione Penale, Sentenza n. 48537/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per estorsione continuata e uso indebito di carte di credito: si denunciava errata qualificazione delle condotte e mancata individualizzazione del contributo del Pavan, contestazione che la sua partecipazione si sia concretata solo in una fase iniziale non estorsiva (al più violenza privata o tentata estorsione), che la consegna del denaro sotto controllo della polizia escludesse la consumazione dell'estorsione, che l'uso delle carte non poté produrre profitto per l'immediato blocco e quindi non integrerebbe l'illecito previsto dal D.Lgs. 231/2007, e la richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti per la sua partecipazione marginale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate o inammissibili in questa sede, avendo i giudici di merito fornito motivazione adeguata e coerente. In particolare la Corte ha confermato che: (i) la presenza non meramente casuale di un soggetto alle minacce può integrare concorso nell'estorsione, fornendo stimolo o senso di sicurezza all'autore; (ii) l'estorsione si consuma anche quando la vittima consegna il denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria; (iii) l'indebito utilizzo di carte di credito integra il reato previsto dall'art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 (oggi art. 493-ter c.p.) indipendentemente dall'effettivo profitto o dal buon fine della transazione; (iv) le richieste di attenuanti sono generiche e non hanno allegato fatti idonei a evidenziare vizi di motivazione. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone: la Corte interpreta che la presenza non meramente casuale di un soggetto alle minacce può costituire apporto concorsuale se tale presenza dà stimolo o maggiore sicurezza all'autore del reato
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: applicata per la qualificazione delle condotte; confermata la consumazione dell'estorsione anche quando la consegna è avvenuta sotto il controllo della polizia
art. 610 cod. pen.
Richiamato nella discussione difensiva (violenza privata) ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come estorsione vista la dinamica e gli esiti delle pressioni esercitate
art. 110 cod. pen.
Richiamato rispetto al concorso nel reato: applicata la regola secondo cui più soggetti possono rispondere per il medesimo reato quando concorrono con apporto causale o psicologico
art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 (ora art. 493-ter c.p.)
L'indebita utilizzazione di carte di credito integra il reato anche se la transazione non va a buon fine o non produce un profitto effettivo; non è richiesta la realizzazione del danno per la configurazione del reato
art. 62 n. 4 cod. pen.
La doglianza difensiva relativa al riconoscimento della circostanza attenuante è stata ritenuta generica: il riconoscimento di attenuanti richiede specifiche deduzioni fattuali e argomentate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La semplice presenza in luogo di consumazione di un'estorsione non è neutra: se non casuale e se idonea a fornire stimolo o senso di sicurezza all'autore, può integrare concorso punibile.
- L'estorsione può considerarsi consumata anche quando la vittima consegna somme sotto il diretto controllo della polizia finalizzato all'arresto; la reazione della vittima non elimina lo stato di costrizione.
- L'indebita utilizzazione di carte di credito configura illecito anche se la transazione è bloccata o non produce profitto; non è necessario dimostrare l'effettivo danno o guadagno.
- In Cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono in una mera richiesta di diversa lettura dei fatti: è necessario dimostrare vizi di motivazione manifesti, illogicità o violazioni di norme proceduralmente rilevabili.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti occorrono deduzioni fattuali e argomentazioni specifiche; dichiarazioni o richieste generiche vengono rigettate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48340/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48342/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48344/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48345/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48346/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →