Sentenza n. 1034/2026 - Catania, Sezione 2
Ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Fiumefreddo di Sicilia sull’istanza dei ricorrenti in data 20 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di avvio e definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 20 ottobre 2025, con la quale avevano rappresentato l’occupazione sine titulo di una loro area di circa 33 metri quadrati, inglobata in una strada a uso pubblico, e sollecitato l’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Comune ha eccepito la carenza di prova della proprietà e della legittimazione attiva, sostenendo che visura catastale ed estratto di mappa non fossero sufficienti; ha inoltre dedotto di essersi attivato mediante una nota interlocutoria con invito presso l’Ufficio Tecnico, l’avvio dell’istruttoria e, successivamente, la comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione sanante del 30 gennaio 2026. Ha invocato anche la complessità dell’istruttoria e la cessazione della materia del contendere. I ricorrenti hanno replicato che la mera interlocuzione e la comunicazione di avvio non costituiscono provvedimento conclusivo, che l’eventuale complessità istruttoria non autorizza una dilatazione dei termini al di fuori dei casi previsti dalla legge e che la documentazione comprovante la titolarità dominicale era stata comunque depositata presso il Comune.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente uno specifico obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza del proprietario diretta ad attivare il procedimento di acquisizione sanante, fermo restando che la scelta finale tra acquisizione e restituzione del bene appartiene alla discrezionalità amministrativa, previa comparazione degli interessi coinvolti. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, l’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza inammissibile, improcedibile o infondata. La necessità di acquisire integrazioni o svolgere attività istruttorie può comportare una sospensione dei termini soltanto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; la complessità dell’istruttoria, di per sé, non attribuisce all’amministrazione un autonomo potere di gestione o proroga dei termini. La nota interlocutoria e la comunicazione di avvio del procedimento non sono idonee a eliminare il silenzio-inadempimento, perché non definiscono il procedimento. Il Comune è stato quindi ordinato a provvedere sull’istanza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con un ulteriore termine di novanta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.600, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
L’istanza del proprietario diretta ad attivare il procedimento di acquisizione sanante impone all’amministrazione di esaminare la situazione e di concludere il procedimento; la decisione sull’acquisizione o sulla restituzione resta discrezionale, previa comparazione degli interessi.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; il provvedimento può essere redatto in forma semplificata.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di ottenere l’ordine rivolto all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
La permanenza dell’inerzia, non superata da atti meramente interlocutori o infraprocedimentali, legittima l’azione avverso il silenzio e l’ordine giudiziale di provvedere.
Massime di principio
- L’amministrazione ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza del privato, anche quando ritenga la domanda inammissibile, improcedibile o infondata; le difese formulate nel giudizio non possono sostituire il provvedimento conclusivo.
- In presenza di un’istanza del proprietario volta ad attivare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’amministrazione deve esaminare la richiesta e definire il procedimento, senza che ciò implichi l’obbligo di acquisire il bene: la scelta tra acquisizione e restituzione resta discrezionale, previa comparazione degli interessi pubblici e privati.
- La comunicazione di avvio del procedimento, così come una nota interlocutoria o un altro atto infraprocedimentale, non elimina il silenzio-inadempimento quando non sia seguito dalla conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso.
- La necessità di svolgere accertamenti, acquisire documenti o chiedere integrazioni può sospendere i termini procedimentali soltanto nei casi e con le modalità previste dalla legge; la complessità dell’istruttoria non attribuisce all’amministrazione un autonomo potere di dilatare i termini.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con un termine sostitutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →