Cassazione Civile, Ordinanza n. 00071/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Nel fallimento di una società, un comune aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito per IMU relativa ad annualità pregresse, invocando il privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c. Il giudice delegato aveva respinto l’istanza; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo proposta dal comune, aveva invece ammesso il credito in privilegio per quasi tutto l’importo, ritenendo provata la pretesa tributaria e applicando il principio di non contestazione su proprietà degli immobili, esattezza del calcolo e mancato pagamento. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale aveva ammesso in privilegio anche la quota relativa alle sanzioni nonostante il comune avesse espressamente rinunciato al privilegio per tale parte, chiedendone l’ammissione in chirografo; con il secondo, subordinato, ha proposto censure non esposte nel dettaglio nel testo; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 43 e 44 l. fall., assumendo che gli avvisi di accertamento non notificati al curatore non fossero opponibili alla procedura e che il tribunale non avesse considerato la mancanza di notificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura di ultrapetizione: nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore aveva limitato la propria domanda, chiedendo per la quota di sanzioni l’ammissione in chirografo e non più in privilegio; tale riduzione non integra mutamento della domanda ma semplice rinuncia alla collocazione privilegiata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la curatela non aveva un concreto interesse a dolersi della mancata considerazione della notifica degli avvisi di accertamento e, soprattutto, non aveva censurato la ratio decisoria basata sulla mancata contestazione del credito. La Corte ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito ammettendo in chirografo la somma di euro 153.278, ferma l’ammissione in privilegio della restante somma già disposta dal tribunale. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 2752, ultimo comma, c.c.
Il credito per imposte locali può essere insinuato al passivo con privilegio nei limiti riconosciuti dalla domanda; la diversa collocazione della quota di sanzioni può essere chiesta in chirografo se il creditore vi rinuncia in opposizione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda; l’ammissione in privilegio di una quota per la quale il creditore abbia chiesto solo il chirografo integra ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso dedicato al vizio processuale di ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui è stata denunciata la violazione della disciplina fallimentare sulla opponibilità degli atti al curatore.
artt. 43 e 44 l. fall.
Sono invocati per sostenere la non opponibilità alla procedura degli avvisi di accertamento non notificati al curatore.
artt. 385 e 92, comma 2, c.p.c.
Richiamati per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore può ridurre la propria pretesa collocandone una parte in chirografo anche se in sede di insinuazione aveva richiesto il privilegio: ciò non comporta mutamento della domanda, ma rinuncia alla sola collocazione privilegiata originaria.
- Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se attribuisce una collocazione privilegiata a una quota di credito per la quale il creditore abbia domandato soltanto l’ammissione chirografaria.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non attinge la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, la critica alla mancata notifica di atti impositivi è inidonea se non contesta la decisiva ragione della mancata contestazione del credito da parte della procedura.
- In sede di legittimità, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulla collocazione del credito nello stato passivo.
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