Cassazione Penale, Ordinanza n. 08836/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore articolando tre motivi: primo, ha contestato la procedibilità d'ufficio del reato; secondo, ha censurato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, chiedendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio; terzo, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il reato era procedibile d'ufficio in presenza dell'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile poiché diretto a sollecitare un non consentito riesame del merito senza allegare specifici travisamenti della prova e in presenza di motivazione non manifestamente illogica; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, considerando aggravanti e recidiva, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma base del furto, richiamata quale titolo del reato contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Aggravanti del furto; la Corte valorizza in particolare l'aggravante relativa alla cosa destinata a pubblico servizio per affermare la procedibilità d'ufficio e considera aggravanti e recidiva nel computo della prescrizione.
art. 624 e 625 c.p.
Il combinato disposto integra il furto aggravato oggetto di condanna.
Massime di principio
- Quando il furto è contestato con un'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio, la doglianza sulla mancata procedibilità a querela è manifestamente infondata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se non mediante l'allegazione di specifici travisamenti della prova.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se presenta carenze o illogicità macroscopiche, non per mere difformità rispetto alla tesi difensiva.
- Ai fini della prescrizione devono essere considerati gli effetti delle aggravanti e della recidiva, ove ritualmente applicabili, con conseguente insussistenza della causa estintiva quando il termine non risulta decorso.
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