Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali per attività forense asseritamente svolta in due giudizi pregressi, uno locatizio e uno di opposizione a decreto ingiuntivo, sviluppatisi in più gradi. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un compenso solo a favore di una delle due avvocate attrici, mentre per l’altro giudizio aveva accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva. In appello, la Corte territoriale ha accolto l’impugnazione della professionista cui era stato riconosciuto il credito e ha dichiarato inammissibile l’appello dell’altro avvocato, ritenendo che non risultasse impugnata la statuizione, anche implicita, di primo grado che non gli riconosceva legittimazione attiva e osservando che dagli atti dei giudizi presupposti non emergeva attività difensiva da lui svolta. In cassazione il professionista ha dedotto violazione degli artt. 110, 112, 115, 116, 2697, 2956 e 2733 c.c., sostenendo che dagli atti risultava che egli aveva introdotto il giudizio locatizio e svolto attività professionale, sicché, essendo stato riconosciuto il compenso all’altra avvocata per quel medesimo giudizio, non poteva essergli negato il diritto al compenso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c., assumendo che il convenuto avrebbe dovuto proporre appello incidentale sulla sua legittimazione e sull’esistenza della domanda, perché tali questioni sarebbero state già decise in primo grado e coperte da giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi per difetto di specificità e perché le censure, in parte, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. La Corte ha osservato che dal ricorso introduttivo di primo grado risultavano conclusioni formulate nell’interesse della sola altra avvocata; che il Tribunale non aveva affermato una legittimazione attiva del ricorrente, avendo respinto l’eccezione di nullità solo quanto all’indeterminatezza del petitum; che non risultava una specifica impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non gli liquidava alcun compenso; e che il ricorrente non aveva indicato quale concreta attività difensiva avesse svolto, limitandosi a richiamare il rilascio della procura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché prive di specificità e perché in parte dirette a contestare la valutazione di merito.
art. 110 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia svolto una autonoma applicazione decisoria nel merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'omessa pronuncia e il vizio di ultrapetizione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure per difetto di specificità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; la censura è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato né provato specificamente l'attività professionale svolta.
art. 2956 c.c.
Richiamato in relazione alla prescrizione presuntiva dei compensi professionali, ma non decisivo nel giudizio di legittimità, definito per inammissibilità.
art. 2733 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza specifica applicazione da parte della Corte nel dispositivo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che risultasse proposta una specifica impugnazione sul punto.
art. 329 c.p.c.
Richiamato in relazione alla non contestazione di capi di sentenza; la Corte ha negato che vi fosse un giudicato utile alla tesi del ricorrente.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per sostenere la necessità di appello incidentale; la Corte ha ritenuto che non risultasse una critica specifica alla decisione di primo grado da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel collegamento con l'ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la parte che intenda contestare il mancato riconoscimento del proprio diritto deve proporre una critica specifica e puntuale alla statuizione sfavorevole; l'assenza di un motivo diretto contro quel capo rende l'appello o il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione del diritto al compenso professionale richiede l'allegazione e la prova dell'effettiva attività difensiva svolta: il solo rilascio della procura o l'indicazione nominale nella parte introduttiva non bastano, se dagli atti non emerge una concreta prestazione professionale.
- Le doglianze che si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delle prove o del materiale documentale non sono ammissibili in cassazione quando formalmente denunciate come violazioni di legge.
- Il giudicato interno o la necessità di appello incidentale presuppongono che la statuizione di primo grado sia effettivamente censurata o che il capo sia suscettibile di autonoma formazione; se non risulta una decisione favorevole alla parte che invoca il giudicato, la relativa eccezione non può essere accolta.
- Nel valutare la domanda di compensi di più professionisti per la medesima attività, il giudice può fondarsi sul contenuto degli atti introduttivi e dei provvedimenti dei giudizi presupposti per verificare chi abbia effettivamente svolto l'attività difensiva e chi sia invece rimasto privo di legittimazione attiva o di prova del credito.
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