Sentenza n. 184/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2023 in data 24 ottobre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato che riconosceva la carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, o a un equipollente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 500,00 annui. La sentenza civile aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione quanto dovuto. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione al Ministero il 5 novembre 2023 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e, ove necessario, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 112 e seguenti c.p.a. La documentazione prodotta dimostrava il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’omesso adempimento da parte del Ministero, che non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza. Il giudice ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell’Amministrazione.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano l’azione di ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può essere adito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di condanna derivanti dalla pronuncia.
- La notificazione della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di ritenere integrato il presupposto temporale per l’azione esecutiva nei confronti dello Stato e degli enti pubblici non economici.
- In presenza di un giudicato inequivoco, dell’omesso adempimento documentato e della mancata contestazione dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione degli adempimenti dovuti entro un termine prefissato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e a una successiva richiesta dell’interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso aggiuntivo.
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