Sentenza del 27/07/2016 n. 15595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.C., all'atto della cessazione anticipata del rapporto di lavoro avvenuta all'età di 53 anni, aveva percepito un'indennità supplementare per incentivo all'esodo assoggettata all'aliquota IRPEF ordinaria, poiché la normativa allora vigente riconosceva l'aliquota ridotta del 50% alle sole lavoratrici di età superiore a 50 anni e ai lavoratori di età superiore a 55 anni. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva ritenuto discriminatoria tale differenza di trattamento fondata sul sesso, B.C. aveva chiesto il rimborso del 50% dell'imposta trattenuta. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza perché presentata il 5 maggio 2009, oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto per i rimborsi. L'Agenzia ha quindi impugnato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza europea anziché dalla data della ritenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente per tardività dell'istanza di rimborso. Ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento dell'imposta o dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche quando la norma nazionale applicata venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia non riapre rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione dei precedenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
Prevedeva un trattamento fiscale differenziato dell'indennità di incentivazione all'esodo in base al sesso e all'età del lavoratore.
La disposizione è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento, poiché applicava l'aliquota ridotta a soglie di età diverse per uomini e donne.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1
Relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
La Corte di giustizia UE ha interpretato la direttiva come ostativa a una normativa nazionale che differenziava il trattamento fiscale dell'incentivo all'esodo in ragione del sesso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla "data del versamento" o dalla data in cui "la ritenuta è stata operata".
Il termine decadenziale di 48 mesi decorre dall'effettuazione del pagamento o della ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziale che accerti l'incompatibilità della norma applicata con il diritto dell'Unione europea.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia delle Entrate ha utilizzato tale motivo per contestare l'erronea interpretazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 da parte del giudice d'appello.
Sentenza Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
Ha escluso la compatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana che riconosceva l'aliquota fiscale ridotta sull'incentivo all'esodo sulla base di soglie di età differenti per uomini e donne.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha affermato che l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia UE incontra il limite dei rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza, a tutela della certezza del diritto.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di una ritenuta, il termine decadenziale previsto dalla legge decorre normalmente dal pagamento o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva sentenza che dichiari illegittima o incompatibile la norma applicata.
- Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea può avere efficacia retroattiva sul piano sostanziale, ma non consente di riaprire rapporti già definitivamente esauriti per la maturazione di termini di decadenza o prescrizione.
- La sopravvenuta dichiarazione di incompatibilità della disciplina fiscale con il diritto UE non elimina automaticamente gli oneri procedurali, come il rispetto del termine per presentare l'istanza di rimborso.
- In situazioni analoghe è opportuno presentare l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla legge calcolato dalla ritenuta o dal versamento, anche se l'illegittimità della normativa non è ancora stata accertata giudizialmente.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese, ma ciò non incide sull'applicazione del termine decadenziale.
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