Cassazione Civile, Ordinanza n. 08632/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dal dante causa dei ricorrenti per ottenere i benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, sul presupposto di una pregressa esposizione qualificata ad amianto nello svolgimento di mansioni lavorative. Il primo e il secondo grado hanno rigettato la domanda ritenendo non provata tale esposizione, anche escludendo rilievo alle dichiarazioni rese dallo stesso interessato circa il periodo di esposizione e reputando non decisiva, o comunque inattendibile in parte, la consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione gli eredi hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non specificamente censurata la statuizione di primo grado sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni del de cuius, mentre in appello era stata invece contestata la decisione evidenziando che la prova delle mansioni di addetto alla manutenzione degli impianti emergeva dalla certificazione di servizio Enichem s.p.a. e dalla deposizione di un testimone. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 115 c.p.c., lamentando omessa, apparente o contraddittoria motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, in particolare della certificazione di servizio e della testimonianza, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura sul vizio motivazionale non era scrutinabile anche per il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c., essendo la decisione d'appello pienamente confermativa di quella di primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, ma si risolvessero in un tentativo di rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla prova dell'esposizione ad amianto e sulla attendibilità delle prove valorizzate dai giudici di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, l. n. 257/1992
norma posta a base della domanda originaria di riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata ad amianto
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre un preteso vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia nella sentenza d'appello
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza
artt. 132 e 115 c.p.c.
richiamati per sostenere la nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente o contraddittoria e per errata valutazione delle prove
art. 360 n. 5 c.p.c.
evocato solo in via ipotetica per ricondurre le doglianze a omesso esame di un fatto decisivo, ma ritenuto non utile nel caso concreto
art. 348-ter c.p.c., ult. co.
richiamato per affermare la preclusione del sindacato di legittimità sul fatto quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado
Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019
richiamata come precedente sul principio di inammissibilità del ricorso che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a un riesame del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizi della motivazione, persegua in sostanza un nuovo giudizio sul merito e sulla valutazione delle prove compiuta dai giudici di fatto.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per contestare l'attendibilità delle prove, quando la censura non si traduca nell'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, opera la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale prevista dall'art. 348-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
- La prova della pregressa esposizione qualificata ad amianto, quale presupposto per i benefici previdenziali previsti dalla legge, deve risultare da elementi probatori idonei e non può essere elusa mediante mere dichiarazioni provenienti dalla parte interessata.
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