Cassazione Penale, Sentenza n. 05172/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge e la motivazione meramente apparente dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio del 26/09/2025. Il punto controverso era la perimetrazione temporale dei dati acquisiti: il PM aveva disposto acquisizioni riferite all'intero mandato del sindaco (2020-2025), mentre le imputazioni provvisorie riguardavano un arco temporale presuntivo più ristretto (principalmente 2022-2024). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto carente la motivazione in ordine alla differenza "sensibilmente difforme" tra periodo di acquisizione e periodo delle imputazioni; il PM sosteneva invece che la motivazione fosse adeguata, anche per relationem con precedenti atti investigativi che documentavano un sistema corruttivo esteso nel mandato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Napoli come viziata da motivazione apparente in ordine alla delimitazione temporale dei dati da acquisire e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per il proseguo del giudizio, impartendo i criteri di verifica in tema di proporzionalità e motivazione del sequestro probatorio di dispositivi informatici.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio di proporzionalità che deve guidare l'adozione di misure limitative della libertà e del diritto di proprietà; applicato quale parametro per valutare la legittimità del sequestro probatorio.
art. 5 del Trattato sull'Unione europea (par. 3 e 4)
Evoca il principio di proporzionalità a livello sovranazionale quale limite alle ingerenze dello Stato sui diritti fondamentali.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 (n. 3?) e 52
Richiama garanzie procedurali e limiti alle misure lesive dei diritti fondamentali; utilizzata per fondare il controllo di proporzionalità.
art. 42 Cost.
Tutela della proprietà privata: il bilanciamento tra interesse pubblico (indagine/accertamento) e sacrificio del diritto di proprietà va valutato per evitare misure eccessive.
1° Protocollo addizionale alla CEDU, art. 1
Richiama il necessario equilibrio e proporzionalità nelle misure che incidono sul diritto di proprietà; richiede base legale e bilanciamento degli interessi.
Sentenza Sezioni unite, Bevilacqua (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004)
Stabilisce che anche quando si sequestra il "corpo del reato" è necessaria una motivazione adeguata e specifica in ordine alla finalità probatoria e al rapporto di proporzione tra sacrificio e scopo.
Sentenza Sezioni unite, Botticelli (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018)
Ribadisce l'obbligo motivazionale anche conciso ma specifico per il sequestro probatorio e l'esigenza di proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura.
Giurisprudenza recente su sequestri di dispositivi informatici (es.: Donadini, Corsaro, Pessotto, Rizzo, Bozzano, Di Domenico)
Affermano che il decreto di sequestro deve indicare le ragioni per un sequestro omnicomprensivo vs selettivo, i criteri di selezione del materiale, la giustificazione della perimetrazione temporale se sensibilmente difforme dall'imputazione e i tempi per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici è misura altamente invasiva e richiede motivazione specifica: il PM deve spiegare perché occorre acquisire l'intero dispositivo o un arco temporale ampio invece di una selezione mirata.
- Quando il periodo di acquisizione dei dati è "sensibilmente difforme" rispetto al perimetro temporale delle imputazioni provvisorie, il decreto deve contenere argomentazioni che giustifichino tale dilatazione (es. elementi che indicano una condotta sistemica o una pluralità di fatti estesa nel tempo).
- Il requisito della proporzionalità impone di adottare misure meno invasive se possono raggiungere lo stesso risultato: occorre indicare i criteri di selezione del materiale e i tempi ragionevoli per la selezione e la restituzione dei dati irrilevanti.
- La semplice richiamazione di precedenti atti non sempre è sufficiente; se si fonda il nuovo sequestro su atti precedenti, è necessario che gli elementi oggettivi e attuali giustifichino la continuazione o l'ampliamento della perquisizione/sequestro.
- Il giudice del riesame deve operare un controllo di legalità sulla motivazione e sulla proporzione della misura: una motivazione "meramente apparente" può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Nelle indagini complesse caratterizzate da un "sistema" corruttivo, il PM può giustificare perimetri temporali ampi, ma deve documentare con elementi indiziari la ragionevolezza di tale scelta.
- Per ridurre il rischio di annullamento, il decreto di sequestro dovrebbe indicare espressamente: finalità investigative concrete, perimetro temporale motivato, criteri di selezione dei dati, modalità e tempi dell'esame forense e impegni di restituzione dei dati non pertinenti.
- In caso di difetto motivazionale comprovato, la Corte di legittimità può annullare con rinvio al riesame affinché il giudice di merito applichi correttamente i parametri di proporzionalità e dia nuova valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05039/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05040/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05041/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05042/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05044/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05045/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →