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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 3/7/2023 che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli il 9/6/2023 nei confronti di Cerbone per omicidio aggravato e rapina aggravata (fatti del 3/4/2011). Due motivi: (1) violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p.: dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vincenzo Rubino perché acquisite senza le modalità di tutela previste dall'art. 63, comma 2, essendo Rubino già gravato da inequivoci indizi di reità; (2) violazione dell'art. 414, comma 2‑bis, c.p.p.: dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vincenzo Amirante il 17/6/2021, perché acquisite prima dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini e non ripetute dopo la riapertura, sicché non sarebbero utilizzabili nel procedimento riaperto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità/aspecificità di entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'incidenza che l'eliminazione delle dichiarazioni di Rubino avrebbe sulla "prova di resistenza", come richiesto dalla giurisprudenza; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la mera produzione del verbale di Amirante non prova che le dichiarazioni appartengano a un procedimento diverso o a fatti oggettivamente diversi, dunque non è provata l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 414, comma 2‑bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la norma in relazione alle modalità di assunzione delle dichiarazioni di persone che sono gravate da indizi di reità; il ricorrente contestava violazioni di tali garanzie, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non ha esaminato nel merito l'eventuale inutilizzabilità.

  • art. 414, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'utilizzabilità di atti e dichiarazioni acquisiti prima della riapertura delle indagini; la Corte ricorda che tali dichiarazioni sono utilizzabili se attengono a procedimento diverso o a fatto diverso, altrimenti devono essere ripetute dopo la riapertura.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Dispositivo di legge richiamato quale parametro formale del ricorso per cassazione (motivi di violazione di norme sostanziali o processuali); la Corte valuta l'ammissibilità del motivo alla luce dei requisiti di specificità richiesti.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma regolante la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone l'adempimento procedurale a carico della cancelleria.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio che autorizza la possibilità di sanzionare la proposizione colposa di impugnazioni infondate; la Cassazione ne trae fondamento per condannare il ricorrente alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando si censura l'utilizzabilità di dichiarazioni a carico, il ricorso per cassazione deve specificare e dimostrare l'incidenza probatoria della loro eventuale esclusione sulla "prova di resistenza": cioè spiegare perché, senza quelle dichiarazioni, le restanti risultanze non giustificherebbero lo stesso convincimento.
  • Le dichiarazioni acquisite prima dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini sono utilizzabili solo se relative a un procedimento diverso o a fatti oggettivamente diversi; altrimenti devono essere ripetute nel procedimento riaperto per essere utilizzabili.
  • La mera produzione del verbale o la generica allegazione non è sufficiente: bisogna documentare in modo concreto a quale procedimento appartengano le dichiarazioni o spiegare l'effetto probatorio della loro esclusione.
  • I motivi processuali in cassazione richiedono chiarezza e specificità; l'aspecificità comporta inammissibilità e può determinare condanna alle spese e sanzioni economiche per il ricorrente.
  • In casi di revoca/riapertura delle indagini è essenziale verificare i presupposti formali (autorizzazione alla riapertura) e, in sede di impugnazione, collegare le doglianze alla effettiva incidenza sul giudizio cautelare o sul prosieguo processuale.

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