Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 3/7/2023 che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli il 9/6/2023 nei confronti di Cerbone per omicidio aggravato e rapina aggravata (fatti del 3/4/2011). Due motivi: (1) violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p.: dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vincenzo Rubino perché acquisite senza le modalità di tutela previste dall'art. 63, comma 2, essendo Rubino già gravato da inequivoci indizi di reità; (2) violazione dell'art. 414, comma 2‑bis, c.p.p.: dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vincenzo Amirante il 17/6/2021, perché acquisite prima dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini e non ripetute dopo la riapertura, sicché non sarebbero utilizzabili nel procedimento riaperto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità/aspecificità di entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'incidenza che l'eliminazione delle dichiarazioni di Rubino avrebbe sulla "prova di resistenza", come richiesto dalla giurisprudenza; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la mera produzione del verbale di Amirante non prova che le dichiarazioni appartengano a un procedimento diverso o a fatti oggettivamente diversi, dunque non è provata l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 414, comma 2‑bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte richiama la norma in relazione alle modalità di assunzione delle dichiarazioni di persone che sono gravate da indizi di reità; il ricorrente contestava violazioni di tali garanzie, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non ha esaminato nel merito l'eventuale inutilizzabilità.
art. 414, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
La norma disciplina l'utilizzabilità di atti e dichiarazioni acquisiti prima della riapertura delle indagini; la Corte ricorda che tali dichiarazioni sono utilizzabili se attengono a procedimento diverso o a fatto diverso, altrimenti devono essere ripetute dopo la riapertura.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Dispositivo di legge richiamato quale parametro formale del ricorso per cassazione (motivi di violazione di norme sostanziali o processuali); la Corte valuta l'ammissibilità del motivo alla luce dei requisiti di specificità richiesti.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma regolante la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone l'adempimento procedurale a carico della cancelleria.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio che autorizza la possibilità di sanzionare la proposizione colposa di impugnazioni infondate; la Cassazione ne trae fondamento per condannare il ricorrente alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando si censura l'utilizzabilità di dichiarazioni a carico, il ricorso per cassazione deve specificare e dimostrare l'incidenza probatoria della loro eventuale esclusione sulla "prova di resistenza": cioè spiegare perché, senza quelle dichiarazioni, le restanti risultanze non giustificherebbero lo stesso convincimento.
- Le dichiarazioni acquisite prima dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini sono utilizzabili solo se relative a un procedimento diverso o a fatti oggettivamente diversi; altrimenti devono essere ripetute nel procedimento riaperto per essere utilizzabili.
- La mera produzione del verbale o la generica allegazione non è sufficiente: bisogna documentare in modo concreto a quale procedimento appartengano le dichiarazioni o spiegare l'effetto probatorio della loro esclusione.
- I motivi processuali in cassazione richiedono chiarezza e specificità; l'aspecificità comporta inammissibilità e può determinare condanna alle spese e sanzioni economiche per il ricorrente.
- In casi di revoca/riapertura delle indagini è essenziale verificare i presupposti formali (autorizzazione alla riapertura) e, in sede di impugnazione, collegare le doglianze alla effettiva incidenza sul giudizio cautelare o sul prosieguo processuale.
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