Cassazione Civile, Ordinanza n. 36829/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento davanti al tribunale. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché la ricorrente aveva dedotto il difetto di notifica della cartella, qualificando così la domanda come opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la domanda non mirava a contestare la regolarità formale dell’azione esecutiva, ma a far accertare l’inesistenza del titolo esecutivo e della pretesa creditoria per omessa notifica della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la ricorrente non aveva chiarito quale fosse la causa giuridica per cui la mancata notifica della cartella avrebbe determinato l’insussistenza del titolo esecutivo e del credito, rendendo la doglianza generica e indeterminata. Ha inoltre ritenuto conforme all’orientamento di legittimità la qualificazione operata dal tribunale: la denuncia dei vizi formali della cartella e della sua notifica integra opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati; è stato altresì dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale di legittimità
art. 615 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere che la domanda dovesse essere qualificata come opposizione all’esecuzione
art. 617 c.p.c.
richiamato per il termine di 20 giorni dell’opposizione agli atti esecutivi, ritenuto applicabile alla deduzione di vizi formali della cartella e della sua notifica
art. 2697 c.c.
invocato come norma sull’onere della prova nel contestare la qualificazione della domanda
art. 360, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore importo
Massime di principio
- La denuncia di vizi formali della cartella di pagamento o della sua notificazione, quando investe la regolarità dell’azione esecutiva, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Se il ricorrente pretende di ricondurre la mancata notificazione della cartella all’inesistenza del titolo esecutivo o del credito, deve indicare in modo preciso la causa giuridica di tale effetto; una deduzione meramente generica o indeterminata non è idonea a superare la qualificazione operata dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione dell’azione non può reggere se non è supportata da un’allegazione specifica e logicamente sviluppata circa il diverso vizio sostanziale dedotto.
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