Cassazione Civile, Sentenza n. 8683/2019 del 28/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista e società)
La controversia
Una società committente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 9.337,20, oltre agli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, a favore di una società di elaborazione dati e del suo legale rappresentante, per prestazioni professionali. Con citazione notificata il 26 febbraio 2010, la committente aveva proposto opposizione, deducendo, per quanto ancora rilevante, che la società e il professionista non erano iscritti all’albo dei dottori commercialisti e ragionieri e non avevano quindi diritto al compenso; aveva inoltre chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno per la mancata presentazione di alcune dichiarazioni fiscali. Il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo, compensando le spese. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3748/2014 depositata il 22 ottobre 2014, aveva accolto l’appello della committente, ritenendo che le prestazioni fossero riservate agli iscritti agli albi, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo e disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica per gli eventuali illeciti, con compensazione delle spese. Il professionista, in proprio e quale legale rappresentante della società, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2231 c.c. e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005, sostenendo che l’elaborazione dei dati e la presentazione delle dichiarazioni fiscali non sono attività riservate. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 131 e 132 c.p.c. e dell’art. 181 disp. att. c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse valutato le sole voci della fattura senza accertare in concreto le prestazioni eseguite. Con il terzo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, richiamando l’oggetto sociale risultante dalla visura camerale, le singole voci della fattura e le deposizioni testimoniali, che a suo dire attestavano attività di registrazione di fatture, elaborazione di dati e presentazione di dichiarazioni fiscali.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ribadito che la nullità del rapporto e la conseguente impossibilità di ottenere il compenso, anche mediante azione di arricchimento senza causa, ricorrono quando la prestazione è riservata dalla legge a una categoria professionale e viene svolta da chi non è iscritto all’albo o non è abilitato. Ha precisato che le attività di tenuta delle scritture contabili, redazione di modelli IVA e dichiarazioni dei redditi, conteggi relativi a imposte, richieste di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, nonché assistenza e consulenza aziendale nelle materie indicate, non sono riservate esclusivamente agli iscritti ad albi o a soggetti muniti di specifica abilitazione. Ha quindi cassato la sentenza d’appello in relazione al motivo accolto e rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2231 c.c.
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, semprechè la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.
Il compenso è precluso e il rapporto è nullo solo se la prestazione concretamente eseguita rientra tra quelle riservate in via esclusiva a una categoria per la quale la legge impone iscrizione o abilitazione.
D.Lgs. n. 139/2005, art. 1
Alla luce dei richiamati precedenti, pertanto, le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP, dell’ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell’ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Le attività elencate, tra cui elaborazione e tenuta di dati contabili e predisposizione o presentazione di dichiarazioni fiscali, non sono riservate in esclusiva ai dottori commercialisti e agli esperti contabili e possono essere svolte anche da soggetti non iscritti all’albo.
art. 1418 c.c.
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, semprechè la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.
La nullità per esercizio non autorizzato della professione opera quando l’attività è legalmente riservata; non si estende alle prestazioni autonome o di impresa non riservate.
D.Lgs. n. 231/2002
Il testo menziona il D.Lgs. n. 231 del 2002 soltanto nella descrizione del decreto ingiuntivo, senza riportare un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti la disciplina.
La sentenza non applica né interpreta la disciplina degli interessi moratori; la norma è riportata unicamente in relazione agli interessi richiesti nel decreto ingiuntivo.
art. 360 c.p.c.
Il testo richiama l’art. 360 c.p.c. esclusivamente nell’esposizione del primo motivo di ricorso e non ne offre un’interpretazione da parte della Corte.
La norma è indicata quale parametro processuale della censura, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La nullità del rapporto e l’impossibilità di ottenere il compenso, anche attraverso l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa, presuppongono che la prestazione concretamente eseguita sia riservata in via esclusiva dalla legge a una categoria professionale e che il prestatore sia privo dell’iscrizione o dell’abilitazione richiesta.
- Le attività di tenuta delle scritture contabili, elaborazione dei dati, redazione di modelli e dichiarazioni fiscali e assistenza o consulenza aziendale indicate dalla Corte non sono riservate in esclusiva agli iscritti agli albi professionali di commercialista e ragioniere.
- Per stabilire se sia dovuto il compenso per prestazioni contabili e fiscali, occorre qualificare la concreta attività svolta e verificare se essa ricada tra quelle legalmente riservate; la mera mancanza di iscrizione all’albo non esclude il compenso per attività non riservate.
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