Cassazione Civile, Sentenza n. 5576/2019 del 26/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2005, con cui erano stati rettificati IRES, IRAP e IVA sul presupposto che l’associazione, operante come night club, svolgesse attività commerciale rivolta a clienti e non ai soci, e non potesse quindi beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 745/7/14 dell’8 aprile 2014, depositata il 7 maggio 2014, aveva respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la pretesa sulla base del PVC consegnato e sottoscritto dal legale rappresentante, delle dichiarazioni dei soci, della documentazione sequestrata e delle dichiarazioni del rappresentante. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi: l’asserita assenza dei documenti compilati dai soci su richiesta della Guardia di Finanza e la mancanza di accessi dell’organo di controllo nei locali dell’associazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha richiamato il perimetro ristretto del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: è censurabile soltanto un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, relativa all’esistenza stessa della motivazione e ricavabile dal testo della sentenza, non il semplice difetto di sufficienza. La motivazione della CTR è stata giudicata logicamente coerente e priva delle anomalie ammesse. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
La disposizione consente di denunciare in cassazione soltanto anomalie motivazionali che incidano sull’esistenza della motivazione e siano rilevabili dal testo della sentenza impugnata; non permette di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
I canoni ermeneutici dell’art. 12 preleggi guidano la lettura della riformulazione del motivo di ricorso per cassazione, che limita il controllo sulla motivazione al suo minimo costituzionale.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
La disposizione ha riformulato il motivo di ricorso relativo all’omesso esame, restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione nei termini precisati dalla Corte.
art. 148 TUIR
La CTR, in particolare, ha ritenuto che l’Ufficio avesse provato la fondatezza della pretesa tributaria in quanto: il PVC redatto al termine del controllo fiscale era stato consegnato al legale rappresentante dell’Associazione, che lo aveva sottoscritto; l’avviso di accertamento era corroborato non solo dalle dichiarazioni dei “soci”, ma anche dalla documentazione sequestrata e dalle dichiarazioni del legale rappresentante, che dimostravano inequivocabilmente che l’Associazione svolgeva attività commerciale, rivolta a “clienti” e non a “soci”.
La sentenza riferisce che l’associazione non poteva fruire delle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR, poiché gli elementi probatori valorizzati dalla CTR dimostravano lo svolgimento di attività commerciale rivolta a clienti e non ai soci.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza e che si traducono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante; il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, senza confronto con le risultanze processuali.
- Rientrano nelle anomalie motivazionali deducibili in cassazione la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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