Cassazione Civile, Sentenza n. 6882/2019 del 08/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite riguardava un contratto del 18 novembre 2003 di locazione non abitativa, della durata di 18 anni, relativo a un complesso immobiliare. La clausola 7.2(i) prevedeva che la conduttrice si facesse carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati e al contratto, manlevando la locatrice, mentre quest’ultima restava tenuta alle imposte sul proprio reddito. La conduttrice chiedeva la restituzione delle somme versate per ICI e IMU, sostenendo la nullità della clausola perché trasferiva su un soggetto diverso dal contribuente di legge il carico di imposte patrimoniali gravanti sull’immobile e perché tali imposte non rientravano tra gli oneri accessori tassativamente addossabili al conduttore ai sensi della L. n. 392 del 1978. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 365/2015, respingeva la domanda; la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame con sentenza indicata nel frontespizio come n. 1746/2015, depositata il 15 ottobre 2015 (la motivazione menziona anche il 29 ottobre 2015). La conduttrice proponeva quattro motivi di ricorso, esaminati congiuntamente: 1) violazione degli artt. 1418 c.c. e 2 e 53 Cost., sostenendo che la clausola realizzava una traslazione vietata delle imposte patrimoniali e si affiancava a un canone già autonomamente e compiutamente pattuito, senza integrarne il corrispettivo; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale interpretato il rimborso dei tributi come componente del canone, nonostante il tenore della clausola, la sua collocazione sotto la rubrica relativa a tasse e spese e la distinta fatturazione rispetto al canone; 3) violazione degli artt. 1418 c.c. e 9, 41 e 79 della L. n. 392 del 1978, perché il rimborso di imposte patrimoniali non sarebbe stato un onere accessorio connesso all’uso dell’immobile e l’elenco degli oneri a carico del conduttore sarebbe tassativo; 4) violazione delle medesime disposizioni, assumendo che la clausola producesse aumenti imprevedibili del canone, come nel passaggio dall’ICI all’IMU, e alterasse il sinallagma.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti e quattro i motivi, esaminati congiuntamente. Hanno confermato il principio delle Sezioni Unite n. 6445 del 1985: il patto di traslazione dell’imposta non è nullo quando il contribuente di legge paga regolarmente il tributo e l’accordo tra le parti riguarda una somma di pari importo che concorre a determinare il prezzo della prestazione contrattuale, anziché trasferire ad altri l’obbligo tributario verso il fisco. Nel caso concreto, la clausola è stata correttamente interpretata come componente integrativa del canone complessivo, alla luce del testo del contratto, del suo insieme, delle trattative e dell’interesse pratico perseguito dalle parti; la locatrice restava il soggetto tenuto al pagamento dei tributi verso l’ente impositore. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 79 della L. n. 392 del 1978, poiché si trattava di una componente del canone realmente pattuita fin dall’origine, non di un canone occulto superiore a quello dichiarato. Spese del giudizio di cassazione compensate; dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
Orbene, il Collegio ritiene che le doglianze mosse dall’odierna ricorrente avverso l’impugnata sentenza non siano idonee a revocare in dubbio la correttezza della soluzione raggiunta nel 1985, e non inducano a dover rimeditare un orientamento interpretativo che al contrario merita di essere ulteriormente confermato.
La nullità per contrasto con norme imperative non colpisce il patto che, senza trasferire l’obbligo tributario verso il fisco, configura il rimborso dei tributi regolarmente pagati dal contribuente come componente del corrispettivo contrattuale.
art. 53 Cost.
Con la sentenza n. 6445 del 1985 le Sezioni Unite di questa Corte hanno diversamente affermato che il patto traslativo d’imposta “è nullo per illiceità della causa contraria all’ordine pubblico solo quando esso comporti che effettivamente l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito”.
Il principio di capacità contributiva impedisce che il patto privato sottragga al contribuente di legge il carico effettivo del tributo quando ciò comporti il mancato adempimento dell’obbligazione tributaria da parte sua; non esclude invece un accordo di rimborso o di determinazione del prezzo che lasci intatto il pagamento del tributo da parte del soggetto passivo.
art. 2 Cost.
Hanno sottolineato che l'“autonomia privata non può alterare i connotati dei tributi diretti, strutturati in modo che “ad ogni capacità contributiva debba corrispondere inderogabilmente una riduzione del patrimonio del titolare della capacità contributiva stessa” (per mutuare l’espressione alla sentenza n. 5 del 1985, cit.), poichè, alla stregua dei principi scaturenti dal coordinamento degli artt. 2 e 53 Cost., esige che quel concorso, imposto al contribuente, incida sul suo patrimonio”.
In coordinamento con l’art. 53 Cost., l’art. 2 Cost. fonda il dovere personale di concorrere alle spese pubbliche; l’autonomia privata non può neutralizzare il sacrificio tributario del soggetto individuato dalla legge, ferma la possibilità di pattuire una componente di prezzo o rimborso senza modificare l’obbligazione verso il fisco.
art. 1362 c.c.
A tale stregua, diversamente da quando sostenuto dall’odierna ricorrente, la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).
La ricerca della comune intenzione non si arresta alla lettura isolata di una clausola: il dato letterale va letto considerando l’intera dichiarazione negoziale e coordinando le diverse disposizioni contrattuali.
art. 1363 c.c.
A tale stregua, diversamente da quando sostenuto dall’odierna ricorrente, la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).
Le clausole devono essere considerate in correlazione e coordinate tra loro; il significato va ricostruito confrontando le diverse parti del contratto e non isolando una singola disposizione.
art. 1369 c.c.
Questa Corte, ha già avuto più volte modo di sottolineare, superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vada invero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione, e in particolare dei criteri (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., (che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. (che quale criterio d’interpretazione del contratto – fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947)).
Nell’accertare la volontà effettiva delle parti, il criterio letterale va considerato insieme all’interpretazione funzionale, che ricerca il significato coerente con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo.
art. 1366 c.c.
Questa Corte, ha già avuto più volte modo di sottolineare, superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vada invero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione, e in particolare dei criteri (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., (che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. (che quale criterio d’interpretazione del contratto – fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947)).
La buona fede è criterio di interpretazione del contratto: richiede lealtà, tutela gli affidamenti ragionevoli e impedisce interpretazioni cavillose non corrispondenti alle intese raggiunte o alla ragione pratica dell’accordo.
art. 1372 c.c.
Orbene, correttamente la corte di merito ha nell’impugnata sentenza interpretato la clausola contrattuale in argomento alla luce della ragione pratica dell’accordo e del contratto, in coerenza con gli interessi che le parti hanno cioè nel caso specificamente inteso tutelare mediante lo stipulato contratto (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), convenzionalmente determinando la regola volta a disciplinare il loro rapporto negoziale (art. 1372 c.c.).
La convenzione determina la regola del rapporto negoziale tra le parti; il significato della clausola va ricostruito in coerenza con gli interessi concretamente perseguiti nel contratto.
art. 79 L. n. 392 del 1978
E’ infine appena il caso di osservare che, trattandosi di canone di locazione ab origine realmente pattuito, risulta nel caso invero non integrata la violazione del divieto posto all’art. 79 L. loc., (anche) alla stregua dell’interpretazione offertane dalla recente pronunzia di queste Sezioni Unite ove si è affermato essere insanabilmente nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato, a prescindere dall’avvenuta registrazione (v. Cass., Sez. Un., 9/10/2017, n. 23601).
Nel caso deciso, l’art. 79 non è violato perché la somma controversa era stata realmente pattuita fin dall’origine come componente del canone, e non costituiva un canone occulto superiore a quello dichiarato.
art. 9 L. n. 392 del 1978
La Corte non fonda la propria ratio su una distinta interpretazione dell’art. 9; ha rigettato le censure relative agli oneri accessori dopo avere qualificato la somma pattuita come componente del canone.
Massime di principio
- Il patto che pone economicamente a carico di una parte somme corrispondenti a tributi dovuti dall’altra non è nullo per il solo fatto che il carico venga regolato tra privati, se il soggetto individuato dalla legge resta debitore verso il fisco, paga regolarmente il tributo e l’accordo opera come componente del corrispettivo contrattuale, senza trasferire o neutralizzare l’obbligazione tributaria.
- Per stabilire se una clausola di rimborso di imposte costituisca una traslazione vietata del tributo oppure una componente del prezzo, il contratto va interpretato nel suo complesso: occorre coordinare le clausole, valutare il dato letterale anche alla luce delle trattative e considerare la ragione pratica e gli interessi concretamente perseguiti dalle parti.
- Il criterio letterale non va applicato isolatamente né secondo un rigido ordine gerarchico rispetto agli altri criteri ermeneutici: la comune intenzione va ricostruita mediante la lettura complessiva del testo, l’interpretazione funzionale e la buona fede, che esclude letture cavillose o contrarie alle intese e alla causa concreta dell’accordo.
- Non viola l’art. 79 della L. n. 392 del 1978, secondo la decisione, una componente del canone non abitativo effettivamente pattuita fin dall’origine; è distinta l’ipotesi del canone occulto concordato in misura superiore a quello dichiarato.
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