Cassazione Civile, Ordinanza n. 01021/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2017. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio rilevando che il primo grado si era svolto anche nei confronti dell'agente della riscossione subentrato a Equitalia Sud s.p.a. e che l'appello non era stato notificato a tale soggetto. La CTR aveva quindi ordinato all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione entro 60 giorni, ma l'Ufficio non aveva provveduto. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 331 e 332 c.p.c. (richiamati dall'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992), sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame per il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nell'impugnazione della cartella di pagamento, non sussiste litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione; tuttavia, quando entrambi abbiano partecipato al giudizio di primo grado, si forma un litisconsorzio processuale che rende inscindibili le cause. In tale ipotesi, l'omessa notifica dell'appello a una delle parti non comporta inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della parte pretermessa. Poiché tale integrazione non era stata eseguita, il procedimento di secondo grado era affetto da nullità. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge denunciata nel ricorso per cassazione
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma asseritamente violata nel giudizio tributario
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma asseritamente violata in tema di appello nel processo tributario
art. 331 c.p.c.
in caso di litisconsorzio processuale e omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena nullità del procedimento di secondo grado
art. 332 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina dell'art. 331 c.p.c.
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39
il suo tenore letterale è richiamato per escludere il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate soccombente, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nell'impugnazione della cartella di pagamento non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; la loro eventuale partecipazione congiunta al primo grado può però determinare un litisconsorzio processuale con cause inscindibili.
- Se l'appello non è notificato a una parte che ha partecipato al giudizio di primo grado, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; l'omissione non determina inammissibilità del gravame ma nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude.
- La nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Nel processo tributario, il regime delle impugnazioni va coordinato con il richiamo al codice di procedura civile operato dal d.lgs. n. 546 del 1992.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →