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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01021/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2017. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio rilevando che il primo grado si era svolto anche nei confronti dell'agente della riscossione subentrato a Equitalia Sud s.p.a. e che l'appello non era stato notificato a tale soggetto. La CTR aveva quindi ordinato all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione entro 60 giorni, ma l'Ufficio non aveva provveduto. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 331 e 332 c.p.c. (richiamati dall'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992), sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame per il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nell'impugnazione della cartella di pagamento, non sussiste litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione; tuttavia, quando entrambi abbiano partecipato al giudizio di primo grado, si forma un litisconsorzio processuale che rende inscindibili le cause. In tale ipotesi, l'omessa notifica dell'appello a una delle parti non comporta inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della parte pretermessa. Poiché tale integrazione non era stata eseguita, il procedimento di secondo grado era affetto da nullità. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge denunciata nel ricorso per cassazione

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma asseritamente violata nel giudizio tributario

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma asseritamente violata in tema di appello nel processo tributario

  • art. 331 c.p.c.

    in caso di litisconsorzio processuale e omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena nullità del procedimento di secondo grado

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina dell'art. 331 c.p.c.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    il suo tenore letterale è richiamato per escludere il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate soccombente, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'impugnazione della cartella di pagamento non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; la loro eventuale partecipazione congiunta al primo grado può però determinare un litisconsorzio processuale con cause inscindibili.
  • Se l'appello non è notificato a una parte che ha partecipato al giudizio di primo grado, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; l'omissione non determina inammissibilità del gravame ma nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude.
  • La nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • Nel processo tributario, il regime delle impugnazioni va coordinato con il richiamo al codice di procedura civile operato dal d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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