Cassazione Penale, Sentenza n. 22577/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alimonti impugna la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deducendo l'illegalità della pena per la ritenuta presenza di recidiva ostativa. Sostiene che la circostanza recidiva non poteva essere considerata perché la condanna pregiudicante era già stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p. prima della pronuncia della sentenza impugnata, per cui la recidiva sarebbe inesistente e la pena illegittima.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p. (introdotto dalla L. n.103/2017), il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata è ammesso solo per motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegittimità della pena o della misura di sicurezza). Le censure proposte da Alimonti attengono, invece, ai presupposti del giudizio di bilanciamento delle circostanze (valutazione della recidiva e confronto con le attenuanti), profili non consentiti dalla norma. Inoltre la Corte ha osservato che la pena applicata non eccede i limiti edittali e che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva, la quale quindi non ha inciso sulla determinazione della pena concordata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione
art. 445 c.p.p.
Prevede l'estinzione del reato per prescrizione o altre cause; il ricorrente ha sostenuto che la condanna pregiudicante era stata estinta ai sensi di questa norma
art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata a profili tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena/misura di sicurezza); la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano al di fuori di tali motivi
art. 616 c.p.p.
Autorizza la condanna alle spese processuali e altre sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 (Bonfiglio, Rv. 276509)
Giurisprudenza che conferma l'inammissibilità del ricorso quando esso riguarda la valutazione comparativa delle circostanze, che è invece oggetto del negozio processuale pattuito dall'imputato
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino, Rv. 283886)
Principio secondo cui la pena determinata dopo errata applicazione del giudizio di comparazione è illegale solo se eccede i limiti edittali previsti; gli errori nei passaggi intermedi non inficiano la legalità della pena se questa resta nei limiti
artt. 23 e seguenti c.p.; artt. 65 e 71 e seguenti c.p.
Riferimenti ai limiti edittali e alle regole sulla determinazione della pena; la Corte richiama che l'illegalità della pena sussiste solo se la pena eccede tali limiti
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento) il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; censure che riguardano la valutazione delle circostanze e il bilanciamento fra attenuanti e aggravanti sono in genere inammissibili
- Se la pena concordata rientra nei limiti edittali, eventuali errori nei passaggi valutativi (es. nel computo della recidiva o nel confronto delle circostanze) non costituiscono di per sé illegittimità della pena in grado di rendere ammissibile il ricorso in cassazione
- Per contestare la rilevanza della recidiva in sede di cassazione dopo un patteggiamento, occorre ricondurre il motivo a uno di quei profili ammessi (ad es. illegittimità della pena perché eccede i limiti legali) o dimostrare che l'espressione della volontà dell'imputato è viziata
- La dichiarazione di estinzione di una precedente condanna (art. 445 c.p.p.) può costituire fatto rilevante, ma deve essere dedotta nei termini e nei modi che consentano di inquadrare il rilievo entro le fattispecie ammissibili di ricorso; altrimenti la questione potrà essere inammissibile in cassazione
- Nel patteggiamento il contenuto negoziato (valutazioni sulle circostanze, riconoscimento di attenuanti/prevalenza su recidiva) limita poi la possibilità di impugnazione: chi ha stipulato l'accordo non può facilmente rimettere in discussione le valutazioni negoziate se non per i motivi espressamente previsti dalla legge
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