Cassazione Penale, Sentenza n. 13018/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e dichiarato inammissibile l'istanza subordinata di restituzione in termine ex art. 175 c.p.p. Denunciava: (1) nullita' del decreto di latitanza per ricerche incomplete (mancata attivazione di ricerche all'estero e omissione di controlli in specifiche banche dati; omissione di approfondire le indicazioni fornite dalla sorella circa un trasferimento in Albania), con conseguente nullita' delle notifiche e delle sentenze successive; (2) nullita' del decreto di latitanza per mancanza del presupposto della volontaria sottrazione alla custodia cautelare, sostenendo che non vi erano elementi oggettivi che dimostrassero la conoscenza dell'indagine e la volontaria sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte nella sostanza richiedessero una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimita'. Sulla questione delle ricerche ai fini della latitanza la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui non e' obbligatorio attivare ricerche estere in assenza di concreti elementi che indichino la presenza all'estero della persona ricercata; ha ritenuto adeguate ed esaustive le ricerche svolte, anche tenuto conto della temporaneita' del soggiorno del ricorrente in Albania e delle dichiarazioni della sorella ritenute generiche. Sulla questione della volontaria sottrazione la Corte territoriale aveva basato la presunzione su una pluralita' di elementi (ruolo organizzativo del ricorrente, informazioni note riguardo al fermo del corriere, partecipazione della sorella a perquisizioni) che la Cassazione ha giudicato non viziati da fratture logiche. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con motivazione equitativa ex art. 1, comma 64, L. n.103/2017.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Norma invocata per la richiesta di rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di rescissione basata sulla presunta nullita' del decreto di latitanza, in quanto le censure richiedevano rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimita'.
art. 175 c.p.p.
Norma relativa alla restituzione nel termine; l'istanza subordinata e' stata dichiarata inammissibile insieme alla domanda principale.
art. 295 c.p.p.
Richiamato nella prima censura sulla nullita' degli atti; la Corte ha ritenuto la doglianza una richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle prove, non una specifica deduzione di nullita' rilevante in sede di legittimita'.
art. 296 c.p.p.
Invocato in relazione alla nullita' del decreto di latitanza; la Cassazione ha ritenuto che la contestazione della sussistenza della volontaria sottrazione si risolvesse in una non consentita rivalutazione probatoria e che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la presunzione di sottrazione volontaria.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa come garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non fosse provata una violazione del diritto di difesa derivante dalle contestate nullita'.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di accesso alla giustizia e al giusto processo; la Corte ha ritenuto irrilevanti per la cassazione le questioni sollevate che imponevano verifica fattuale.
art. 616 cod. proc. pen. (richiamato ai fini sanzionatori)
Richiamato in relazione alla sanzione per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato, in via equitativa e sulla base della L. n.103/2017, un aggravio fino a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, L. n.103/2017
Consente di aumentare la sanzione prevista in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte l'ha esercitata per determinare il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per valutare la responsabilita' del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita' e giustificare l'addebito delle spese e della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Le ricerche ai fini della dichiarazione di latitanza non impongono automaticamente l'attivazione di indagini all'estero: queste sono necessarie solo quando emergono concreti elementi che indichino la presenza della persona ricercata in un luogo determinato all'estero.
- La censura sulla nullita' del decreto di latitanza per ricerche ritenute insufficienti rischia di venire dichiarata inammissibile in Cassazione se, nella sostanza, chiede la riconsiderazione del compendio probatorio piuttosto che l'indicazione di un vizio di diritto o di una manifesta illogicita' nella motivazione del giudice di merito.
- Perche' si possa ritenere mancato il presupposto della volontaria sottrazione alla custodia cautelare occorre dimostrare l'assenza di elementi oggettivi che possano far ragionevolmente presumere la conoscenza del procedimento e la consapevole sottrazione; semplici argomentazioni alternative non sono sufficienti in sede di legittimita'.
- Le presunzioni di conoscenza delle indagini e di sottrazione possono fondarsi su un insieme di elementi (ruolo nell'associazione, notizie scambiate con coindagati, partecipazioni a perquisizioni in ambito familiare); la valutazione combinata di tali elementi e' di competenza del giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi logici o di diritto evidenti.
- Quando si impugna l'operato della polizia giudiziaria circa l'esecuzione di ricerche, e' utile documentare in modo puntuale quali specifiche attivita' non sono state svolte e dimostrare concretamente il collegamento tra le omissioni investigative e l'impossibilita' di rintracciare l'imputato; altrimenti la contestazione apparira' come mera richiesta di rivalutazione probatoria.
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