Cassazione Penale, Sentenza n. 37682/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/03/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 10/01/2023 per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione aggravata (con richiamo a artt. 56, 629 e 628 c.p.), nonché l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. Il ricorrente contestava in particolare l'uso esclusivo e la libera interpretazione di conversazioni intercettate come prova di adesione stabile all'organizzazione mafiosa, la mancanza di elementi idonei a dimostrare una concreta richiesta estorsiva e l'assenza di condotte penalmente rilevanti negli ultimi anni.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili due motivi (quello relativo alla ricostruzione della tentata estorsione e quello generico sull'aggravante per formulazione indeterminata) e ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio motivazionale sulla sussistenza degli indizi per il reato associativo ex art. 416-bis. L'ordinanza impugnata è stata annullata nella parte relativa al reato di associazione mafiosa e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto, con l'indicazione di colmare la carenza motivazionale rispetto alla prova della stabile adesione e della messa a disposizione del sodalizio. Sono dunque confermate, in questa sentenza, la limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e la necessità che il giudice di merito motivi adeguatamente il giudizio indiziario.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Per la configurazione dell'associazione mafiosa è necessario dimostrare, oltre alla partecipazione, una adesione stabile e una 'messa a disposizione' permanente dell'indagato, desumibile da elementi concreti e massime di esperienza; la mera partecipazione a un singolo reato-fine non è di per sé sufficiente
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante speciale richiamata nel capo d'imputazione; la Corte ha rilevato carenza di specificità nella censura avversa all'applicazione dell'aggravante e ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità
art. 273 cod. proc. pen.
Richiesta di adeguata motivazione del giudizio indiziario ai fini della misura cautelare; il controllo del giudice di legittimità riguarda la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato motivazionale che collega indizi e probabilità di colpevolezza
art. 309 cod. proc. pen.
Norma di competenza procedurale richiamata per il riesame e per il rinvio al Tribunale competente ai sensi del giudizio sulle misure cautelari
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla tentata estorsione (concorso nel reato tentato); la Corte ha difeso il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle intercettazioni quando la motivazione è logica
art. 629 e art. 628 cod. pen.
Norme relative all'estorsione e alla sua sussistenza; la Corte ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito sul contenuto delle intercettazioni potevano reggere ai fini della conferma della misura, purché la motivazione fosse coerente
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesta difensiva di considerare la mancanza di condotte recenti dell'imputato; la Corte ha ritenuto l'esame di tale elemento assorbito dalla decisione di merito da adottare dopo il rinvio
Massime di principio
- La conferma di una misura cautelare basata su intercettazioni è valida se il giudice di merito offre una motivazione logica che colleghi gli indizi alla probabile responsabilità; tuttavia la Corte di legittimità può annullare quando manca una motivazione adeguata su punti essenziali
- Per l'accertamento della partecipazione ad un'associazione mafiosa non basta l'indizio di concorso in un singolo reato-fine: è necessaria prova di adesione stabile e di messa a disposizione permanente del sodalizio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può rivalutare il materiale probatorio di fatto se la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di errori logici
- I motivi di impugnazione devono essere formulati con specificità; censure generiche o indeterminate sull'applicazione di un'aggravante o sulla valutazione probatoria sono inammissibili
- Se la motivazione sul profilo associativo è carente, il rimedio correttivo è l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito per integrare la valutazione indiziaria alla luce dei principi consolidati
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