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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37682/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/03/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 10/01/2023 per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione aggravata (con richiamo a artt. 56, 629 e 628 c.p.), nonché l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. Il ricorrente contestava in particolare l'uso esclusivo e la libera interpretazione di conversazioni intercettate come prova di adesione stabile all'organizzazione mafiosa, la mancanza di elementi idonei a dimostrare una concreta richiesta estorsiva e l'assenza di condotte penalmente rilevanti negli ultimi anni.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili due motivi (quello relativo alla ricostruzione della tentata estorsione e quello generico sull'aggravante per formulazione indeterminata) e ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio motivazionale sulla sussistenza degli indizi per il reato associativo ex art. 416-bis. L'ordinanza impugnata è stata annullata nella parte relativa al reato di associazione mafiosa e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto, con l'indicazione di colmare la carenza motivazionale rispetto alla prova della stabile adesione e della messa a disposizione del sodalizio. Sono dunque confermate, in questa sentenza, la limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e la necessità che il giudice di merito motivi adeguatamente il giudizio indiziario.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Per la configurazione dell'associazione mafiosa è necessario dimostrare, oltre alla partecipazione, una adesione stabile e una 'messa a disposizione' permanente dell'indagato, desumibile da elementi concreti e massime di esperienza; la mera partecipazione a un singolo reato-fine non è di per sé sufficiente

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale richiamata nel capo d'imputazione; la Corte ha rilevato carenza di specificità nella censura avversa all'applicazione dell'aggravante e ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiesta di adeguata motivazione del giudizio indiziario ai fini della misura cautelare; il controllo del giudice di legittimità riguarda la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato motivazionale che collega indizi e probabilità di colpevolezza

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma di competenza procedurale richiamata per il riesame e per il rinvio al Tribunale competente ai sensi del giudizio sulle misure cautelari

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla tentata estorsione (concorso nel reato tentato); la Corte ha difeso il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle intercettazioni quando la motivazione è logica

  • art. 629 e art. 628 cod. pen.

    Norme relative all'estorsione e alla sua sussistenza; la Corte ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito sul contenuto delle intercettazioni potevano reggere ai fini della conferma della misura, purché la motivazione fosse coerente

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesta difensiva di considerare la mancanza di condotte recenti dell'imputato; la Corte ha ritenuto l'esame di tale elemento assorbito dalla decisione di merito da adottare dopo il rinvio

Massime di principio

  • La conferma di una misura cautelare basata su intercettazioni è valida se il giudice di merito offre una motivazione logica che colleghi gli indizi alla probabile responsabilità; tuttavia la Corte di legittimità può annullare quando manca una motivazione adeguata su punti essenziali
  • Per l'accertamento della partecipazione ad un'associazione mafiosa non basta l'indizio di concorso in un singolo reato-fine: è necessaria prova di adesione stabile e di messa a disposizione permanente del sodalizio
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può rivalutare il materiale probatorio di fatto se la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di errori logici
  • I motivi di impugnazione devono essere formulati con specificità; censure generiche o indeterminate sull'applicazione di un'aggravante o sulla valutazione probatoria sono inammissibili
  • Se la motivazione sul profilo associativo è carente, il rimedio correttivo è l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito per integrare la valutazione indiziaria alla luce dei principi consolidati

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