Sentenza n. 528/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di archiviazione prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 2 dicembre 2024, che ha concluso il procedimento archiviando l'istanza presentata dall'odierno ricorrente tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale-OMISSIS-scaduto il-OMISSIS- in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha archiviato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ritenendo che l'istanza fosse stata presentata all'ufficio incompetente, cioè alla Questura anziché alla Prefettura. Con un unico articolato motivo ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'archiviazione, poiché Questura e Prefettura sono articolazioni della medesima Amministrazione, nonché la mancata emissione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha affermato che, quando un'amministrazione riceve un'istanza indirizzata a un ufficio incompetente, deve trasmetterla all'ufficio competente, informandone il richiedente e fornendo, ove previsto, il proprio contributo istruttorio. Pertanto, la Questura non poteva archiviare l'istanza, ma avrebbe dovuto inoltrarla alla Prefettura competente. La Prefettura dovrà pronunciarsi sulla domanda; ai fini della tempestività dell'istanza rileva la data della sua presentazione presso la Questura. Le spese sono state compensate in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione degli onorari sarà disposta con separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disposizione individua il procedimento e l'amministrazione competente per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; la presentazione dell'istanza alla Questura non legittima l'archiviazione, dovendo l'istanza essere trasmessa alla Prefettura competente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione riceve un'istanza indirizzata a un ufficio incompetente, non può archiviarla per tale solo motivo, ma deve trasmetterla all'ufficio competente, informando il richiedente e fornendo, ove previsto, il proprio contributo istruttorio.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, la presentazione dell'istanza alla Questura anziché alla Prefettura non giustifica l'archiviazione: la Questura deve inoltrare la domanda alla Prefettura competente.
- Ai fini della tempestività di un'istanza amministrativa erroneamente presentata presso un ufficio diverso da quello competente, rileva la data della presentazione presso l'ufficio che l'ha ricevuta, fermo restando l'obbligo di trasmissione all'ufficio competente.
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