Cassazione Penale, Sentenza n. 14929/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caccamo impugnava la conferma della condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), lamentando: (1) l'errata qualificazione dell'elemento oggettivo del reato a causa della discrepanza normativa fra il riferimento del modulo (artt. 10 e 10-bis L. n. 575/1965) e l'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 indicato nel capo d'imputazione; (2) la mancata prova del dolo dovuta alla scarsa chiarezza e precisione del modulo prestampato e al lungo decorso temporale; (3) la errata qualificazione del documento come "atto pubblico"/dichiarazione sostitutiva priva di firma autenticata o allegazione di documento d'identità; (4) la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto non inammissibili i primi tre motivi ma li ha giudicati infondati rispetto alla prova della falsità della dichiarazione: il modulo, pur richiamando norme antecedenti, poteva essere inteso alla luce della successione normativa e la dichiarazione del ricorrente risultava oggettivamente falsa (era stato sottoposto a sorveglianza speciale con provvedimento definitivo del 8.5.2001). Tuttavia la Corte ha accolto la questione della prescrizione e ha dichiarato l'estinzione del reato alla data del 15.3.2022 (computati i periodi di sospensione). Non è stato pronunciato un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., poiché le questioni di merito non risultavano dal fascicolo "in modo assolutamente non contestabile"; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata per la causa estintiva (prescrizione).
Norme richiamate
art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
Norma materiale che punisce la falsità delle attestazioni rese in atti pubblici o in sostitutivi; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie rispetto alla dichiarazione autocertificativa ritenuta falsa.
art. 67 d.lgs. n. 159/2011
Norma citata nel capo d'imputazione come causa di divieto/sospensione/decadenza cui la dichiarazione si riferiva; la Corte ha ritenuto che, nonostante il modulo richiamasse norme precedenti, la successione normativa rendeva chiaro il contenuto sostanziale al momento della compilazione.
art. 10 e 10-bis L. n. 575/1965
Norme richiamate nel modulo prestampato; la difesa ha sostenuto l'inapplicabilità rispetto alla situazione personale dell'imputato, ma la Corte ha ritenuto comunque verificabile la corrispondenza sostanziale con la normativa successiva.
legge n. 1423/1956
Norma originaria sulla misura di prevenzione (sorveglianza speciale) applicata al ricorrente; la Corte ha considerato rilevante il titolo normativo originario del provvedimento applicativo ma ha ritenuto che la successione normativa non escludesse la falsità dell'autocertificazione.
d.P.R. n. 445/2000, art. 38 comma 3
Norma sulle autocertificazioni: la Corte ha richiamato il principio per cui l'autocertificazione, anche se firmata non autenticata e prodotta con copia del documento, può integrare il corpo di reato se la dichiarazione è falsa.
legge 15 maggio 1997, n. 59, art. 15 comma 2
Richiamata insieme al DPR 445/2000 per confermare che la forma telematica o la firma non autenticata non escludono l'integrazione del reato di falsità ideologica quando la dichiarazione è oggettivamente falsa.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Norma che consente al giudice di assolvere d'ufficio in presenza di cause di estinzione del reato; la Corte ha precisato che il proscioglimento ex art.129/2 è possibile solo quando l'insussistenza del reato o la sua irrilevanza emerga dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile, circostanza non ravvisata nel merito qui esaminato.
Massime di principio
- La discrepanza formale tra il riferimento normativo indicato in un modulo prestampato e la norma richiamata nel capo d'imputazione non esclude automaticamente la rilevanza penale della dichiarazione: conta la corrispondenza sostanziale tra quanto attestato e la normativa vigente al momento della dichiarazione.
- La mancata autenticazione della firma su un'autocertificazione o l'assenza di allegazione del documento d'identità non impediscono, di per sé, l'integrazione del reato di falsità ideologica se la dichiarazione è oggettivamente falsa e la documentazione è stata regolarmente prodotta.
- Per contestare il dolo in dichiarazioni precompilate è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'impossibilità per il dichiarante di comprendere il contenuto della dichiarazione o la sua inconsapevolezza; dubbi interpretativi sulla modulistica rappresentano argomenti difensivi non sempre decisivi.
- La prescrizione estingue il reato anche in presenza di questioni di merito non completamente risolte: se la prescrizione è già maturata alla data utile, la sentenza deve tenerne conto e può portare all'annullamento per causa estintiva.
- Il proscioglimento d'ufficio ai sensi dell'art.129 c.p.p. è un rimedio eccezionale riservato ai casi in cui l'insussistenza del fatto o dell'addebito risulti dagli atti in modo incontestabile; altrimenti, l'estinzione per prescrizione prevale senza entrare nel merito.
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