Cassazione Civile, Sentenza n. 3862/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il Tribunale di Cagliari, con decreto depositato il 13 aprile 2018, aveva rigettato l’impugnazione del diniego di protezione internazionale, sussidiaria e, in subordine, umanitaria. Poiché la videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale non era disponibile, il Tribunale aveva fissato l’udienza, ma aveva escluso la necessità di una nuova audizione; aveva inoltre ritenuto non credibile il narrato e insussistenti i presupposti per le forme di protezione richieste. Con un unico motivo il richiedente ha denunciato la violazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. 25/2008, 3 del D.Lgs. 251/2007 e 8 del D.Lgs. 25/2008: sosteneva che la mancanza della videoregistrazione imponesse non soltanto la fissazione dell’udienza, ma anche l’audizione personale, senza necessità di una specifica richiesta, e lamentava il mancato esercizio dei doveri officiosi di indagine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura relativa alla cooperazione istruttoria era generica. Quella sulla mancata audizione non si confrontava con tutte le ragioni autonome poste dal Tribunale a fondamento della decisione: l’audizione amministrativa era stata ritenuta adeguata; il ricorrente non aveva contestato specificamente i profili di non credibilità né indicato nuovi temi d’indagine o aspetti da chiarire; la situazione del Paese poteva essere approfondita mediante la ricerca officiosa di informazioni aggiornate. La Corte ha quindi ribadito che l’indisponibilità della videoregistrazione impone di fissare l’udienza, ma non comporta automaticamente una nuova audizione: questa va disposta quando sia necessaria per l’esame completo ed ex nunc della domanda, mentre può essere omessa se dagli atti la manifesta infondatezza non lascia dubbi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto difese. Escluso il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 11, D.Lgs. 25/2008
in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione dei colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio
L’indisponibilità della videoregistrazione comporta l’obbligo di fissare l’udienza per la comparizione delle parti, ma non determina automaticamente l’obbligo di procedere a una nuova audizione del richiedente.
art. 3 D.Lgs. 251/2007
Il motivo prospetta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per non avere disposto l’audizione del ricorrente in assenza di videoregistrazione delle dichiarazioni rese nanti la Commissione territoriale, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non aver esercitato i doveri ufficiosi di indagine”.
La norma è richiamata quale fondamento della censura sui doveri istruttori officiosi, ma la Corte non ne sviluppa una distinta interpretazione; dichiara generica la relativa doglianza.
art. 8 D.Lgs. 25/2008
Il motivo prospetta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per non avere disposto l’audizione del ricorrente in assenza di videoregistrazione delle dichiarazioni rese nanti la Commissione territoriale, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non aver esercitato i doveri ufficiosi di indagine”.
La norma è richiamata nell’ambito della doglianza per mancato esercizio dei doveri di indagine; la Corte non ne offre una specifica lettura e ritiene generica la censura.
Massime di principio
- Quando la videoregistrazione del colloquio amministrativo non è disponibile, il giudice che decide sull’impugnazione del diniego di protezione internazionale deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti; la fissazione dell’udienza non implica, da sola, l’obbligo di una nuova audizione del richiedente.
- La nuova audizione va disposta se è necessaria per l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto; può essere omessa quando la domanda risulti manifestamente infondata sulla base degli atti e delle dichiarazioni già rese nella fase amministrativa.
- Il ricorso per cassazione che contesti il diniego di audizione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della pronuncia impugnata e indicare concretamente quali circostanze personali o nuovi temi d’indagine richiedano chiarimenti; la mancata censura di autonome ragioni decisorie rende la doglianza inammissibile.
- La censura relativa al mancato esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria deve essere specifica; una contestazione generica è inammissibile.
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