Ordinanza n. 14371/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di selezione e nomina dei giudici onorari di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, gli atti relativi alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio e la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo l’annullamento degli atti della procedura, l’accertamento del diritto a essere inserito nella graduatoria dei vincitori e la conseguente nomina. In ragione dell’elevato numero dei candidati e degli altri soggetti potenzialmente controinteressati, ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della selezione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall’art. 41, comma 4, c.p.a., considerato l’elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie. Ha quindi autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L’ordinanza prescrive il contenuto dell’avviso, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’ordinanza, l’indicazione nominativa dei controinteressati, la permanenza online della documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il rilascio dell’attestazione di avvenuta pubblicazione e l’inserimento di un collegamento nella home page del sito ministeriale. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l’inosservanza è espressamente sanzionata con l’improcedibilità del ricorso. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla fondatezza della domanda di annullamento o sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
La disposizione consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; nel caso concreto il presupposto è stato ravvisato nell’elevato numero dei potenziali controinteressati.
Massime di principio
- Quando il numero dei soggetti potenzialmente controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta di parte, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio, tra cui l’autorità giudiziaria procedente, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, i controinteressati e le modalità di consultazione del processo.
- Il giudice può porre a carico del ricorrente termini perentori per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari e per il deposito della relativa prova, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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