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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34527/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio (capeggiata da Buccoliero e Panariti) e per singoli reati di detenzione/cessione di stupefacenti. Sono stati proposti tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza degli indizi circa la partecipazione all'associazione, sostenendo che i rapporti risultano limitati a Panariti e non provano l'inserimento in un sodalizio più ampio; 2) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria relativa ai singoli capi di detenzione/cessione, contestando il valore probatorio delle intercettazioni e degli squilli; 3) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e l'esclusiva idoneità della custodia in carcere, anche alla luce dell'art. 89 d.P.R. 309/1990 e del percorso terapeutico del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato in parte. La Corte ha accolto il primo motivo nella misura in cui ha rilevato carenze motivazionali nella valutazione della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione all'associazione: le prove poste a fondamento (conversazioni quasi esclusivamente con Panariti, dichiarazioni che non dimostrano rapporto stabile con il sodalizio, elementi contraddittori) non permettevano di concludere, secondo il parametro della gravità indiziaria, che Tomaselli agisse per conto dell'associazione e con la consapevolezza di farne parte. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Lecce per nuovo esame istruttorio e motivazione. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il terzo motivo (esigenze cautelari). Il secondo motivo, relativo ai singoli capi di detenzione/cessione, è stato dichiarato infondato perché avrebbe richiesto una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    La norma sull'associazione finalizzata agli stupefacenti è stata applicata con la necessità di riscontrare indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione. La Corte ha richiamato che la partecipazione non può desumersi dalla sola relazione con un singolo associato o dalla commissione di reati in concorso senza elementi che attestino consapevolezza, ruolo e apporto funzionale all'organizzazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 89

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e alla considerazione del percorso terapeutico. La Corte ha ritenuto il rilievo assorbito dall'accoglimento del primo motivo, non procedendo a una decisione autonoma sul punto.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma invocata per la competenza e l'invio degli atti: la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Lecce per un nuovo esame ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La mera frequentazione o il rapporto con un soggetto apicale non è sufficiente a provare la partecipazione a un'associazione criminale; è necessario dimostrare, anche indiziariamente, la consapevolezza dell'appartenenza e un contributo operativo e stabile all'attività del sodalizio.
  • La commissione di più reati in concorso con singoli partecipi non prova di per sé la partecipazione all'associazione; occorrono elementi che colleghino le condotte a un disegno associativo più ampio.
  • In sede di legittimità non è consentita una completa rivalutazione del merito probatorio (intercettazioni, ascolti, squilli): l'impugnazione per vizio di motivazione richiede l'individuazione di contraddizioni o insufficienze strutturali della valutazione svolta dal giudice di merito.
  • Se la qualificazione associativa viene meno, cambia il parametro normativo per la proporzionalità della misura cautelare: va quindi ridiscusso il tipo di misura alla luce della gravità dei singoli reati contestati.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o dichiaranti devono essere valutate nel loro complesso e con riferimento alle parti che effettivamente provano il rapporto dell'imputato con l'organizzazione; frammenti utili per dimostrare solo attività di spaccio autonoma non bastano a provare l'appartenenza al sodalizio.
  • In fase cautelare il giudice deve motivare in modo chiaro l'esistenza di indizi tali da giustificare la misura custodiale, specificando gli elementi che configurano la consapevolezza e il ruolo nell'associazione o, in mancanza, la sussistenza di esigenze cautelari alternative.

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