Cassazione Penale, Ordinanza n. 16945/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, la nullità della decisione per violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione della legge nella quantificazione della pena e il diniego dell'attenuante della particolare tenuità del fatto prevista per la ricettazione, sostenendo in sostanza una rivalutazione del merito in senso più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente la responsabilità, dando conto anche dei limiti processuali del rito cartolare che non consentivano di valorizzare le allegazioni contenute nelle conclusioni. Ha ritenuto parimenti inammissibile e manifestamente infondato il secondo motivo, perché volto a una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la decisione impugnata aveva adeguatamente motivato il diniego della particolare tenuità, valorizzando le caratteristiche del bene, la lesione della riservatezza per i dati contenuti e i numerosi precedenti del ricorrente per reati contro il patrimonio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata sia per contestare la responsabilità penale sia per il diniego della particolare tenuità del fatto al comma quarto.
Richiamato come base dell'attenuante/causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte di merito con motivazione ritenuta adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di lettura alternativa delle risultanze probatorie, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione логica e priva di vizi manifesti.
- La denuncia di mancata assunzione di prove decisive è infondata quando la corte di merito abbia spiegato i limiti processuali che rendevano non valutabili le allegazioni o non praticabile l'integrazione probatoria richiesta.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato su elementi concreti quali la natura del bene coinvolto, l'offesa al bene giuridico tutelato e i precedenti specifici dell'imputato, purché la motivazione sia coerente e non apodittica.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o prospettano questioni di merito non scrutinabili in cassazione, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
Come è indicizzato
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